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Il Giudice deve valutare la situazione del paese di origine del richiedente, dando conto delle fonti consultate, a prescindere dal giudizio di credibilità o meno della sua storia

Corte di Cassazione, ordinanza n. 7915 del 20 aprile 2020

Foto di Vanna D'Ambrosio

Con la sentenza n. 7915/2020 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato il rigetto della protezione sussidiaria di un cittadino Senegalese.

La Corte afferma che nei giudizi riguardanti la protezione internazionale il giudice di merito deve valutare officiosamente la situazione del paese di origine del cittadino straniero, dando conto delle fonti consultate, a prescindere dal giudizio di credibilità o meno del richiedente.

Nel caso di specie la Corte d’Appello non aveva individuato alcuna fonte informativa sulla situazione generale esistente in Senegal, né aveva affrontato il problema relativo all’eventuale pericolo di danno grave (derivante da violenza indiscriminata) in caso di rimpatrio.

La Corte d’Appello invece si è limitata ad affermare la scarsa credibilità del richiedente, ritenendo che un richiedente non credibile non possa avere diritto ad alcuna forma di protezione.

Invece anche il richiedente ritenuto non credibile può ottenere la protezione sussidiaria se sussiste nel paese di origine una situazione di violenza indiscriminata ed è onere del giudice di merito individuare le fonti informative da cui arguire la situazione di detto paese.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 7915 del 20 aprile 2020