Il Giudice riconosce la protezione umanitaria al richiedente asilo valutando, da un lato, l’esistenza di una situazione di instabilità nel Paese di origine “in un contesto di grave emergenza sanitaria ed umanitaria, che integra, in caso di rientro, una condizione di specifica estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la possibilità di esercizio dei diritti fondamentali“;
dall’altro considerando l’inserimento del ricorrente nel nostro Paese, confermato dal fatto che lavora a tempo indeterminato dal luglio 2017.
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Tribunale di Lecce, ordinanza del 16 febbraio 2018