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Il divieto di tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti come forma di tutela dello straniero

Una tesi di Laurea Magistrale di Liliya Chorna

Photo Credit: Taha Jawashi/Afp

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Dipartimento di scienze umane e sociali
Corso di laurea magistrale in lingue e comunicazione interculturale in Area Euromediterranea
Tesi di laurea in Tutela internazionale dei migranti

Il divieto di tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti come forma di tutela dello straniero

Introduzione

Ci troviamo a vivere sulla terra in tempi confusi, torbidi e inquieti”, così Donna Haraway nel suo ultimo libro Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto 1. In questi tempi – sempre citando Haraway – è necessario restare connessi con il problema: “bisogna essere presenti nel mondo in quanto creature mortali interconnesse in una miriade di configurazioni aperte fatte di luoghi, epoche, questioni, significati2.

Questo lavoro parte dalla consapevolezza di questa semplice necessità come presupposto necessario per una narrazione che includa al proprio interno tutte le voci della Terra. Esistono uno spazio e un tempo di violenza, annientamento e de-umanizzazione ancora vivi nel nostro presente. Il recupero attivo di questo spazio e di questo tempo è un processo doloroso, ma necessario per comprendere il mondo in quanto unione e sovrapposizione di condizioni e ritmi diversi che si intersecano costantemente. Scardinare una visione univoca e universale del mondo è possibile attraverso quello che Raúl Fornet-Betancourt definisce “solidarietà”, come atteggiamento di apertura, che accoglie l’altro nella visione univoca del nostro mondo, restituendogli la dignità del proprio esistere 3. Le migrazioni irrompono nel nostro spazio e nel nostro tempo, restituendoci una visione che si apre contemporaneamente a molteplici possibilità di un mondo non chiuso in se stesso.

Il Mediterraneo, anzi, il mondo è divenuto negli ultimi anni la scena di una tragedia, quella delle vite umane che si perdono lungo i tragitti della speranza. Oggi assistiamo ai più elevati livelli di migrazione mai registrati.

Secondo i dati dell’UNHCR sono 70,8 milioni le persone in tutto il mondo costrette a fuggire dal proprio Paese 4. Di queste 25,9 milioni sono rifugiati 5. Queste persone provengono nella maggior parte dei casi da paesi in guerra, molto spesso depredati da multinazionali statunitensi o europee, che sostengono a proprio vantaggio regimi dittatoriali, che hanno fatto della violenza e della tortura la propria pratica quotidiana.

Il fulcro di questo lavoro ruota intorno al tema del divieto di tortura, uno dei diritti fondamentali dell’uomo. Da pratica antichissima la tortura ha cambiato la propria espressione nel corso dei secoli innumerevoli volte.

Oggi assistiamo ad una pratica di tortura moderna, molto spesso dal volto mascherato, ma che ha conservato e sviluppato ancora di più la propria brutalità, servendosi della tecnica dei tempi moderni e di uomini che hanno smarrito l’umanità. In particolare lo studio si sofferma sul divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti come forma di protezione dello straniero.

Oggigiorno purtroppo le persone che lasciano la propria terra si ritrovano costantemente a vivere il rischio reale di essere sottoposti a trattamenti lesivi alla dignità umana, non solo nel Paese di origine, ma anche nei Paesi che attraversano così come nei Paesi di arrivo attraverso il rischio di essere rimpatriati.

Il primo capitolo, dopo aver tracciato una breve storia della tortura, si sofferma sui sistemi di protezione del divieto di tortura esistenti a livello internazionale ed europeo. In tal senso si procederà in un primo momento all’analisi degli strumenti giuridici adottati nel quadro nelle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa ed in seguito del diritto dell’Unione europea. A partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, si è assistito ad una progressiva specializzazione degli strumenti e ad una estensione del ventaglio di protezione assicurato dagli stessi. Nel 1984 è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, che sancisce all’art. 2, par. 2 l’inderogabilità del divieto di tortura e istituisce un organo di controllo, il Comitato contro la tortura (CAT).

L’importanza della Convenzione risiede soprattutto nella regolamentazione del principio di non-refoulement, pietra miliare del sistema di protezione dei rifugiati, di cui ci occuperemo in maniera dettagliata nel corso di questo studio. Tale principio sancito dalla Convenzione all’art. 3 e a differenza dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, l’articolo si applica non solo ai rifugiati, ma a chiunque corra il rischio di subire trattamenti vietati dalla Convenzione.

Nel quadro del Consiglio d’Europa lo strumento più importante di tutela dei diritti dell’uomo è rappresentato dalla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), firmata a Roma il 4 aprile 1950 e a cui sarà riservata un’attenzione particolare nel corso dell’indagine. L’art. 3 della Cedu sancisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti e afferma quanto segue: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

La Corte di Strasburgo tramite la sua giurisprudenza ha fatto derivare dal suddetto articolo il principio di non-refoulement, sancendone la natura assoluta e inderogabile. Sulla base dell’art. 3 Cedu e in virtù dei grandi risultati raggiunti dal “sistema Cedu” il Consiglio d’Europa ha adottato la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (ECPT) con lo scopo principale di adottare misure internazionali più efficaci in particolare per assicurare maggior protezione alle persone private della propria libertà.

