Secondo il Giudice la valutazione degli elementi personali del richiedente le informazioni raccolte sul paese di origine “danno sicuramente conto di una situazione di criticità ed instabilità politico-istituzionale e pertanto consentono di ritenere sussistente una situazione di conflitto armato interno che possa giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lett. c) del D.Lgs. n. 251/2007 […]. L’assenza delle garanzie minime di legalità e democraticità della vita pubblica e delle condizioni essenziali di libera e pacifica convivenza mette costantemente in pericolo la sicurezza, la salute e l’incolumità pubblica“.
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Tribunale di Palermo, ordinanza del 12 maggio 2017