Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Il Tribunale deve compiere una valutazione comparativa delle condizioni di vita della richiedente, analizzando attentamente il percorso migratorio, se emergono elementi di vulnerabilità e l’integrazione raggiunta in Italia

Corte di Cassazione, ordinanza n. 1104 del 20 gennaio 2020

Una pronuncia con cui la Suprema Corte ha cassato un decreto del Tribunale di Milano che non aveva riconosciuto alcuna forma di protezione (inclusa la vecchia umanitaria) alla ricorrente cittadina nigeriana, ritenendo invece credibili le violenze sessuali e l’avvio alla prostituzione subite in Libia.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che nell’ambito del giudizio di comparazione di cui alla sentenza della Cassazione n. 4455/2018, quanto più risulti accertato in giudizio una situazione di particolare vulnerabilità o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minore rigore la situazione oggettiva del Paese d’ origine.

La Corte ritiene, infatti, che il giudice debba interrogarsi se un essere umano che ha così tanto sofferto possa sopportare ancora altra sofferenza quale l’abbandono del Paese d’accoglienza, per il cui raggiungimento ha pagato il più alto prezzo, e il rimpatrio forzato nel Paese d’ origine.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 1104 del 20 gennaio 2020