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Il diritto d’asilo in Europa e il superamento degli accordi di Dublino

Tesi di laurea di Giulia Benzo, che ringraziamo

Foto: Tommaso Gandini, #overthefortress (Sbarco al Porto di Catania)

Università degli studi di Genova
Dipartimento di Scienze politiche
Corso di Laurea Triennale in Scienze internazionali e diplomatiche

Tesi di laurea – Il diritto d’asilo in Europa e il superamento degli accordi di Dublino
Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo

Docente Relatore: Maria Angela Orlandi
Candidato: Giulia Benzo

Anno Accademico 2014/2015


“Chiunque incontri è tuo fratello, figlio o figlia; non ci sono
fratelli e sorelle di serie B, C e D. Su tutte le difficoltà
riguardanti l’immigrazione, io dico: diamo prima
l’accoglienza e poi le difficoltà le affronteremo.”

(Don Andrea Gallo)

Introduzione

I sistemi di accoglienza per i richiedenti asilo e i rifugiati, la protezione delle frontiere e la ripartizione delle quote di migranti che ogni paese membro dell’Unione Europea dovrebbe accogliere sul suo territorio, sono forse i temi più controversi, importanti ed attuali che vengono discussi all’interno del dibattito sull’immigrazione nelle istituzioni europee ed internazionali.

E’ quindi un dato, il fatto che ci si aspetta che oltre un milione e mezzo di rifugiati arriverà in Europa nel 2017, dopo il primo milione di persone accolte tra la seconda metà del 2015 e gli inizi del 2016.

La risposta dell’Europa alle domande d’asilo e di protezione dovrà dunque essere adeguata, sia sul piano legislativo sia esecutivo.

A livello internazionale e comunitario è stato fatto già molto in materia: a partire dalle giurisdizioni internazionali e dall’Art.14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, secondo cui:
“1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite” 1 passando per la Convenzione di Ginevra del 1951 noto come lo “Statuto dei Rifugiati”, fino ai più recenti sviluppi legislativi europei della Convenzione di Schengen del 1990, del Sistema di Dublino (I,II,III) del 1990 e per avere anche un riscontro nazionale, dalla Legge Martelli alla Legge ex Bossi-Fini.

L’analisi centrale della mia tesi vuole quindi proprio essere questa: uno studio del concetto di asilo, inteso come “rifugio” o “riparo” dalle guerre, dalle crisi e dalle persecuzioni, fin dai tempi antichi e dei successivi e moderni processi legislativi internazionali, europei e infine italiani, che permettono l’esistenza stessa del diritto d’asilo e della sua effettiva applicazione sul campo, che si traduce con la creazione e il funzionamento dei centri di accoglienza per i richiedenti asilo e i rifugiati, quali i CARA o i progetti SPRAR, e i recenti sviluppi sulla riforma dei centri d’accoglienza e gli hotspot europei.

Ho voluto concentrare le mie conoscenze sia accademiche che personali su un tema quanto mai più attuale e in continua evoluzione, che offre spunti non solo per alcune riflessioni in ambito giuridico, ma anche sociale, politico e umano.

In seguito alla mia esperienza di tirocinio all’interno di un centro di accoglienza della rete SPRAR, durante il quale sono venuta a contatto con una realtà etnico-culturale molto diversa dalla nostra, ho potuto imparare ed apprendere il vero significato dell’accoglienza e della solidarietà verso quelle persone che dall’Africa o dal Medio Oriente, hanno scelto di rischiare la vita partendo per un viaggio pericoloso e incerto, abbandonando tutto quello che avevano per cercare una vita migliore in Occidente, in Europa, al “riparo”, appunto, dalle guerre, dal terrorismo, dalle persecuzioni religiose e politiche e dalla povertà.

1. Glossario

Per avere un quadro più preciso e completo del tema della tesi e dei vari contesti in cui esso viene trattato, ho scelto di definire alcune parole chiave che rimandano ai termini usati frequentemente quando si parla di politiche di immigrazione e di asilo in Europa e in Italia.

1.1 Definizioni di:

MIGRAZIONE ECONOMICA: “Il termine migrazione economica è spesso intercambiabile con migrazione di manodopera; tuttavia, questo termine ha un significato più ampio e può indicare anche coloro che lasciano il proprio paese “volontariamente” in cerca di migliori condizioni economiche.
In ambito internazionale si usa distinguere tra migrazione forzata (come nel caso di chi fugge da persecuzioni o da guerre, violazioni di diritti umani e catastrofi naturali) e migrazione volontaria (come nel caso dei migranti economici che lasciano il proprio paese alla ricerca di migliori condizioni economiche). Sulla volontarietà o meno della migrazione economica il dibattito internazionale è comunque ancora aperto.” 2

RICHIEDENTE ASILO: Colui/colei “la cui richiesta o domanda formale di asilo non è stata ancora oggetto di decisione da parte del paese di potenziale rifugio.” 3

RIFUGIATO: Colui/colei che, dall’Art.1a della Convenzione di Ginevra, “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. 4

PRINCIPIO di NON-REFOULEMENT: Dall’Art.33 della Convenzione di Ginevra, “Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”; 5 il divieto di respingimento è dunque applicabile a ogni forma di trasferimento forzato, compresi deportazione, espulsione, estradizione, trasferimento informale e non, ammissione alla frontiera. È possibile derogare a tale principio solo nel caso in cui, sulla base di seri motivi, un rifugiato venga considerato un pericolo per la sicurezza del Paese in cui risiede o una minaccia per la collettività.
Tale principio costituisce parte integrante del diritto internazionale dei diritti
umani.

RIFUGIO POLITICO: E’ il diritto di immunità accordato a colui/colei che per motivi politici si rifugi in un paese estero o in un luogo che gode della extraterritorialità.
Il permesso di soggiorno per asilo politico in Italia, ha durata quinquennale, senza ulteriore verifica delle condizioni.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA: “Cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o nel paese di domicilio se apolide), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno” (art. 2, lett. g), D. Lgs. 251/2007).
Il permesso di soggiorno per motivi sussidiari in Italia, ha durata triennale, previa verifica delle condizioni che hanno acconsentito al rilascio della protezione stessa.

PROTEZIONE UMANITARIA: Dall’Art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998 secondo cui il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere adottati se ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”
Dall’ Art. 32 D.Lgs. 25/2008: “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione Territoriale per la domanda di asilo trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari in Italia, ha durata annuale ed è rinnovabile previa verifica delle condizioni di cui sopra.

CIE, CARA, CDA, CPSA, CAS, SPRAR: Sigle che indicano i nomi delle diverse tipologie dei centri di accoglienza e protezione per richiedenti asilo e rifugiati, esistenti ad oggi in Italia. Dal sito: www.sprar.it

Scarica la tesi “Il diritto d’asilo in Europa e il superamento degli accordi di Dublino”

  1. Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 10/12/48, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; dato statistico al link
  2. Dal sito: www.migrantitorino.it
  3. Dal sito: www.unhcr.it
  4. Dall’Art. 1A, Convenzione di Ginevra, 1951, sullo Status dei Rifugiati
  5. Dall’Art.33, Convenzione di Ginevra 1951, sullo Status dei Rifugiati