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Il decreto tra una carota ed una randellata

Un commento della campagna LasciateCIEntrare sul DL n. 130 del 21/10/2020

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di Campagna LasciateCIEntrare

Con lo schema di decreto legge approvato il 5 ottobre dal Consiglio dei Ministri si fa fronte alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di immigrazione, nel rispetto dei principi costituzionali e internazionali vigenti in materia, e alla parimenti straordinaria necessità e urgenza di modificare alcune norme in materia di protezione internazionale e di protezione complementare e di riordinare il sistema di accoglienza.

Straordinaria necessità e urgenza (che sono i presupposti costituzionali per l’utilizzo dello strumento del decreto legge) che vorrebbero porre un rimedio alle devastanti conseguenze – in termini di lesioni di diritti e di deterioramento delle condizioni di vita di migliaia di migranti – dei decreti sicurezza a suo tempo approvati dal Governo Conte I e poi convertiti in legge dal Parlamento. Rimedio posto, però, solo parzialmente ed in modo assolutamente non soddisfacente, da questo decreto (che ha anche totalmente dimenticato delle derive securitarie determinate soprattutto dal secondo decreto sicurezza – quello della repressione delle occupazioni e del reato di blocco stradale, oltre che di molto altro – rispetto al quale evidentemente non si vuole prendere neppure parzialmente una distanza).

Non c’è, dunque, una revisione del modello di gestione del fenomeno migratorio in Italia o della materia della protezione internazionale. Repressione, controllo, cavilli. Nessuna rivoluzione, nessun cambio di rotta rispetto a quella che è da anni la direzione della politica e della normazione in materia di immigrazione (trasversalmente seguita dai governi e maggioranze parlamentari dei vari orientamenti, con differenze spesso più terminologiche e di facciata che sostanziali), e nessuna soluzione a quelli che sono e restano i problemi di fondo di una legislazione miope e di una politica che continua a rifiutare un approccio realistico, prima ancora che rispettosa dei diritti umani, del fenomeno.

Certo, è giusto riconoscere il buon senso di alcune norme, come quelle che consentono la conversione in permessi per lavoro di permessi dei quali prima non si consentiva la conversione (come il permesso per assistenza minori rilasciato a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni), o che prevedono una inespellibilità per motivi legati al diritto al rispetto della vita privata e familiare (norma che necessiterà forse di riconoscimenti in via giudiziaria, vista la ritrosia che le Questura avevano già prima a rilasciare autonomamente permessi umanitari pur quando previsti dalla legge), o l’introduzione di un permesso per protezione speciale che ricorda il “vecchio” (presalviniano) permesso per motivi umanitari. Così come opportuna è la norma che chiarisce che le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti (di protezione internazionale o di rilascio/rinnovo del permesso) pendenti.

Più difficile un giudizio positivo sul “tentativo” di ripristinare il sistema di accoglienza presalviniano: al di là dell’immancabile cambio di nome (al SIPROIMI succederà il Sistema di accoglienza e integrazione; SAI? SIDAI?) si prevede, è vero, che anche il richiedente protezione potrà accedere al sistema, ma con percorsi differenziati soprattutto quanto ai possibili progetti di inserimento sociale e lavorativo; in sostanza, come chiarisce la relazione illustrativa, i richiedenti non avranno accesso a percorsi di formazione finalizzati all’integrazione, creando così, magari anche all’interno di uno stesso centro, trattamenti profondamente differenti tra chi ha già avuto una risposta positiva e chi sta ancora aspettando (con le prevedibili conseguenze discriminatorie e le inevitabili tensioni); inoltre in assenza di finanziamenti il deterioramento del sistema di accoglienza, da tempo avviato, sembra destinato a peggiorare.

Finanziamenti rivolti per ora a militari e polizie a controllo di centri quarantena su terra e su mare!

Certamente, anche gli aspetti positivi dell’ultimo decreto non possono far superare la profonda amarezza nel vedere che non si è cercata una vera risposta al perché negli ultimi anni il fenomeno migratorio abbia assunto i caratteri drammatici cui quotidianamente assistiamo, con le centinaia di morti alle frontiere e sulle rotte marittime e terrestri, con i campi di detenzione sempre più simili a lager nei paesi cui l’Europa (e l’Italia) hanno delegato il “lavoro sporco” della lotta ai movimenti migratori, ma anche con i “nostri” campi di detenzione amministrativa, dove anche recentemente si è continuato non solo a soffrire e a ricevere trattamenti inumani ma anche a morire. Politiche che non sono neppure lontanamente messe in discussione dal nuovo decreto (con un governo che ha anzi dimostrato ampiamente, su questi temi, una piena continuità con i precedenti).

Anche con riferimento alla detenzione amministrativa, se da un lato si riduce il periodo massimo di trattenimento (dai 180 giorni cui l’aveva elevato il decreto del 2018 si ritorna ai precedenti 90) dall’altro si prevede che il trattenimento può essere prorogato di ulteriori trenta giorni se il trattenuto è cittadino di un paese con il quale sono stati stipulati accordi di riammissione: questa previsione è incomprensibile (se gli accordi sono finalizzati a rendere più veloci i rimpatri non si comprende perché il termine sia più lungo per i cittadini di questi paesi), discriminatoria e costituzionalmente illegittima (prevede un trattamento diverso e discriminatorio, in una materia come la libertà personale, e sulla base della nazionalità, a seconda di circostanze del tutto estranee alla persona del trattenuto e derivanti da scelte politiche del paese di origine e dell’Italia).

