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Il crocifisso nelle scuole italiane

Si vuole ora trattare di un argomento di estrema attualità a cui però non dedicheremo uno spazio privilegiato, ovvero la questione del crocifisso nelle scuole italiane. Il signor Adel Smith ha fatto ricorso al Tribunale dell’Aquila per ottenere un’ordinanza che provvedesse a rimuovere il crocifisso dalle aule delle classi frequentate dai propri figli. La questione ha sollevato un notevole scalpore e il dibattito che ne è seguito si è trasformato in una guerra tra religioni. Intendiamo in questa sede affrontare la vicenda da un punto di vista giuridico, nel tentativo di fornire il corretto approccio alla questione della legittimità del crocifisso nelle scuole.

Personalmente non ritengo si tratti di rispetto od aggressione ai principi della religione cattolica o delle sue strutture, ma si tratta di stabilire se ci troviamo in uno Stato laico – che quindi rispetta allo stesso modo tutti i cittadini e la loro libertà di culto – oppure se ci troviamo ancora in uno Stato qual era precedentemente alla modifica del cosiddetto Concordato Lateranense del 1929 che è un accordo intervenuto tra Stato e Chiesa durante il periodo fascista. Questi sono gli argomenti affrontati nell’ordinanza del Tribunale dell’Aquila e che vengono approfonditi in alcune riflessioni dell’Avv. Antonino Diavola.

L’ordinanza del Tribunale dell’Aquila ricostruisce il quadro normativo che incide sulla vicenda specifica. Le norme che secondo l’amministrazione statale – che ha resistito con l’Avvocatura di Stato nel procedimento in questione – entrerebbero in gioco per garantire a tutt’oggi l’obbligatorietà dell’esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, sarebbero vecchie norme regolamentari esistenti all’epoca del cosiddetto Statuto Albertino, ovvero quando ancora non esisteva la Costituzione della Repubblica Italiana, ma la prima Costituzione del Regno d’Italia.
La religione cattolica era all’epoca considerata religione di Stato, ed è ovvia conseguenza che fossero adottate norme di tipo regolamentare per garantire l’esposizione dei crocifissi nelle aule pubbliche.
Per quanto riguarda gli istituti di istruzione elementari tale esposizione era prescritta dall’art. 118 del Regio Decreto del 30 aprile 1924 n. 965 e dall’art. 119 del Regio Decreto del 26 aprile 1928 n. 1927, rispettivamente per gli istituti di istruzione media ed elementare. Nessuna disposizione prescriveva l’affissione del crocifisso nelle aule delle scuole materne, poiché tali istituti erano praticamente assenti.

E’ cosa poco nota che sull’affissione del crocifisso esistesse già da tempo un parere del Consiglio di Stato (sezione terza) n. 63 del 27 aprile 1988, che aveva elaborato un proprio orientamento sull’affissione del crocifisso nelle scuole, ritenendo che le antiche norme regolamentari dovessero ritenersi ancora vigenti e che, quindi, ne imponessero l’esposizione nelle aule dello Stato.
Secondo il Consiglio di Stato le modifiche apportate al Concordato Lateranense con la legge del 25 marzo 1985 n. 121 (che ha sancito il pieno principio di libertà religiosa anche nelle scuole introducendo il carattere facoltativo dell’insegnamento della religione), non avrebbero né influenzato né condizionato la vigenza delle norme regolamentari citate, che rimarrebbero quindi operative e vincolanti a tutti gli effetti.

Di diverso avviso è invece l’ordinanza del Tribunale dell’Aquila, che fa un ragionamento esattamente opposto che trova il suo fondamento nei principi costituzionali. A fronte del principio di libertà di religione – inteso anche come libertà di non professare alcuna religione –che è stato più volte ribadito dalla Corte Costituzionale e a seguito delle modifiche introdotte al Concordato con la legge sopra citata, il Tribunale dell’Aquila e in particolare il Dott. Montanaro, ha ritenuto che oggi quelle disposizione regolamentari devono intendersi implicitamente abrogate.
In altre parole, ha ritenuto che quelle norme che prevedevano l’esposizione dei crocifissi nelle scuole erano attuazione di un principio per cui la religione cattolica era religione di Stato. Pertanto una volta che la religione cattolica non è più religione di Stato e che il principio di libertà religiosa viene inteso in senso di laicità dello Stato, queste norme dovrebbero intendersi implicitamente abrogate. Si tratta di un ragionamento puramente giuridico, che si basa sul principio di libertà religiosa e laicità dello Stato che, come sostiene giustamente l’avv. Antonino Ciavola, sono argomentazioni eventualmente discutibili –beninteso, sempre dal punto di vista giuridico– ma sicuramente pertinenti.
E’ una questione che torneremo ad esaminare prossimamente dal momento che l’ordinanza è stata impugnata dall’Avvocatura di Stato.