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Guinea: “Il Paese è pervaso da instabilità e insicurezza”

Tribunale di Bologna, ordinanza del 15 marzo 2021

Il Tribunale di Bologna riconosce la protezione umanitaria al cittadino guineano per garantirgli un periodo in Italia onde monitorare l’evoluzione della situazione della Guinea caratterizzata da instabilità e insicurezza per il clima di violenza post-elettorale degenerato nell’ultimo periodo
La decisione si basa pressocché esclusivamente sulle condizioni di insicurezza del Paese di origine.
Il Tribunale ha motivato la propria decisione specificando che i seri motivi che giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria di cui all’art. 5, comma 6, D.lgs. 286/98, individuabili in situazioni serie di vulnerabilità, costituiscono un catalogo aperto, e che nel caso di specie sussistono “i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, posto che il confronto (come richiesto da Cass. 4455/18) tra la situazione soggettiva del ricorrente e la situazione complessiva della regione di provenienza delinea un quadro di vulnerabilità, sia soggettiva che oggettiva, che giustifica il rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario”.
Venendo al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che va osservato che “la ormai radicata complessità della situazione generale della regione di provenienza che, sia dal punto di vista della sicurezza internazionale, che dal punto di vista della sicurezza sociale, appare tutt’altro che tranquilla ed in continua evoluzione, il percorso migratorio che ha portato il ricorrente lontano dal suo Paese – quando era ancora minorenne – da moltissimi anni, unitamente alla assenza di effettivi riferimenti familiari e di sostegno in patria, sostanzialmente emersa dalle sue dichiarazioni, e la mancanza di precedenti penali e segnalazioni (non avendo il PM segnalato alcunché sotto il profilo della condotta), sono tutti elementi che suggeriscono di garantire al cittadino guineano un congruo periodo di permanenza nel nostro Paese onde monitorare l’evoluzione della situazione della regione di provenienza caratterizzata, giova ribadirlo, da instabilità e insicurezza per il clima di violenza post-elettorale degenerato nell’ultimo periodo. Del resto, come rimarcato recentemente da Cass., ord. 231/2019, spetta al giudice la verifica della sussistenza dei «seri motivi» attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese”.

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 15 marzo 2021