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Il pds per motivi umanitari può essere rinnovato per motivi di lavoro

È nota la situazione da prima verificatasi nella ex Iugoslavia e poi in Kosovo, per cui moltissime persone sono state costrette a scappare e a trovare in Italia asilo umanitario. Ricordiamo che tale situazione era disciplinata da un provvedimento eccezionale (DPCM 1 settembre 2000) che consentiva di concedere un pds per motivi umanitari valido anche per svolgere attività lavorativa.
Successivamente il Ministero dell’Interno ha emanato una Circolare attraverso cui si dava indicazione a tutte le questure di non procedere automaticamente al rinnovo del pds, nemmeno nei confronti di quelle persone che di fatto si erano già inserite nel tessuto socio economico italiano e, quindi, avevano già trovato un alloggio, ecc. Sempre secondo la Circolare appena menzionata, le pratiche avrebbero dovuto essere segnalate dalle singole questure alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, che, si sottolinea, non ha mai brillato per efficienza e celerità nelle risposte, con conseguente rallentamento dei tempi di rinnovo del pds.
Si evidenzia che la Commissione stessa ha dato a tutti questi casi una risposta negativa. In altre parole ha ritenuto che sia venuta a cessare la situazione di emergenza e pericolo esistente in Kosovo e, di conseguenza, non vi siano più ragioni per rinnovare il pds per motivi umanitari.
I diretti interessati hanno, quindi, richiesto formalmente che fosse rinnovato il pds stesso non tanto per motivi umanitari ma come normale pds, esistendo tutte le condizioni per autorizzare il soggiorno per lavoro.
Si precisa che l’art. 5 comma 5, del T.U. stabilisce che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.”
In altre parole quando sopraggiungono nuovi elementi che consentano il rilascio del pds – a meno che si tratti di irregolarità amministrative insanabili che non possono trovare rimedio – è possibile comunque rinnovare il pds. Infatti al comma 9, dello stesso articolo si prevede che “Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o convertito per i motivi richiesti, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. “

Si ricorda che le Sentenze di alcuni Tribunali Amministrativi Regionali, già commentate, avevano sottolineato come la normativa vigente consente il rinnovo del pds già rilasciato a titolo umanitario per altri e diversi motivi, compreso quello di svolgimento di attività lavorativa ovviamente dove sussistano i presupposti di legge. L’amministrazione, quindi, prima di procedere al diniego avrebbe dovuto valutare la possibilità di concedere il permesso al rincorrente a diverso titolo, accertando la sussistenza dei presupposti di legge, essendo obbligo dell’Amministrazione di valutare la situazione complessiva del ricorrente e di verificare se sussistono gli estremi per concedere all’interessato un pds a titolo lavorativo anziché umanitario, visto che le ragioni per il rilascio di quest’ultimo sono fortunatamente venute meno.

Quelli appena esposti sono passaggi fondamentali tratti da diverse sentenze più o meno recenti, in particolare le sentenze n. 493 e n. 487 del 16 gennaio 2003 e la sentenza n. 3025 del14 maggio 200 3 del TAR del Veneto.
A confortare questo orientamento interpretativo sono intervenute anche sentenze di altri Tribunali in particolare del TAR Marche con la sentenza n. 950 del 6 agosto 2003, ovvero con la sentenza n.808 del 8 luglio 2003 del TAR Liguria.
Quest’ultima pronuncia ha, peraltro, aggiunto che oltre all’ argomento prima precisato del rispetto di quanto previsto all’art. 5 comma 5 e 9 del T.U., va sottolineato che “lo stesso decreto ha stabilito espressamente all’art. 3 l’esclusione dal rimpatrio dei cittadini stranieri in possesso dei requisiti per poter ottenere un pds per titolo diverso da quello umanitario.” Ed è appunto la situazione degli interessati che nel frattempo avevano tutti i requisiti per poter ottenere il rinnovo del pds a titolo di lavoro subordinato in quanto stavano già regolarmente soggiornando.
Non credo sarebbe stato necessario scomodare fior di giuristi di diversi Tribunali per arrivare a questa pacifica interpretazione.
La cosa incredibile è che ancora adesso le questure, magari le stesse che hanno già ricevuto notifica di questi provvedimenti, continuano a ritenere che la loro interpretazione è quella giusta nonostante non trovi alcun appiglio nella legge.

Lascio giudicare agli utenti dello sportello se sia più giusta la concezione del diritto di chi pensa di vivere in un paese democratico in cui compete – secondo la Costituzione – alla magistratura stabilire la corretta interpretazione/applicazione della legge, o se, invece, sia più giusta la concezione del diritto del più forte.