Sempre in tema di detenzione amministrativa, introdurre l’arresto in flagranza differita per i reati commessi con violenza nei CPR (ovvero entro 48 ore dal fatto) e il processo per direttissima (quindi una procedura che cambia sulla base non della condotta dell’accusato ma del luogo dove la condotta è tenuta) è un proclama politico più che una scelta giuridica: significa dire si colpiranno infallibilmente e velocemente le rivolte che sempre più spesso scoppiano nei CPR, che si daranno condanne veloci ed esemplari, senza chiedersi il perché di queste rivolte, il perché l’esasperazione o la disperazione dei reclusi sono tali che non ci sono altre possibilità che quella di ribellarsi, o magari di farsi del male. Una previsione, d’altra parte, sostanzialmente inutile, se pensiamo che i “naturali destinatari” della norma non sono (come magari potremmo augurarci) coloro i quali dentro i CPR e indossando una divisa, talvolta maltrattino i detenuti, ma i reclusi: soggetti già privati della libertà personale, già privati della dignità, per i quali il carcere è solo un altro momento della disumanizzazione che gli ha riservato il nostro Paese. Una scelta politica, propagandistica, e non certo tecnica.

E non è una novità che si possa salutare con entusiasmo neppure il riconoscimento di un possibile ruolo alla figura del Garante nazionale dei detenuti o dei garanti locali: si prevede, è vero, la possibilità per i trattenuti di rivolgere istanze o reclami al garante, ma poi si riconosce al garante solo la possibilità di formulare specifiche raccomandazioni, che l’amministrazione può comunque respingere entro trenta giorni comunicando un dissenso motivato. Nessuna novità, dunque, sul fronte della mancanza di tutela dei trattenuti nei confronti di eventuali soprusi: non c’è un organo giudiziario che sia sempre titolare dell’azione di controllo sulla detenzione; non c’è un reale controllo sulle decisioni (spesso solo arbitrariamente e informalmente prese dai funzionari, senza nessuna forma particolare; si pensi alla decisione di porre in isolamento un soggetto, che si sostanzia semplicemente nel suo trasferimento in una cella di isolamento, o di trasferirlo in un altro CPR, spostamento che non necessita di alcuna previa comunicazione e che non consegue a un procedimento regolamentato), né tantomeno un sistema che sanzioni le decisioni illegittime (che presupporrebbe l’esistenza di un organo che possa imporre un comportamento all’amministrazione; si pensi ai poteri della magistratura di sorveglianza rispetto alle carceri); un semplice potere di “raccomandazione” (termine che già dimostra che si tratta di decisioni che non hanno alcuna cogenza) che può essere disatteso con un semplice “dissenso motivato” (impugnabile, quest’ultimo, e da chi? Dal garante? Dal trattenuto?).

Una parvenza di tutela che in realtà temiamo servirà solo a legittimare ancora di più una condizione intollerabile di sistematica violazione dei diritti.

Insomma: qualche effettiva positiva innovazione, una sorta di occhiolino mentre si dà una randellata! Un “ritorno al passato”, a un passato che abbiamo sempre avversato (e che non deve oggi sembrarci paradisiaco per il solo fatto che sono state rimosse le peggiori derive normative leghiste), e a un vuoto simulacro di maggior tutela. E ciò si accompagna alla perdurante violazione dei diritti delle persone “accolte” (spesso semi detenute), al continuo contrasto alle ONG sui salvataggi in mare (che da un piano prevalentemente mediatiche/penali si sposta ad un “efficace” utilizzo di sanzioni e blocchi amministrativi), all’uso massiccio degli accordi di riammissione (si veda la vicenda dei migranti tunisini spostati come pacchi e poi subito rimpatriati), ai patti europei che se possibile prefigurano ulteriori involuzioni del sistema europeo, al dolore, al sangue, alla morte, che ormai sono una costante di questa gestione del fenomeno migratorio; insomma, poco di nuovo sotto il sole, un restyling normativo, in una continuità di azioni politiche e modalità pratiche, che non può farci abbassare la guardia e non ci fa dimenticare la necessità di continuare a fare quanto nelle nostre possibilità per contrastare tutto ciò.

Vedi anche

  • Iniziativa formativa - Decreto Legge n. 130 del 21/10/2020: le modifiche ai decreti sicurezza
  • Le modifiche ai decreti-sicurezza. Illustrazione aggiornata dell’Avv. Paolo Cognini
  • Abbandonati nei CAS quarantena in attesa del rimpatrio
  • I centri sardi e l’importanza dell’attività di monitoraggio
[ 28 ottobre 2020 ]
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CPR (ex CIE), CARA, CDA, Hotspot (Articoli generali), Decreto legge Salvini su immigrazione e sicurezza, Decreto-Legge 14 giugno 2019, n. 53 | Legge 8 agosto 2019, n. 77 (decreto sicurezza bis), Decreto-Legge 4.10.2018, n. 113 | Legge 1.12.2018, n. 132 (Decreto Salvini), Detenzione amministrativa, DL 21 ottobre 2020, n. 130 | L 18 dicembre 2020, n. 173
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