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Gambia – Status di rifugiato al richiedente. Frettolosa e superficiale l’audizione in Commissione

Tribunale di Palermo, ordinanza del 27 settembre 2016

Con l’ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo viene riconosciuto lo status di rifugiato ad un giovane cittadino gambiano che aveva visto respingersi dalla Commissione Territoriale la richiesta di protezione internazionale, ma riconosciuta per motivi di età la tutela umanitaria.
La decisione di diniego della C.T. è stata considerata erronea perché “adottata dopo una frettolosa e superficiale audizione del richiedente senza tenere conto sia delle vicende da questo narrate e delle torture già subite nel sue Paese, sia della situazione socio-politica del Gambia, ove si assiste alla costante e grave violazione dei diritti umani da parte del regime instaurato sin dal 1994 dal Presidente Jammeh”.
Il Giudice ha, invece, considerato veritiera la vicenda narrata dal richiedente che trova anche supporto probatorio dalla documentazione prodotta. Si legge, infatti, nell’ordinanza che “la detenzione e le torture subite dal richiedente non possano che essere ricondotte all’affiliazione politica del padre ed al fatto che egli stesso, accusando il governo della morte del padre […] aveva manifestato un atteggiamento di astio nei confronti del regime”.
In aggiunta, “tali atti di persecuzione, gravi per loro natura e gravissimi ove si consideri l’età (14 anni) che all’epoca aveva il ricorrente, rappresentano certamente una inaccettabile violazione dei diritti fondamentali tali da consentire il riconoscimento dello status di rifugiato”.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 27 settembre 2016