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Il Giudice di Pace di Torino non convalida il trattenimento di 22 migranti provenienti da Lampedusa e richiedenti la protezione internazionale

a cura dell'Avv. Guido Savio del Foro di Torino

Nella serata di venerdì 17.6 sono giunti al CIE di Torino 22 migranti provenienti da Lampedusa.
Tutti risultavano sbarcati il 6.6. e, il giorno successivo, hanno presentato domanda di protezione internazionale.
Il Questore di Agrigento, il 17.6 (cioè 11 gg. dopo l’avvenuto rintraccio ad opera delle forze di polizia e 10 gg. dopo la presentazione della domanda di protezione ) decretava il respingimento con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell’art. 10, co. 2, T.U. 286/98. Contestualmente, lo stesso Questore emetteva decreto di trattenimento presso il CIE di Torino ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. c), D. Lgs. 25/2008, in quanto i richiedenti la protezione erano destinatari del suddetto provvedimento di respingimento. Tali atti venivano notificati nella serata del 17.6 presso i locali del CIE torinese.

La Questura di Torino chiedeva la convalida del trattenimento, la cui udienza veniva fissata il 20.6.
A seguito dell’udienza di convalida tenutasi presso il CIE, il Giudice di pace non ha convalidato i trattenimenti con la seguente sintetica motivazione:
“ alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 25/2008 non si ravvisa la necessità del trattenimento presso il CIE, dovendosi lo straniero inviare presso un centro di accoglienza in attesa della definizione della procedura di protezione internazionale”.

Infatti, a mente dell’art. 20, co. 1, D. Lgs. 25/2008 “il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda”, mentre è ospitato in un CARA ( e non in un CIE) – ai sensi del successivo co. 2 – ove occorra verificare la sua nazionalità/identità, sia privo di documenti d’identità, ha presentato la domanda di protezione dopo essere stato fermato per aver eluso il controllo di frontiera o subito dopo (come nel caso di specie), oppure quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.
Vero è che, nel caso che ci occupa, tutti i migranti erano destinatari di un provvedimento di respingimento, di qui l’applicazione – da parte della P.A. – dell’art. 21, co. 1, lett. c), D. Lgs. 25/2008 ( che prevede il trattenimento in un CIE), ma è ancor più vero che il decreto di respingimento è stato adottato dieci giorni dopo la presentazione della richiesta di protezione.

Alla luce della decisione in commento (che riguarda ben 22 persone), si può concludere che i rapporti tra le disposizioni in esame (art. 20 e 21 D. Lgs. 25/2008) devono essere ricostruiti nel senso che il trattenimento nel CIE può essere disposto solo quando la domanda di protezione è stata avanzata dopo il respingimento o l’espulsione, mentre se la domanda di protezione è stata avanzata prima dell’adozione dei provvedimenti ablativi, il richiedente protezione (anche se ha eluso i controlli di frontiera ed era in condizione di soggiorno irregolare) deve essere ospitato nei CARA e non nei CIE.

La vicenda oggetto della decisione del Giudice di pace torinese è rilevante anche sotto altro profilo, di estrema attualità in questi mesi. Mi riferisco alla prassi invalsa presso la Questura di Agrigento per cui i migranti sbarcati a Lampedusa vengono trattenuti nel Centro dell’isola, o trattenuti su navi, o inviati in giro per l’Italia, in condizioni di restrizione della libertà , per svariati giorni o settimane, prima che vengano adottati provvedimenti di espulsione o, più frequentemente,di respingimento.
In questi casi i termini della convalida vengono illegittimamente fatti decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti, senza computare nei termini i periodi antecedenti. E ciò in violazione degli artt. 14, co. 3 e 4, D. Lgs. 286/98 e 13 Cost.

Nel caso dei 22 ristretti al CIE, la questione dei termini è stata assorbita dall’applicazione dell’art. 20 D. Lgs. 25/2008, tuttavia anche in questa occasione la Questura non si è discostata dalla prassi descritta, tant’è vero che il decreto di respingimento e quello di trattenimento sono stati adottati a distanza di 11 giorni dal rintraccio e dal trattenimento di fatto di queste persone che sono state limitate nell’esercizio della loro libertà personale sine titulo dal 6.6. fino all’atto della notifica dei provvedimenti avvenuta al CIE di Torino, nella serata del 17.6, ove erano state condotte coattivamente. A questa palese violazione delle garanzie fondamentali della persona, si è aggiunta l’altrettanto palese violazione dell’art. 20, D. Lgs. 25/2008 rilevata dal Giudice di pace, con la conseguenza, rilevantissima, che la durata dell’illegittima violazione della libertà personale è cessata solo nella serata del 20.6, quando queste persone sono state dimesse dal CIE, in forza della mancata convalida del loro trattenimento. Anche in questa occasione è evidente che la Questura agrigentina ha fatto decorrere i termini dal 17.6 senza considerare che la domanda di protezione era stata anteriormente proposta, ignorando, quindi, il lasso di tempo intercorso tra la data dell’avvenuto rintraccio dei migranti e quella dell’adozione formale degli atti.

CIE – Come contrastare i trattenimenti illegittimi?
Decreto del Giudice di Pace di Torino 15637 del 1 giugno 2011