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Il Tribunale ordina al Comune di Pomezia di procedere all’iscrizione anagrafica del richiedente asilo

Tribunale di Roma, ordinanza del 28 novembre 2019

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso d’urgenza ex 700 c.p.c. della Clinica Legale dell’Università di Roma Tre in cui si chiedeva di dichiarare illegittimo il rifiuto di iscrizione anagrafica di un assistito richiedente asilo da parte dell’amministrazione comunale, motivata in base alle norme introdotte dal Dl. 113/2018.

Il Tribunale ha riconosciuto che la riforma del 2018 non ha fatto venire meno il diritto – costituzionalmente garantito – di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, ma solo la procedura semplificata precedentemente prevista di cui all’art. 5-bis D.lgs. 142/15.

Il giudice afferma che «il permesso di soggiorno per richiedenti asilo ( né altre tipologie di permesso di soggiorno) […] non è stato mai “titolo” per l’iscrizione anagrafica», in quanto nell’ordinamento italiano «non si rinvengono titoli che di per se stessi legittimino l’iscrizione, che avviene all’esito di un procedimento amministrativo, regolamentato dal Dpr 223/89 ,richiamato dall’art. 4 , comma I bis d.lvo 142, ovvero la dichiarazione all’ufficiale della stato civile, con la quale l’interessato dà atto della propria permanenza in un certo luogo e dell’intenzione di abitarvi stabilmente e del successivo accertamento della corrispondenza alla realtà di siffatta dichiarazione».

Per queste ragioni, il Tribunale ordina al Comune di Pomezia di procedere all’iscrizione anagrafica del ricorrente, regolarmente soggiornate sul territorio perché titolare del permesso di soggiorno per richiedenti asilo.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 28 novembre 2019