Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Il Tribunale riconosce a due coniugi cittadini del Marocco il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 1 co.9, D.L. 113/2018

Due ordinanze del Tribunale di Bologna dell'11 novembre 2019

Photo credit: Angelo Aprile

Due Ordinanze del Tribunale ordinario di Bologna (Sezione Specializzata in materia di immigrazione) con cui il Giudice collegiale riconosce a due coniugi cittadini del Marocco il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 1 co.9, D.L. 113/2018.

La ricorrente cittadina marocchina aveva vissuto in Libia fin dall’età di quattro anni unitamente alla propria famiglia et ivi si coniugava con un connazionale. Dopo alcune vicissitudini e dopo avere subito il marito gravissimi episodi di violenza e la moglie avere perso un bambino in stato di gravidanza avanzato, i coniugi decidevano di abbandonare il Paese anche perché la donna era entrata nella seconda gestazione e temeva di perdere anche il nuovo nascituro.
Raggiunta l’Italia, la Commissione territoriale rigettava per entrambi sia la richiesta di protezione internazionale sia il rilascio di titolo di soggiorno per motivi umanitari anche in via mediata dalla novella di cui al DL 113/2018.

Interpellato con due separati ricorsi il medesimo Giudice di prime cure preliminarmente precisava che consistendo le due domande nella sola protezione cd. umanitaria non era applicabile lo speciale rito di cui all’art.35 bis. d.lgs. 25/08, introdotto dal DL 13/17, rito che prevede, come è noto, la competenza collegiale ma solo per le domande di protezione internazionale. La decisione veniva quindi assunta secondo la previsione di cui all’art.702 bis. c.p
La Magistrata riteneva, quindi, che le decisioni della Commissione territoriale, impugnate separatamente, dovessero essere entrambe censurate.

Nel caso del marito dal rientro in Marocco si sarebbe determinato un vulnus esiziale alla unità familiare con la moglie e la figlia poi nata in Italia. A ciò si aggiunga che l’Interessato aveva ormai lasciato il proprio Paese nel 2008 e che ancora in Italia ha un proficuo percorso di integrazione come indicato dalla sentenza 4455/2018.
La situazione della moglie veniva vista alla luce dell’assenza di legami con il Marocco lasciato in tenera età mentre il marito e la figlia si trovano in Italia così la donna “Subendo il rimpatrio patirebbe, pertanto, un grave vulnus rispetto alla tutela dei suoi legami più forti, ovvero quelli con i componenti più stretti del proprio nucleo familiare.[…]. L’essere costretta a tornare in tale Paese comporterebbe, pertanto, per la ricorrente un sacrificio eccessivo ed inaccettabile dei suoi diritti fondamentali ed incomprimibili”.
Veniva infine richiamata ancora la sentenza 4455 in ragione delle circostanze per le quali “la ricorrente, che dedica la maggior parte del proprio tempo alla cura della bambina, ha fatto corsi per imparare l’italiano, come ha dichiarato in udienza e sta, così facendo, cercando con il marito di integrarsi sul territorio”.
In conclusione, dunque, il Tribunale accoglieva per entrambi disgiuntamente per ciascun ricorso il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, oggi denominato per “casi speciali” ex art. 5 co. 6 di cui al D.lgs. 286/98 nella forma di cui all’art. 1 co.9, D.L.133/2018.

– Scarica le ordinanze
1_Tribunale di Bologna, ordinanza dell’11 novembre 2019
2_Tribunale di Bologna, ordinanza dell’11 novembre 2019