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A cura dell'Avv. Simone Sabatini del Bologna Social Forum

I centri di permanenza temporanea e la legge Bossi – Fini: cosa cambia

Una lettura di questo istituto attraverso un’analisi complessiva della normativa previgente evidenziava il carattere assolutamente residuale di questo istituto in quanto era previsto il trattenimento presso i CPT solamente degli stranieri che rappresentavano un pericolo sociale.
Va comunque detto che l’assoluta indeterminatezza della categoria del pericolo sociale generava comunque un conflitto con l’art.13 della Costituzione in materia di applicazione di una limitazione alla libertà personale senza i presupposti previsti dalla legge.

Le ragioni per le quali è previsto il trattenimento erano e sono (art.14 comma 1):

– impossibile l’identificazione dello straniero

– mancanza del vettore

– mancanza dei documenti di viaggio

Dunque la legge Turco Napoletano ha istituito questo luogo di detenzione amministrativa. Già da allora sono apparse evidenti le ragioni di incostituzionalità nei confronti di limitazioni della libertà personale per soli cittadini stranieri senza neanche un reato e per ragioni a loro non imputabili (mancanza dei documenti di viaggio e/o del vettore.
Non si può nascondere che la Corte Costituzionale investita di molte questioni (sentenza 105/2001), espressamente preoccupata dall’ipotesi di un aperto conflitto con il legislatore, dichiarò che non poteva intervenire sull’esistenza stessa dei CPT, ma non potè esimersi dal sottolineare che si trattava di veri e propri carceri.

La legge Bossi-Fini di modifica della legge 40 del 1998 interviene direttamente sull’art.14 e sulla disciplina del trattenimento presso il centro in questo senso:

– Allungamento dei tempi di trattenimento da 30 a 60 giorni. Sempre su questo punto, mentre prima della modifica la proroga del trattenimento era possibile solo quando “era imminente l’eliminazione della causa della mancata espulsione”, ora invece tale proroga può essere concessa sulla base di gravi difficoltà per il reperimento dei titoli di viaggio o nelle pratiche di identificazione” (art.14 comma 5).
E’ evidente che in questo modo si cerca di rendere prassi ciò che dovrebbe essere l’eccezione soprattutto se si tiene conto del fatto che la proroga altro non è che un secondo provvedimento di restrizione della libertà personale, tra l’altro senza alcun controllo giurisdizionale.

– Inversione, rispetto ai meccanismi di cui alla previdente legge, dei metodi di espulsione: ora l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni viene prevista solo per coloro che non hanno rinnovato il permesso (art.14 comma 5bis), per tutti gli altri è previsto l’accompagnamento coatto alla frontiera e conseguentemente per moltissimi casi il trattenimento nei CPT. Tale scelta evidenzia l’intento di fare dei CPT la colonna portante del metodo di rimpatrio degli stranieri privi di permesso di soggiorno.

– Previsione di alcuni comma all’interno dell’art.14 che inseriscono (art.14 comma 5ter) una nuova ipotesi contravvenzionale per coloro che non ottemperano all’ordine a lasciare l’Italia seguita di una seconda espulsione, e una più grave ipotesi delittuosa per coloro che continuano a non obbedire all’obbligo di lasciare il paese punito fino a quattro anni.

– L’art.14 comma 5quinquies prevede alcune norme processuali: in particolare l’obbligo di arresto e l’applicazione del rito direttissimo. Molte perplessità desta questa scelta in quanto l’arresto obbligatorio è previsto dal codice di procedura penale solo per gravi reati e mai per le contravvenzioni comunque limiti di pena previsti. In questo senso sono già state sollevate delle questioni di legittimità costituzionale.

In secondo luogo la possibilità di applicare il rito direttissimo ha dato luogo ad una prassi illegittima da parte di alcuni pubblici ministeri i quali, avvisati dalla polizia giudiziaria dell’arresto hanno provveduto a far portare in udienza l’indagato per il rito direttissimo mediante il trattenimento in arresto dello straniero. Tutto questo senza applicare l’art.121 disp att. c.p.p. che prevede la liberazione dell’indagato da parte del pubblico Ministero.
Il procedimento con rito direttissimo infatti non rende comunque applicabile la misura cautelare in carcere per ipotesi di reato come quelle di cui agli art.14 comma 5ter e quater. Lo straniero va immediatamente rimesso in libertà e convocato all’udienza da libero pena la violazione degli art.3 e 13 della Costituzione.

