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Il genitore irregolare del minore che frequenta la scuola è espellibile

La Corte di Cassazione si esprime in maniera contraddittoria sulla questione

Secondo la sentenza del 10 marzo 2010 n. 5856 della Corte di Cassazione la frequenza scolastica di un minore figlio di genitore irregolare non sarebbe sufficiente ad impedire l’espulsione del genitore.

La Cassazione si è espressa sulla questione arrivando ad una sentenza che, pur rispondendo ad un orientamento già in passato concordato dalla giurisprudenza, riforma un più recente orientamento secondo cui lo sviluppo psicofisico del minore è sempre compromesso dall’allontanamento del genitore.
Questo il senso della Sentenza n. 823 pronunciata dalla Corte il 19 gennaio 2010.

Con la sentenza n. 5856 del 10 marzo 2010 invece la Corte afferma che “Muovendo da esatti presupposti, la Corte territoriale col decreto impugnato ha concluso nel senso che l’art. 31 del testo unico non può essere diretto a salvaguardare la normale situazione di convivenza dei minori con il proprio genitore, essendo invece essa correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni particolari, le quali non possono assumere carattere di normalità e stabilità callegate al ciclo scolastico. Può aggiungersi che il fatto che essi si siano inseriti con profitto nella scuola e che ivi abbiano intrecciato stabili amicizie non è circostanza eccezionale né transeunte, poiché la scolarizzazione dei minori medesimi fino al compimento dell’istruzione obbligatoria rappresenta un’esigenza ordinaria, collegata al loro normale processo educativo-formativo”.

In realtà, la norma in questione non fa esplicito riferimento a “situazioni eccezionali” ma parla invece di grave pregiudizio per il minore (e tutto il processo minorile, in realtà, dovrebbe essere improntato al “superiore interesse del fanciullo”).

L’articolo 31 del TU infatti, al comma 3, precisa che:
“Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”.

Con questa ultima pronuncia invece viene affermato il carattere di straordinarietà che deve sussistere nel caso specifico, non considerando a rischio lo sviluppo psicofisico di un minore per la lontanaza con un genitore.