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Il psd per motivi familiari va rinnovato anche nel caso in cui i coniugi non siano conviventi per sopraggiunte difficoltà economiche.

Sentenza Tribunale di Genova del 16/06/2015 n.1891/2015

Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione.

di Avv. Alessandra Ballerini

V., cittadina moldava, ha fatto regolarmente ingresso nel Nostro Paese nell’ anno 2001 al fine di reperire un lavoro e raggiungere migliori prospettive di vita. In data 19 maggio 2001, la Sig.ra contraeva matrimonio con un cittadino italiano, signor R., ed i coniugi fissavano inizialmente la propria residenza coniugale in Novi Ligure. Successivamente i coniugi si trasferivano in Genova, ove fissavano la nuova residenza coniugale.
V. presentava, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari in ragione del matrimonio contratto con il cittadino italiano, signor R., e in data 3.7.2001, la Questura di Genova rilasciava in favore dell’odierna ricorrente il primo permesso di soggiorno per motivi familiari, che ella successivamente ha sempre rinnovato.
La sig.ra V., immune da qualsiasi pendenza e precedente penale sia in Italia che all’estero ha sempre vissuto nel nostro Paese nel rispetto delle leggi e svolgendo regolare attività lavorativa, come risulta dai contratti di lavoro che si producono; in data 5.7.12 inoltrava, presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Genova, formale istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Il 28.1.2014, però, la Questura di Genova notificava alla signora V., il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia con la seguente motivazione: " il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è stato rifiutato in quanto, in seguito ad accertamenti esperiti, è stata accertata l’inesistenza del rapporto di coniugio con il cittadino italiano Sig. R.".
Avverso tale ultimo provvedimento veniva presentato ricorso al Tribunale di Genova. La ricorrente ed il di lei coniuge, cittadino italiano, infatti, tutt’oggi felicemente sposati, mai avevano adito gli organi giudiziari per la modifica del proprio stato civile, tra i medesimi, non essendo mai intervenuta alcuna separazione.
Vero è che in data 15.5.2014, stante la crisi economica, e la cessazione del rapporto di lavoro di cui la signora V. era titolare, i coniugi hanno subìto l’esecuzione di sfratto per morosità dalla propria abitazione, sita in Genova, e sono stati indotti da tale causa di forza maggiore a trovare soluzioni abitative d’emergenza, in attesa di poter sanare la propria situazione economica e reperire una nuova casa coniugale.
Pertanto, in via del tutto provvisoria e senza che fosse venuta assolutamente meno la comunione spirituale ed affettiva tra coniugi, la signora V. ha ricevuto ospitalità dal signor M., amico di famiglia, ed il signor R., marito di lei, si trasferiva in Novi presso la casa della di lui sorella, gravemente ammalata ed alla quale egli presta assistenza in modo continuativo.
La difesa di V. sottolineava, sulla base di importanti ed articolate argomentazioni di merito e di diritto che il rapporto di coniugio, sorto con la celebrazione del matrimonio in data 19.5.2001, mai si fosse risolto e che, pertanto, l’odierna ricorrente possedesse tutti i requisiti necessari per soggiornare legalmente nel nostro Paese e il provvedimento emesso fosse illegittimo e che dovesse esserne disposto l’annullamento ed in particolare si rilevava non previsto dal decreto legislativo 30 del 2007 il requisito della convivenza tra il cittadino italiano e il soggetto richiedente ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno per motivi famigliari, salvo che sia dimostrato il carattere fraudolento del matrimonio.
Il Tribunale di Genova, in persona della Dr.ssa Pugliese, decidendo sul ricorso all’esito dell’istruttoria ha osservato, in accoglimento totale delle richieste della scrivente difesa, che "essendo risultato dagli atti istruttori compiuti (dichiarazioni della riorrente e del marito) la circostanza che i coniugi dopo aver convissuto in Novi Ligure, effettivamente al momento e da oltre due anni non convivono fra loro, ma che ciò non dipende dalla loro volontà, bensì da ragioni di carattere economico, essendo entrambi i coniugi privi di lavoro e di reddito, e trovandosi conseguentemente ad alloggiare in sistemazioni di fortuna (la signora ospite di conoscenti e il signor R. Presso un Centro di Accoglienza per senza tetto)" annullando l’atto impugnato.

Scarica la sentenza:

PDF - 95.9 Kb
[ 29 giugno 2015 ]
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Ingresso e soggiorno, Permesso di soggiorno, Ricongiungimento e unità familiare, Rinnovo permesso di soggiorno

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