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Ghana – Protezione umanitaria giustificata dalla buona integrazione sotto il profilo sociale e religioso

Tribunale di Genova, ordinanza del 2 febbraio 2017

Un’ordinanza del Tribunale di Genova che riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino ghanese.
Il Giudice ha considerato che la partenza dal Ghana sia legata esclusivamente a motivi economici e lavorativi, che per quanto comprensibili non integrino il rischio di persecuzione o danno grave come definito dalla normativa di riferimento.
Appaiono, tuttavia, sussistere motivi di carattere umanitario, tali da ritenere necessaria la protezione prevista dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. 1998/286, atteso che dalla documentazione prodotta in udienza risulta che il richiedente sia ben integrato in Italia sotto il profilo sociale (soprattutto religioso), e tenuto conto che nel Paese non ha ormai più alcun legame familiare stretto tanto che egli è fuggito quando era ancora minorenne.

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Tribunale di Genova, ordinanza del 2 febbraio 2017