Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Guinea Bissau – Protezione umanitaria al richiedente che fin da minorenne ha subito vessazioni e privazioni durante la sua infanzia e tutto il suo percorso migratorio

Tribunale di Bologna, ordinanza del 20 giugno 2018

Il caso riguarda un richiedente originario della Guinea Bissau che ha lasciato il proprio Paese ancora minorenne nel tentativo di affrancarsi dai soprusi avvilenti e degradanti posti in essere dallo zio materno presso l’abitazione del quale ha abitato fin dall’età di due anni. Il richiedente inoltre ha subito vessazioni e privazioni durante tutto il suo percorso migratorio; in Libia è stato sottoposto a sfruttamento lavorativo in cambio della sopravvivenza.

Nell’ordinanza, la Giudice, seguendo una consolidata giurisprudenza, cristallizzata da ultimo nella sentenza della Corte di Cassazione 4455/2018, ha operato la comparazione tra la situazione di partenza e il percorso di integrazione intrapreso che ha giustificato la concessione della misura.

Segnatamente la Giudice ha dapprima valutato il vissuto del ricorrente in Guinea che “privato di ogni opportunità di scolarizzazione per la ingiusta e forzosa condotta dello zio, le pregiudizievoli vicissitudini patite durante l’intero percorso migratorio hanno reso vulnerabile il ricorrente che – ad oggi – privo di ogni sano e benevolo legame parentale […], dove peraltro non possiede alcunché risulta privo di mezzi di qualsiasi genere idonei per poter anche soltanto ipotizzare un rientro in patria senza veder perpetrata la compromissione della sua dignità ed il pericolo per la propria vita nell’instabile e pericoloso contesto socio-politico sopradescritto, anche alla luce del dettato degli artt. 3-8 CEDU

”.

Dall’altro, poi, ha tenuto in debita considerazione il “proficuo avvio in Italia di un percorso di integrazione sociale, documentato dalla relazione sociale, dal resoconto fornito dalla presidente della onlus nel cui ambito si sviluppano progetti sociali e che ha potuto dare atto della fattiva partecipazione del ricorrente ad iniziative associative e parrocchiali in Formigine (MO), dalle testimonianze fotografiche dell’intervento dello stesso in iniziative nazionali (alla presenza del papa, nel parlamento italiano) per la integrazione degli immigrati”.

All’esito di tale comparazione (Cass.4455/2018)” ha concluso la Giudice “il rimpatrio del ricorrente comporterebbe la violazione degli obblighi di solidarietà di fonte nazionale ed internazionale ”.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Bologna, ordinanza del 20 giugno 2018