Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Il permesso di soggiorno ex art. 19 c. 2 (parente convivente di cittadino italiano) dopo l’entrata in vigore del pacchetto sicurezza. Per quanto è valido e cosa succede al momento del rinnovo?

risposta a cura dell'Avv. Giulia Perin

La legge 94/2009 ha modificato l’art. 19, c. 2, lettera c) D.lgs. n. 286/98 restringendo il divieto di espulsione ai soli parenti di cittadini italiani entro il secondo grado – e non piu’ entro il quarto – se conviventi.
Ciò significa che mentre il genitore o il fratello (familiari di secondo grado) di un cittadino italiano che convivano con questo potranno continuare a ottenere un permesso ex art. 19, c. 2, lett. c), tale norma non potrà più essere invocata, ad esempio, dai cugini del cittadino italiano: questi ultimi, infatti, sono familiari di quarto grado.

Ma come regolare i casi – quale quello che costituisce oggetto del quesito – in cui la domanda di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19 sia stata presentata prima dell’8 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 94/2009), senza che tuttavia la Questura abbia concluso il procedimento prima dell’entrata in vigore della legge?

A tale domanda il Ministero dell’Interno ha dato risposta con la circolare n. 5715 dd. 15 settembre 2009, osservando che:
a) le richieste di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell’articolo 19, c.2,lettera c) presentate prima dell’8 agosto 2009 dai parenti di terzo e quarto grado del cittadino italiano, continueranno ad essere accolte;
b) una volta venuti in scadenza in data successiva all’8 agosto 2009, tali permessi di soggiorno non potranno più essere rinnovati per motivi di famiglia, essendo venuta a cessare la condizione di inespellibilità dei familiari fino al quarto grado di cittadini italiani. Tali permessi di soggiorno potranno, tuttavia, essere convertiti, sussistendone i requisiti, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per residenza elettiva.

Tali indicazioni sono state seguite dalla Questura di Bologna nel caso che ci è stato sottoposto: la Questura ha infatti rilasciato al cugino di un cittadino italiano un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19, c. 2, lettera c), nel 2010, e cioè dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/2009.

Nel rilasciare il permesso, la Questura di Bologna ha tuttavia limitato la validità temporale dello stesso a soli 12 mesi.
Ci viene chiesto se tale limitazione temporale sia corretta.

Sul punto, si osserva che la prassi delle Questure in materia di durata del permesso ex art. 19, c. 2, lett. c) è da sempre abbastanza varia.
Alcune Questure riconoscono a tale permesso validità annuale, altre durata biennale.
Tale seconda più generosa interpretazione appare trovare conforto nell’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, a norma del quale “il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell’articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest’ultimo”.
Alla base dell’orientamento più restrittivo, vi è invece l’osservazione che non è pacifico che l’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 trovi applicazione anche al permesso di famiglia rilasciato ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, dal momento che i presupposti per l’applicazione di tale norma (vincolo familiare e convivenza) sono diversi da quelli previsti ai fini del ricongiungimento familiare.

Nel nostro caso, può però osservarsi che se la prassi della Questura di Bologna è sempre stata nel senso di riconoscere due anni di validità al permesso per motivi di famiglia rilasciato ex art. 19, c. 2, lett. c), un discostamento da tale prassi in seguito all’entrata in vigore della legge n. 98/2009 appare ingiustificato. In tal caso, al fine di ottenere un prolungamento della validità del titolo di soggiorno, potrà farsi riferimento all’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.