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I titolari di protezione umanitaria ottenuta prima del DL sicurezza hanno diritto all’accoglienza nel SIPROIMI

TAR per il Veneto, sentenza n. 1395 del 20 dicembre 2019

I cittadini stranieri che hanno ottenuto la protezione umanitaria prima dell’entrata in vigore del decreto sicurezza, hanno diritto a mantenere l’accoglienza nelle strutture del SIPROIMI, l’ex SPRAR.
Lo stabilisce una sentenza del Tribunale amministrativo del Veneto su un ricorso presentato dall’avv. Francesco Mason per tutelare un cittadino titolare di protezione umanitaria che si era visto negare, il 10 ottobre 2018, dal referente del Servizio Centrale dello S.P.R.A.R. (ora SI.PRO.IMI.), l’accesso allo S.P.R.A.R. .

La sentenza utilizza l’orientamento della giurisprudenza in materia della Cassazione che a più riprese ha definito in modo chiaro l’irretroattività del Decreto-Legge 4.10.2018, n. 113 convertito nella Legge 1.12.2018, n. 132.
Al tempo stesso la pronuncia si rifà ad altre importanti decisioni dei giudici amministrativi del TAR per la Basilicata e TAR per la Lombardia: quest’ultima ancora in luglio sanciva il diritto all’inserimento nel sistema di accoglienza SPRAR/Siproimi dei titolari di permesso per motivi umanitari che non vi sono mai stati inseriti, avendo presentato domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore del DL Immigrazione 113/2018.

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TAR per il Veneto, sentenza n. 1395 del 20 dicembre 2019