E’ evidente l’intenzione del legislatore di costituire un circolo vizioso tra CPT e carcere. Consapevole dell’impossibilità di operare tutte le espulsioni che ordina, la legge ovvia introducendo figure di reato per condotte di semplice disobbedienza, già oggetto di fondati dubbi costituzionali quando sono poste a difesa di beni costituzionali di prim’ordine. Nel caso della Bossi Fini addirittura questi reati presidiano a norme di per sé incostituzionali.

La relazione di accompagnamento al ddl Bossi fini a proposito dei CPT richiedeva 62 milioni di Euro di finanziamento per la costruzione di 10 nuovi CPT (compresi Bologna e Modena attivi) e per l’ampliamento di Roma prevedendo un incremento annuo di 36.000 stranieri da espellere. La spesa dichiarata è di 66,11 euro a testa per ogni giorno di detenzione, quella complessiva è di 91,41 milioni di euro all’anno.

Non bisogna dimenticare che è allo studio del Governo la delega alla revisione del regolamento di attuazione del Testo unico in tema di immigrazione per ora fermo alla legislazione previgente.

L’istituto del CPT non è una peculiarità italiana. Il dibattito attorno a questo “monstrum” giuridico in Europa è però caratterizzato da particolare freddezza. Ne sono testimoni le Conclusioni del vertice di Siviglia dove è ormai evidente che il tema non è assolutamente la legittimità del CPT, ma la stipula dei cosiddetti accordi di riammissione. Sono accordi tra Stati aventi ad oggetto la deportazione dei migranti. Vi è un rapporto diretto tra efficienza e sviluppo dei CPT e stipula di questi accordi. E’ noto che Albania e Tunisia hanno in essere contratti con l’Italia (probabilmente in cambio di laute ricompense) ed è ormai noto che la Nigeria si è resa talmente disponibile da generare in molti il dubbi che accolga anche migranti provenienti da altri paesi africani. Anche la Cina, con l’entrata nel WTO, è diventata molto più malleabile.
Ogni contratto stipulato vuol dire il via a piani di espulsione e quindi CPT in funzione.
La Commissione Europea in un importante testo sui metodi di espulsione (Libro Verde della Commissione presentato il 10 aprile 2002) addirittura suggerisce l’utilizzo del carcere in mancanza di adeguati centri di permanenza temporanea, ricevendo già severe critiche da parte dell’istituto europeo per i richiedenti asilo (ECRE 2 agosto 2002). Lo stesso Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti disumani e degradanti nel suo rapporto del 2001 ha sostanzialmente affermato la compatibilità dei centri visitati con la Convenzione. Neppure la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è occupata a fondo del tema, ad eccezione marginalmente di un caso in Grecia. Difficile non immaginare una certa dose di pressione da parte degli organismi politici europei per giustificare un silenzio così spesso.

Richiedenti asilo

Le modifiche della legge Bossi Fini hanno inciso in maniera rilevante sulla disciplina dei richiedenti asilo istituendo i cosiddetti centri di identificazione. Le caratteristiche di questi centri lasciano pensare che saranno utilizzati gli stessi CPT generando una situazione in cui si restringe la libertà personale di un individuo che si presenta in Italia per sfuggire ad una persecuzione.
Tutto questo oltre al fatto che i centri sono totalmente gestiti da enti privati

Bologna

Secondo dati finalmente resi pubblici dall’Amministrazione del CPT a Bologna sono stati operati dal luglio scorso circa 700 trattenimenti.

– 300 sono stati i rimpatri tramite effettivo accompagnamento alla frontiera (perlopiù paesi “amici” come Romania e con i quali ci sono accordi di riammissione come la Tunisia e il Marocco).

– 240 sono stati rilasciati per decorrenza del termine

– 160 non convalidati.

I dati confermano che il CPT, oltre a essere un istituto illegittimo, non serve a nulla, anzi genera danni.
160 persone sono state trattenute senza che neppure le previsioni di una legge come la Bossi-Fini fossero rispettate.
Il 60% delle persone trattenute è stato rilasciato perché lo strumento è inefficace. Molti di loro passeranno ora per i carceri.