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Georgia – La condizione oggettiva di ‘vulnerabilità’ della richiedente asilo giustifica la protezione umanitaria

Tribunale di Roma, decreto del 20 giugno 2019

Photo credit: Mara Scampoli

Un decreto di riconoscimento della protezione umanitaria ad una cittadina georgiana, con l’applicazione ratione temporis della normativa antecedente all’entrata in vigore del decreto sicurezza.
Il Tribunale ha valutato secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. 10686 del 2012; 16392 del 2016) come “…la condizione di ‘vulnerabilità’ può…avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa…”.

La ricorrente è pienamente integrata nel territorio nazionale, ove lavora con contratto a tempo indeterminato da circa due anni. Ciò ha permesso alla stessa di affrontare anche i problemi di salute che la affliggono e che avrebbe difficoltà a curare nel paese di origine per le ragioni ampiamente esposte alla Commissione territoriale e ribadite nell’udienza (difficoltà economiche, debiti contratti nel paese di origine, precarie condizioni di salute dei genitori, figli da mantenere).

Secondo i Giudici “E’ chiaro, pertanto, che mentre un rientro in Georgia esporrebbe la richiedente ad una grave compromissione dei propri diritti umani, stante la difficoltà ad inserirsi nuovamente nel tessuto sociale e lavorativo, a ripianare i suoi debiti e l’impossibilità di poter contare su condizioni di vita dignitose, in Italia, l’attività lavorativa svolta, non solo le consente di condurre un’esistenza dignitosa, ma anche di aiutare la sua famiglia (v. contratti di lavoro, buste paga prodotti in atti e ricevute di rimesse di denaro) e ripagare i debiti contratti. Deve, pertanto dichiararsi la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria sulla base dei presupposti esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, convertito nella L. n. 132/2018, ed ordinarsi al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno con la dicitura “casi speciali”, soggetto alla disciplina di cui al comma 9 dell’art 1 del D.L. n. 113/2018 (Cass. Sent. n.4890/2019, depositata il 19 febbraio 2019)”.

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Tribunale di Roma, decreto del 20 giugno 2019