Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Il cittadino extra Ue coniugato con cittadina Italiana ha diritto al pds ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98 anche se ha il passaporto scaduto

Tribunale di Lecce, ordinanza del 23 settembre 2019

Il Tribunale di Lecce ha riconosciuto allo straniero, coniugato con cittadina Italiana, il diritto al rilascio del pds ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98 anche in presenza di passaporto scaduto.
Nel caso di specie un cittadino Americano, coniugato con cittadina Italiana, aveva presentato, alla Questura di Brindisi, richiesta di Carta di soggiorno ex art. 10 D.lgs 30/2007.
La PA, dopo aver acquisito l’istanza, aveva disposto l’archiviazione del procedimento poiché lo straniero non era in possesso di passaporto in corso di validità, non disponendo il rilascio di altro titolo.
Con ordinanza del 13/09/2019, il Tribunale di Lecce, chiamato a decidere sull’impugnazione, ha accolto le doglianze del ricorrente rilevando che il ricorrente seppur irregolare risulta inespellibile ex art 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98 “ci si trova innanzi ad una persona irregolare ma inespellibile avendo contratto matrimonio con una cittadina italiana (…). Ciò sarebbe sarebbe in contrasto con la ratio e l’organicità del sistema normativo in materia di immigrazione nonché in contrasto con l’art. 28 del dpr 31 agosto 1999 n. 394. Non può trovare spazio un tertium genus tra permanenza regolare e permanenza irregolare dello straniero sul territorio dello stato. Lo status della persona può essere uno solo e qualora la persona non possa essere espulsa avendo i requisiti per la permanenza sul territorio nazionale va rilasciato il permesso di soggiorno per i diversi motivi previsti dalla legge (in tal senso Corte d’Appello Brescia n. 104/2019)”.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Lecce, ordinanza del 23 settembre 2019