La Convenzione ha istituito il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o punizioni inumane o degradanti (Cpt) come unico organo di controllo al fine di garantire il rispetto e la salvaguardia dei diritti fondamentali sanciti dalla ECPT e dalla Cedu. I

l Comitato ha la facoltà di effettuare visite in luoghi dove le persone sono private della propria libertà per accertare le condizioni in cui vengono trattenuti. Nell’ordinamento dell’Unione europea il divieto di tortura e di trattamenti e pene inumani o degradanti trova espressione nell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il testo dell’articolo è identico a quello dell’art. 3 Cedu e ne ha significato e portata identici. Il principio di non-refoulement viene sancito esplicitamente dall’art. 19, par. 2 della Carta, in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Il secondo capitolo rappresenta la parte centrale di questo lavoro, in cui, attraverso l’analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in applicazione dell’art. 3 Cedu, cercheremo di definire le forme della protezione dello straniero offerte dal suddetto articolo. Occorre specificare che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non tutela lo straniero in quanto tale, ma in quanto persona alla quale sono riconosciuti i diritti fondamentali sanciti dalla stessa. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte Edu ha fatto scaturire da alcune norme contenute nella Cedu un sistema di protezione definito par ricochet a favore degli stranieri il cui allontanamento può causare una violazione dei diritti umani. Uno dei contributi più importanti della Corte Edu in tal senso è rappresentato dall’aver fatto derivare dall’art. 3 Cedu il principio di non-refoulement, che rappresenta una pietra miliare del diritto internazionale e la cui evoluzione ha permesso di offrire alle persone un raggio di azione sempre maggiore. A partire dal leading case in materia Soering c. Regno Unito e attraverso la sua costante giurisprudenza la Corte Edu ha consolidato il carattere assoluto ed inderogabile di tale principio, a cui gli Stati non possono sottrarsi nemmeno per perseguire l’ordine e la sicurezza nazionali.

Il terzo capitolo analizza le forme di protezione internazionale e il principio di non-refoulement nell’ordinamento dell’Unione europea. Dopo un’introduzione sulla competenza dell’UE in materia di asilo e immigrazione, viene analizzato il principio di non-refoulement così come sancito dalla Carta UE, dalla direttiva qualifiche e dalla direttiva procedure. In seguito vengono analizzate le forme di protezione internazionale previste dalla direttiva 2011/95/UE: lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Particolare attenzione è riservata in tale contesto agli atti di violenza fisica e psichica come nozione di persecuzione e al pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti come danno grave.

L’ultima parte del capitolo si sofferma sul Regolamento di Dublino III analizzandone l’evoluzione, l’ambito di applicazione e gli aspetti critici. L’attenzione viene riservata in modo speciale al divieto di trasferimento del richiedente verso lo Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale in caso di rischio di tortura o trattamento inumano o degradante.

Lo scopo del lavoro è il tentativo, seppur utopistico, di restituire attraverso l’analisi di casi reali la dignità a chi è vittima di un mondo violento, al fine di far prendere consapevolezza a chi è fuori da quel mondo dell’esistenza di una realtà che non è lontana dal nostro ambiente protetto.

Come vedremo, nemmeno l’Europa è stata in grado di assicurare la piena tutela dei diritti umani. L’obiettivo è dunque mettere in evidenza il percorso già compiuto nel campo della tutela dei diritti fondamentali, ma anche sollevare l’attenzione su quanto ancora molto resti da fare in virtù dei repentini cambiamenti sociali, economici e politici, che richiedono un adeguato adattamento degli strumenti di protezione internazionali.

Il crescente numero di persone che si spostano in cerca di protezione o condizioni di vita migliori rappresenta senza alcun dubbio un fenomeno complesso e delicato da gestire, ma proprio alla luce di ciò resta fondamentale l’impegno da parte degli Stati di rispettare i propri obblighi internazionali.

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  1. D. Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Nero, Roma, 2019
  2. Ivi., p. 2.
  3. R. Fornet-Betancourt, “Philosophische Voraussetzung des interkulturellen Dialogs”, in Polylog, n. 1, 1998, p. 45
  4. UNHCR, https://www.unhcr.it/risorse/statistiche (25.03.2020)
  5. Ibidem

Liliya Chorna

Nata in Ucraina, cresciuta nel Sud Italia, da anni vivo in Germania, dove lavoro a diversi progetti nel campo della migrazione. Nel 2020 ho conseguito a Napoli la laurea in Comunicazione interculturale in area euro mediterranea con una tesi in Tutela internazionale dei migranti. Guardare alle migrazioni da diverse angolature, in particolare dalla prospettiva post coloniale, mi offre lo spazio per pensare e lavorare ad una collettività più giusta e solidale. Per me l'impossibile è reale.