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INPS. La sospensione della pensione sociale non può avvenire anche se il cittadino straniero soggiorna più di 30 giorni all’estero

Tribunale di Roma, ordinanza del 5 giugno 2019

Il ricorrente, di cittadinanza camerunense, si era recato nell’arco di due anni due volte nel proprio paese di origine, la prima volta per circa quattro mesi e la seconda per circa due mesi.
L’INPS, accertati tali allontanamenti, provvedeva a sospendere il pagamento per detti periodi della pensione sociale facendo riferimento a proprie direttive interne secondo cui l’assenza dal territorio italiano per un periodo superiore a 30 giorni determina la sospensione dell’erogazione di tale pensione.
Ritenendo discriminatorio tale provvedimento il ricorrente presentava ricorso al Giudice del Lavoro competente il quale accogliendo la linea difensiva ha ritenuto di nessun valore normativo gli atti interni dell’INPS, dando atto che l’unico requisito richiesto è quello della residenza stabile che può mantenersi anche qualora ci si allontani per periodi superiori a 30 giorni. Peraltro va sempre provato in concreto il venir meno di tale requisito e non può essere desunto automaticamente da mere circolari o atti privi di valore normativo invertendo l’onere della prova come l’INPS pretendeva di poter fare.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 5 giugno 2019