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Il diritto comunitario e la libera circolazione

Minori comunitari accompagnati da un genitore non comunitario

L’art. 18 del Trattato Istruttivo della Comunità Europea stabilisce il diritto di libera circolazione dei cittadini comunitari.

Vengono previste limitazioni solo nel caso di tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico, quindi un cittadino comunitario può circolare liberamente in tutti gli stati dell’Unione Europea e può essere espulso soltanto in queste particolari circostanze. I cittadini comunitari hanno diritto alla carta di soggiorno e anche se non si presentano subito in questura per chiederla, questo non può giustificare un eventuale rifiuto, nemmeno un’espulsione, perché non sono previste sanzioni per la richiesta tardiva e il rilascio della carta di soggiorno è un diritto soggettivo di ogni cittadino dell’U.E..
Premesso questo principio generale, il problema che si verifica spesso riguarda i minori comunitari accompagnati da un genitore non comunitario.

Nel caso di coppie “miste”, che comprendono un genitore comunitario e un genitore non comunitario, normalmente la legislazione di ogni singolo paese europeo in materia di cittadinanza prevede che per acquisire la cittadinanza sia sufficiente essere figlio di un genitore cittadino di quel paese. La legge italiana dice chiaramente che è cittadino italiano fin dalla nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani.Basta che uno solo dei due genitori sia cittadino italiano e automaticamente il figlio lo diventa anche lui dalla nascita. Sono analoghe le legislazioni di altri paesi europei.

I casi frequenti riguardano bambini che hanno uno dei due genitori cittadino non comunitario e l’altro cittadino comunitario, che però non vive con loro ma nel suo paese di origine. Ci si è posti il problema se, in questo caso, il genitore non comunitario del bambino comunitario possa avere un permesso di soggiorno, se abbia diritto ad ottenerlo. È giusto ricordare che in base ai principi del Trattato Cee il trattamento dei cittadini comunitari (libera circolazione e soggiorno all’interno dell’UE) si ESTENDE anche ai prossimi congiunti che non abbiamo al cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.

Il Regolamento n.1612 del 1968 (v. artt.10-12) stabilisce che “..hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore, cittadino di uno stato membro occupato sul territorio di un altro stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di anni 21 o a carico nonché gli ascendenti (genitori) di tale lavoratore e del suo coniuge (anche extracomunitario) che siano a suo carico”.
Questo principio sulla libera circolazione, così come riconosciuto, è sempre legato allo spostamento nel territorio dell’U.E. di un cittadino comunitario che si stabilisce in un paese diverso dal suo per motivi di LAVORO (sia subordinato che autonomo) o di STUDIO.

Il caso che non era ancora stato preso in considerazione dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia è quello di un cittadino comunitario minorenne che si sposta nell’U.E. solo con il genitore che non è cittadino comunitario.

Esempio pratico: un bambino di cittadinanza francese (il cui padre è francese) si sposta in Italia insieme alla madre dell’Equador. In questo caso il cittadino comunitario è un bambino che non svolge nessuna attività lavorativa e non può garantire il sostentamento alla madre. Una simile, recentemente, è stata affrontata e risolta con la sentenza del 17 settembre dalla Corte di Giustizia, nella quale si è accertato che l’art 18 del Trattato CEE è direttamente invocabile da parte dei cittadini.

Ricordiamo che una recente sentenza del Tar del Veneto del 17 gennaio 2002 ha riconosciuto, in base agli stessi principi interpretativi, il diritto di un minorenne con cittadinanza comunitaria, di stabilirsi liberamente in Italia insieme alla madre, cittadina extracomunitaria, anche se non può garantire ovviamente il sostentamento della madre.Questo beneficio della ESTENSIONE del regime giuridico comunitario anche da parte dei minori comunitari in favore del genitore extracomunitario, è stato quindi affermato sia a livello di Corte di Giustizia sia a livello di giurisprudenza nazionale.