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Gratuito patrocinio e riconoscimento della protezione internazionale in Corte d’Appello (dopo decisione di manifesta infondatezza)

Tribunale di Trieste, ordinanza del 28 maggio 2020

Il Tribunale di Trieste ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il cittadino afgano al quale solo nel grado di appello è stata riconosciuta la protezione sussidiaria.

Il giudice, nell’ammettere il r.a. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, fa esplicito riferimento alla circolare del CNF del 12.7.2002, così specificando: “sul punto, appare opportuno rilevare che il Consigli Nazionale Forense ha dettato le linee guida con cui i Consigli degli Ordini territoriali devono attenersi nella valutazione relativa all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precisando che possa ritenersi certamente sussistente a manifesta infondatezza della pretesa quando emerga:
– un manifesto difetto di legittimazione attiva del richiedente o passiva del soggetto nei confronti del quali l’istante intenda proporre l’azione;
– la presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato che neghi l’esistenza del diritto che l’istante intenda far valere in giudizio;
– l’intervenuta decorrenza dei termini per la proposizione dell’azione;
– la mancata indicazione dei fatti da porre a fondamento dell’azione che l’istante intenda esercitare.
Più specificamente, poi, nella materia della protezione internazionale, la manifesta infondatezza della richiesta potrà, ad esempio, ritenersi sussistente quando il richiedente abbia sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (…omissis…) o quando venga in rilievo l’evidente estraneità delle ragioni poste alla base della domanda a fattispecie per le quali è prevista la concessione delle misure dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria
“.

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Tribunale di Trieste, ordinanza del 28 maggio 2020