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Il diritto alla ricongiunzione familiare: il caso del Marocco

Commento ad una sentenza del Tribunale di Grosseto

Questo diritto è riconosciuto dalla legge e tutelato da convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia.
Abbiamo già trattato la chiusura dell’ufficio visti del Consolato italiano di Casablanca in Marocco e del blocco delle procedure di ricongiunzione familiare ferme all’inizio del 2001.

Una recente sentenza del Tribunale di Grosseto prende in esame un comportamento di inerzia da parte dell’ambasciata italiana. Si tratta del caso di una persona che ha ottenuto tutti i documenti necessari per procedere all’iter burocratico del ricongiungimento familiare. Tuttavia il Consolato generale italiano di Casablanca ha comunicato la chiusura a tempo indeterminato del proprio ufficio e questa è la situazione che è stata sottoposta all’esame del tribunale per valutarne la legittimità.
In questo caso l’interessato al ricongiungimento familiare è un minore e il giudice di Grosseto non manca di ricordare come si debba ritenere fondamentale “in tutti i procedimenti amministrativi giurisdizionali finalizzati ad attuare l’unità familiare e riguardanti i minori” il carattere di priorità dell’interesse per il bambino, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 della Convenzione dei diritti del fanciullo del 20/11/89, ratificata e resa esecutiva in base alla legge 176 del 27/05/91.
Il giudice di Grosseto sottolinea che il rilascio del visto per ricongiungimento familiare è un atto sostanzialmente dovuto dall’autorità consolare italiana di fronte al nulla osta della questura competente. Infatti, una volta rilasciato il nulla osta, se quindi non esistono motivi ostativi previsti dalla legislazione, il consolato deve limitare la propria istruttoria alla esibizione del passaporto del cittadino straniero che richiede il visto d’ingresso, senza necessità di svolgere ulteriore attività. Lo stesso giudice osserva inoltre che l’art 6 comma 3 del Regolamento di attuazione del T.U. sull’immigrazione, prevede che non sono concesse alle autorità consolari termini per l’adozione dell’atto amministrativo richiesto, con la conseguenza che il visto deve essere concesso o respinto immediatamente alla richiesta dell’interessato.
Quindi, considerandolo come un atto dovuto, che incide sull’esercizio dell’unità familiare e la tutela dei minori, il Giudice di Grosseto considera illegittimo il comportamento di inerzia del Consolato generale di Casablanca, che è qualificabile come una mancata concessione del visto di ingresso senza una motivazione e senza un giustificato motivo.
D’altra parte, il fatto che il Consolato ritenga di avere chiuso solo e proprio l’ufficio visti, di per sé, agli occhi del giudice e della legge, non costituisce un valido motivo. Avrebbe semmai potuto provvedere a ridistribuire il personale nei vari uffici e farli funzionare tutti anche se più lentamente. Mentre l’ufficio visti del Consolato di Casablanca è completamente chiuso e non sta permettendo l’accesso fisico degli interessati.

È giusto ricordare che, anche nel momento in cui viene rilasciato dalla questura competente il nulla osta per ricongiungimento familiare, si passa comunque alla NECESSITA’ di presentarsi fisicamente presso il consolato italiano competente per territorio. Sia perché il visto deve essere apposto dal funzionario consolare sul passaporto dei familiari, in presenza degli stessi. Sia perché (a questo punto) l’unica verifica rimessa alla rappresentanza consolare, dopo che tutte le verifiche sono state fatte ed è stata rilasciata dalla questura l’autorizzazione, è la verifica sulla effettiva appartenenza al nucleo familiare delle persone interessate.
In altre parole, quando il cittadino immigrato presenta la domanda di ricongiunzione familiare alla questura INDICA semplicemente i nominativi e le generalità dei prossimi congiunti con i quali intende riavvicinarsi. Dopodiché, la verifica sulla effettiva sussistenza dei legami di parentela, matrimonio, che vi sono tra la persona che in Italia chiede il ricongiungimento familiare e le persone che intendono arrivare (semplice perché si tratta di verificare i certificati rilasciati dalle autorità locali) spetta e compete all’ufficio consolare.

In questo senso una recente circolare del Ministero dell’Interno conferma che questa verifica NON deve essere fatta presso le questure ma deve essere fatta direttamente presso le sedi consolari nel paese di provenienza, ma si tratta con tutta evidenza di una verifica che è possibile eseguire immediatamente, in base al semplice esame dei certificati rilasciati dalle autorità locali, tale per cui non si potrebbero giustificare le lungaggini burocratiche sopra descritte.
Come abbiamo visto, e come ha accertato per ultimo il tribunale di Grosseto, questo comportamento dell’amministrazione è illecito e rispetto a ciò troviamo un rimedio ben preciso nell’art. 30 comma 6 del T.U: “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche’ contro gli altri provvedimenti dell’autorita’ amministrativa in materia di diritto all’unita’ familiare, l’interessato puo’ presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede”.. il quale provvederà con provvedimenti di natura urgente e vincolante.

Nel caso esaminato il Tribunale di Grosseto ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri di provvedere “senza indugio al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare, sulla base della semplice presentazione del passaporto e della documentazione di viaggio”; detto obbligo, stante la chiusura dell’ufficio visti, dovrà essere tempestivamente rispettato dall’ufficio che, a questo punto, il Ministero dovrà indicare.

In poche parole, il Tribunale di Grosseto ha detto chiaramente per iscritto e con una ordinanza vincolante al Ministro degli Esteri che se l’ufficio visti dell’ambasciata a Casablanca è chiuso, si trovi un altro ufficio che rilasci IMMEDIATAMENTE, a vista, il visto d’ingresso, come spettante in base alla legge.

Possiamo pensare che problemi in merito al rilascio del visto d’ingresso per motivi di ricongiunzione familiare vengano ulteriormente provocati dalla richiesta delle certificazioni provenienti dai paesi di origine, in base alle quali verificare l’effettiva appartenenza al nucleo familiare interessato. Ma anche riguardo a questi provvedimenti che dovessero ostacolare il tempestivo rilascio del visto d’ingresso è possibile attivare lo stesso rimedio di cui abbiamo parlato finora. Anche rispetto ad un eventuale ritardo ingiustificato, dovuto a tempi non definiti di verifica della documentazione presentata, il rimedio che può essere attivato, con provvedimento celere da parte della magistratura italiana, è sempre quello previsto dall’art. 30 comma 6 del T.U.
Con questo non si vuole suggerire di procedere con una causa a tutti i costi, però nei casi in cui vi sia una situazione ingiustificata di ritardo nel rilascio del visto questo è l’unico rimedio possibile, che ha dimostrato di funzionare.