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Il PdS per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario coniuge di una cittadina italiana non richiede il requisito della convivenza

Tribunale di Bari, ordinanza del 9 maggio 2021

Un caso molto interessante in tema di matrimonio contratto all’estero e convivenza.
Il cittadino del Marocco contraeva matrimonio in Casablanca (Marocco) con una cittadina italiana ed in seguito faceva ingresso in Italia con un visto rilasciato dall’Ambasciata d’Italia in Casablanca per motivi di famiglia, raggiungendo la moglie in provincia di Bari; successivamente al suo ingresso si recava, unitamente alla moglie, presso la Questura di Bari per richiedere la carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino UE al fine di regolarizzare la posizione sul territorio; in attesa della definizione del procedimento riceveva la ricevuta di primo rilascio del permesso di soggiorno.
Dopo quasi due anni di istruttoria la Questura di Bari notificava il decreto con il quale negava il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con la moglie, cittadina italiana, in quanto i due non avrebbero convissuto, circostanza che faceva ritenere che il matrimonio celebrato in Marocco e ritualmente registrato in Italia, avesse avuto luogo in frode alla legge.

Il predetto provvedimento veniva tempestivamente impugnato e la difesa sollecitava il Tribunale sulla normativa da applicare ed in particolare si affermava che nel caso in esame trovava applicazione l’art. 30 comma 1, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 e comma 1-bis, d.lgs. cit., che disciplina il diniego o la revoca del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare in favore dello straniero entrato in Italia a seguito di visto di ingresso. Detta norma, nell’incipit del comma 1, prevede che lo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno; mentre il successivo comma 1-bis prevede la revoca del provvedimento nell’ipotesi dell’art. 30, comma 1, lett. b) (che riguarda il caso di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che hanno contratto matrimonio sul territorio dello Stato con cittadini italiani) in ipotesi di mancata convivenza. Mentre l’ultimo periodo dell’art. 30, comma 1-bis cit. dispone il rigetto della richiesta ovvero la revoca del provvedimento nei casi di cui alla precedente lett. a) esclusivamente in caso di matrimonio in frode alla legge e cioè quando il matrimonio abbia avuto luogo al solo al fine di permettere all’interessato di conseguire il permesso di soggiorno.

Era pertanto evidente che la convivenza fosse un elemento indispensabile in ipotesi niente affatto correlabile a quella che interessava il ricorrente che, entrato in Italia dopo il matrimonio contratto in Marocco nel gennaio del 2017 (regolarmente trascritto in Italia) grazie ad un visto rilasciato per ricongiungimento familiare, poteva essere destinatario del provvedimento di rigetto di permesso di soggiorno solo ove fosse raggiunta la prova di aver in precedenza contratto un matrimonio in frode alla legge.

In linea con quanto sopra messo in evidenza circa la necessità di circoscrivere l’accertamento alla mera fraudolenza del matrimonio si presentava il passaggio della decisione citata a mente del quale deve escludersi che tra i criteri di riconoscimento iniziale e conservazione dei titoli di soggiorno previsti dal d.lgs. n. 30/2007 possa ricomprendersi, nell’ipotesi del coniuge del cittadino italiano o dell’Unione, la convivenza effettiva, trattandosi di requisito “non preso in esame sia all’art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2007 relativo al diritto di soggiorno del familiare del cittadino italiano, sia alle previsioni di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 30 del 2007, che regolano il primo il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di divorzio o annullamento del matrimonio e pongono, per il secondo, il limite del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cass.12745/2013). Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, non richiede né il requisito oggettivo della “convivenza” tra il cittadino italiano e il richiedente – salve le conseguenze dell’accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell’art. 35 della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 e dunque, dell’art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – né quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente (Cass. 5303/2014)“.

Il Tribunale di Bari provvedeva ad accogliere la domanda cautelare come da ordinanza che qui si allega ed a seguito di una adeguata istruttoria accoglieva definitivamente il ricorso ordinando alla Questura di Bari il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di matrimonio.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Bari, istanza di sospensione del 28 ottobre 2020
Tribunale di Bari, ordinanza del 9 maggio 2021

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