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Il Giudice ai fini dell’accertamento della situazione di vulnerabilità deve sempre valutare le violenze subite dalla richiedente nei paesi di transito

Corte di Cassazione, sentenza n. 13653 del 19 maggio 2021

La Cassazione ricorda che il giudice di merito, all’interno dell’obbligo di cooperazione istruttoria, deve sempre valutare – ai fini della protezione umanitaria – le violenze subite dal richiedente nei paesi di transito, anche qualora queste non siano state espressamente collegate agli eventi che hanno determinato la fuga della persona dal proprio paese di origine.
Il caso in esame riguarda una richiedente senegalese che è arrivata in Italia dopo aver attraversato il Mali e la Libia, e qui ha subito violenze sessuali, fame, percosse e problemi di salute.

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Corte di Cassazione, sentenza n. 13653 del 19 maggio 2021

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