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Il requisito della stabile residenza-richiesto ai fini del ricongiungimento familiare dall’art. 4 comma II D.lgs 286/98- deve intendersi come residenza effettiva e non anche come residenza legale.

La Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da Ministero degli Affari Esteri contro l’ordinanza del Tribunale di Roma in cui si affermava che il requisito della stabile residenza-richiesto ai fini del ricongiungimento familiare dall’art. 4 comma II D.lgs 286/98- deve intendersi come residenza effettiva e non anche come residenza legale. La Corte di Appello conferma, nel caso specifico, l’obbligo della Ambasciata italiana in Pakistan di rilasciare il visto per ricongiungimento ai familiari afghani che vivono stabilmente in Pakistan in modo irregolare.

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