Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Il Giudice è tenuto a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza

Corte di Cassazione, sentenza n. 3210 del 10 febbraio 2021

La Suprema Corte ha nuovamente ribadito il principio secondo il quale “ai fini dell’accertamento di una domanda proposta ai sensi dell’art. 14, lett.c), del d.lgs.n.251/2007, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi di diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi dell’art.8, comma 3, del d.lgs.n.25/2008, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese d’origine del richiedente; perché tale onere possa dirsi adempiuto, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass.n.11312/2019; Cass.206892020)”.

Nella specie, la Corte territoriale non ha adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, essendosi limitata ad escludere il ricorso dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di indicazioni meramente generiche, risalenti all’anno 2016.

– Scarica la sentenza
Corte di Cassazione, sentenza n. 3210 del 10 febbraio 2021

Documenti allegati