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Il bonus sulla maternità negato alle cittadine extracomunitarie

Si evidenzia che in questi giorni c’è una ulteriore novità che contrasta palesemente con le affermazioni a sostegno dell’uguaglianza fatte da Fini. Ci riferiamo alla pubblicazione del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 intitolato “ Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici
”, che può qualificarsi come una specie di anticipazione della legge finanziaria.
Tra le tante disposizioni, all’art. 21 del decreto vi è una norma intitolata “Assegno per ogni secondo figlio e incremento per il fondo nazionale per le politiche sociali”, il cui primo comma dispone che “ Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000”.

E’ importante precisare che questa norma prevede l’erogazione del bonus indipendentemente dal reddito delle persone beneficiarie e che, quindi, tutti indiscriminatamente sia i ricchi che i poveri, avranno lo stesso trattamento. Si parla però solo di cittadine comunitarie e italiane. Gli extracomunitari – anche chi munito di carta di soggiorno – sono scomparsi dalla previsione della norma. Si è, pertanto, verificato un ulteriore peggioramento rispetto al regime che fino ad oggi è stato vigente e che operava la equiparazione alle comunitarie delle cittadine non comunitarie se in possesso della carta di soggiorno che potevano, quindi, ottenere il bonus per il secondo figlio, se rientranti nei limiti di reddito previsti.

Diversamente ora non sono più previsti limiti di reddito e viene di conseguenza effettuato un “regalo” anche a chi non ne ha bisogno e non sarà certo per questo incentivato a fare figli, mentre, invece, alle cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno non è più riconosciuto nulla.

C’è stata una progressiva erosione nel corso di pochissimi anni del principio generale affermato dall’art. 41 T.U., ove si dispone che: Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale… Si stabilisce, quindi, il principio di piena equiparazione tra i possessori della carta di soggiorno o normale pds relativamente a tutti i diritti di assistenza sociale previsti per i cittadini italiani. Tale disposizione non è stata modificata dalla legge Bossi Fini, e soltanto gli addetti ai lavori possono rendersi effettivamente conto che in realtà il contenuto effettivo della stessa non è quello appena precisato, ma quello che è stato ricostruito con la successiva Legge finanziaria del 2001 e il d.l di cui sopra. In pieno governo di centro sinistra l’art. 41 è stato parzialmente abrogato dalla Legge Finanziaria 388/2000 che ha specificato che le prestazioni di assistenza sociale sono limitate ai soli cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno.
E’ evidente che già con tale previsione si era operata una consistente diminuzione del principio stesso, specie se si considerano tutte le difficoltà che vi sono per ottenere la carta di soggiorno.

Successivamente si sfiora il ridicolo, prevedendo la totale abolizione – anche per chi ha la carta di soggiorno – di questa minima equiparazione. Quindi sia i ricchi che i poveri hanno diritto all’assegno, l’importante è non essere extracomunitari.

Speriamo che questo d.l. non venga convertito in legge e che da parte dei soliti politici che spesso si occupano più di immagine che di contenuti vi sia una ferma opposizione. D’altra parte si deve pur riconoscere che a sgretolare questo principio generale aveva già contribuito il governo di centro sinistra, quindi non credo che l’opposizione possa ora gridare allo scandalo denunciando il fatto che il bonus è stato tolto alle cittadine non comunitarie.