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INPS: Flussi 2016 – Modalità di presentazione delle domande di nulla osta

L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 11459 del 14 marzo 2016, con il quale indica le modalità di spedizione delle domande e la modulistica da utilizzare per le domande di nulla osta relativa ai flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2016.

Le domande di nulla osta possono essere presentate, esclusivamente per via telematica attraverso il sito internet del Ministero dell’interno:

– per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dalle ore 9.00 del 10 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016;

– per lavoro stagionale dalle ore 09:00 del 17 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016.

Il sistema di gestione rispetterà l’ordine cronologico di presentazione delle domande, ordinandole in base alla data di inizio dell’attività lavorativa.

Inoltre il messaggio precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’art. 1, comma 2, del decreto, che siano entrati in Italia per lavoro stagionale nell’anno precedente. Tali cittadini, infatti, hanno un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Le istanze, per conto dei datori di lavoro, potranno essere spedite dalle stesse associazioni di categoria a cui aderiscono, che siano firmatarie dei protocolli stipulati con il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro.

Al fine di semplificare la procedura e di contrastare il fenomeno dell’ingresso regolare a cui non segue l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere effettuata presso lo Sportello Unico (S.U.I.), ed assolve agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria, di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.