Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Tratto da www.migranew.net

Il Consiglio di stato interviene sull’iscrizione anagrafica dei minori immigrati nati in Italia

di Saleh Zaghloul

Il Consiglio di Stato con parere del 04.02.2004 ha bocciato la disposizione della circolare del Ministero dell’Interno del 19.06.2003 secondo la quale l’ufficiale dell’anagrafe non può effettuare automaticamente l’iscrizione anagrafica per nascita dei minori nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti così come accade per i minori italiani.

La suddetta circolare si basava sul fatto che il figlio minorenne è sottoposto al medesimo regime giuridico del genitore, come dal «disposto dell’art. 31 del citato decreto legislativo n. 286/1998» si legge nella circolare «il quale stabilisce che il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori sino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive». «L’ufficiale dell’anagrafe» proseguiva la circolare bocciata «dovrà richiedere ai genitori del minore la presentazione del permesso di soggiorno il cui rilascio deve avvenire entro venti giorni dalla relativa richiesta (art. 5 D.Lvo n. 286/1998)».

In realtà nessuna questura di una media o grande città rilascia i permessi di soggiorno entro venti giorni, anzi a volte occorrono settimane e mesi solo per poter accedere agli sportelli delle Questure. Basta ricordare il provvedimento del Ministero dell’Interno che consente agli immigrati nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno di uscire dall’Italia utilizzando la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per rendersi conto del grave e drammatico ritardo con il quale le questure rilasciano e rinnovano i permessi di soggiorno. Certe volte occorrono 13 mesi ed oltre per rinnovare il permesso di soggiorno. Così, a causa di questa circolare, l’iscrizione anagrafica dei minori stranieri nati in Italia è diventata un grosso problema: le iscrizioni avvenivano, quando avvenivano, molto tempo dopo la nascita causando gravi disaggi per il neonato e per i suoi genitori.
In sede di attuazione, la circolare del 19.06.2003 ha causato problemi pure agli uffici direttamente interessati, infatti, da loro veniva rappresentato che l’indirizzo interpretativo formulato impediva di ottemperare correttamente agli obblighi previsti dall’art. 17 del D.P.R. 223/1989 che dispone quanto segue: «L’ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell’anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti». A questo punto, la questione è stata sottoposta al Consiglio di Stato per acquisirne il parere.

Il Consiglio di Stato ha escluso che dalla legge in vigore sull’immigrazione discenda la preventiva necessità dell’inserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno dei genitori ai fini dell’iscrizione anagrafica del minore stesso e che tale iscrizione deve avvenire, invece, direttamente dalla nascita come dispone l’art. 7, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 223 del 1989.
Acquisito il parere del consiglio di stato, il dott. Malinconico, capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha emanato il 12 luglio 2004 una nuova circolare (n. 3272004) nella quale si dispone che «l’iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti risulta disciplinata integralmente dal citato art. 7 del D.P.R. n. 223 del 1989 e l’Ufficiale di anagrafe deve procedere a tale iscrizione nel termine di cui all’art. 17 del medesimo regolamento», cioè, deve effettuare le registrazioni nell’anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile.