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Il ricongiungimento familiare dopo le unioni civili

Nota di Angelo Schillaci per articolo29.it

Con la circolare del 5 agosto 2016 (prot. 3511), il Ministero dell’Interno ha chiarito che, in conseguenza dell’entrata in vigore e della prima attuazione della legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni del D. Lgs. n. 286/1998 (cd. testo unico immigrazione) in materia di ricongiungimento familiare (art. 29) e di permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30) si estendono anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Ciò comporta che:
a) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia possa richiedere il ricongiungimento familiare del partner unito civilmente (in Italia o all’estero), straniero e non residente in Italia, ai sensi dell’art. 29 del Testo unico, e alle medesime condizioni previste per i coniugi;
b) lo straniero presente sul territorio nazionale che contragga l’unione civile con un cittadino italiano possa richiedere (e ottenere) il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 del medesimo Testo unico, alle medesime condizioni previste per il coniuge del cittadino italiano.
Si tratta di una chiarificazione importante, che argina sin da subito – anche in considerazione delle prime costituzioni di unioni, già in atto – ogni incertezza interpretativa sulla condizione dello straniero unito civilmente con l’italiano (o con altro straniero, nel caso del ricongiungimento), quantomeno in relazione alle condizioni e al titolo di soggiorno sul territorio nazionale.
Particolarmente rilevante, infine, la circostanza che l’estensione dell’applicazione degli artt. 29 ss. del Testo Unico agli uniti civilmente sia fatta discendere, dal Ministero dell’Interno, dal comma 20 della legge. Tale disposizione – che contiene, come noto, una clausola antidiscriminatoria – mira ad eliminare, con alcuni limiti, il trattamento differenziato tra unione civile e matrimonio e prevede che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonchè negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
La direttiva formulata dal Ministero alle amministrazioni periferiche si basa su tale disposizione, con il riconoscimento espresso del fatto che, in virtù della nuova legge, diritti già previsti per i coniugi (ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno per motivi familiari) si estendono ora alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.