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Il permesso per protezione speciale può essere richiesto direttamente al Questore

Tribunale di Ancona, ordinanza del 29 maggio 2021

Il Tribunale di Ancona sancisce il diritto del ricorrente di presentare domanda per permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del DL 130/2020, direttamente al Questore.

A fronte della dichiarazione di irricevibilità da parte della Questura di una domanda di rilascio di permesso di soggiorno per calamità naturale o di permesso per protezione speciale, l’interessato presentava ricorso in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., al Tribunale di Ancona.

Con decisione del 29/05/2021 il Tribunale così provvedeva:”[…] un simile provvedimento merita censura sotto un duplice aspetto

a) a fronte di una richiesta di permesso di soggiorno il Questore non può limitarsi a dichiararne la irricevibilità ma deve, in ogni caso, pronunciarsi nel merito;

b) la lettera dell’art. 19 comma 1.2 del TUI che prevede che “il Questore, qualora venga presentata una domanda per il conseguimento di un permesso di soggiorno, laddove sussistano i presupposti indicati dai precedenti commi 1 ed 1.1, previo parere della Commissione Territoriale, rilasci un permesso di soggiorno per protezione speciale non sembra presupporre in alcun modo che la domanda a seguito della quale il Questore possa rilasciare il permesso per protezione speciale debba avere necessariamente ad oggetto un permesso di natura differente da quest’ultimo.

La norma in esame utilizza, al contrario, una formulazione ampia ed onnicomprensiva potendo quindi l’iniziale istanza dell’interessato concernere il rilascio di un qualsiasi titolo abilitativo alla permanenza sul territorio italiano senza che debba per forza escludersi proprio il permesso per protezione speciale.

Come è noto il D.L. n. 130/2020 ha riformato la disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale che era stata introdotta dal D.L. n. 113/2018, rendendolo uno strumento molto importante per garantire la conformità alle norme e ai principi costituzionali e internazionali dell’intero diritto degli stranieri, prevedendo, espressamente due procedimenti alternativi per il suo rilascio da parte del Questore, ovvero:

1) “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti nell’art. 19, commi I e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.

2) “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.

Si tratta, all’evidenza, di un doppio percorso che può condurre al rilascio di un permesso per protezione speciale:
sub 1) nell’ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, qualora la Commissione territoriale non riconosca né il rifugio politico né la protezione sussidiaria ma ritenga sussistente uno dei presupposti indicati nei commi 1.e 1.1 dell’art. 19 d. lgs. n. 286/1998;

sub 2) con istanza rivolta direttamente al Questore, il quale non decide autonomamente ma deve attivare un sub-procedimento inviando la richiesta di un parere alla Commissione territoriale affinché si esprima in merito.

Nonostante la chiarezza della disposizione in esame, la Commissione nazionale asilo con circolare 3 novembre 2020 e il Ministero dell’Interno con circolare 19 marzo 2021 indicano una diversa interpretazione, sostenendo che il percorso sub 2) sia possibile solo chiedendo al Questore il rilascio di un permesso ad altro titolo 1 e solo se detta Autorità ritenga insussistenti i presupposti per il suo rilascio possa discrezionalmente attivare il procedimento per il rilascio del permesso per protezione speciale, chiedendo il parere alla Commissione territoriale.

Una simile interpretazione finisce per introdurre una procedura vanamente burocratica, cui nella specie si è dichiaratamente adeguato il ricorrente, imponendo alla persona straniera di dover chiedere un permesso di soggiorno ad altro titolo, pur nella consapevolezza o anche nel dubbio di non averne i requisiti, per consentire al Questore di attivare il procedimento per il rilascio del permesso per protezione sociale, nonostante l’imperatività dei divieti di espulsione e respingimento in presenza dei quali lo Stato deve rilasciare il permesso tipico per protezione speciale.

L’illogicità dell’interpretazione che il Ministero pretende di dare all’articolo 19, comma 1.2 appare ancora più evidente se si considera che il suo effetto potrebbe essere quello di indurre un alto numero di cittadini stranieri che si trovino nelle condizioni di cui ai primi due commi della stessa disposizione a presentare domande di protezione internazionale, cosi frustrando quello stesso sistema al quale il legislatore ha cercato di garantire una maggiore efficienza e celerità
con le riforme che si sono susseguite nell’ultimo decennio, da ultimo con lo stesso D.L. 130/2020, che contiene all’art. 2 modifiche delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale con un proliferare di procedure amministrative in casi non previsti dalla legge, determinando anche un aumento del contenzioso giudiziario.

Va, inoltre, osservato che i divieti di espulsione e di respingimento previsti dall’art. 19, commi i e 1.1. d. lgs. sono assoluti e comportano non soltanto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ma anche anzitutto l’obbligo per la polizia di frontiera e del Questore di non adottare, né eseguire alcun tipo di respingimento o di espulsione degli stranieri che si trovano in una delle situazioni indicate in quelle ipotesi.
Il rifiuto di esaminare, ovvero il mancato esame della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale verificatosi , nella specie, da parte del Questore non appare giuridicamente corretto e, di conseguenza, debba considerarsi esistente il fumus boni juris necessario per l’emissione del richiesto provvedimento urgente
“.

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Tribunale di Ancona, ordinanza del 29 maggio 2021

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