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Il riconoscimento della protezione umanitaria deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione del richiedente in riferimento al paese di origine

Corte di Cassazione, sentenza n. 8020 del 21 aprile 2020

Si ringrazia l’avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.

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di Avv. Mariagrazia Stigliano

Un accoglimento della Suprema Corte che ha cassato una sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, in favore di un richiedente asilo pakistano, ritenendo che:

" Il riconoscimento della protezione umanitaria deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine , al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza".

La Corte di Appello di Caltanissetta aveva invece motivato il diniego della protezione umanitaria sulla base della inattendibilità del racconto del richiedente, inidoneo a dare contezza di uno sradicamento qualificato nel territorio di origine, tale da profilare una specifica situazione di vulnerabilità in caso di rientro.

- Scarica la sentenza

PDF - 354 Kb
Corte di Cassazione, sentenza n. 8020 del 21 aprile 2020

Vedi anche

  • Vittima di tratta e di abusi in famiglia: la Cassazione annulla la decisione del Tribunale per omessa motivazione e violazione delle norme a disciplina degli istituti di protezione internazionale
  • La Cassazione conferma che il decreto sicurezza non ha effetto retroattivo
  • Cassazione. I giudici di merito non possono esprimere giudizi superficiali e sbrigativi
  • Per negare la richiesta di protezione non sono sufficienti generiche “fonti internazionali” sui paesi di provenienza
  • Protezione internazionale - La Corte di Cassazione ribadisce che i giudici hanno il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti
  • Assente una valutazione comparativa tra la odierna situazione del richiedente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio in Ghana
  • La Cassazione sulla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo
[ 24 aprile 2020 ]
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ARGOMENTI:
Corte di Cassazione, Diritto di asilo, Permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.lgs. N. 286/98)
GEOTAG:
Italia, Pakistan

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Corte di Cassazione, sentenza n. 8020 del 21 aprile 2020 Corte di Cassazione, sentenza n. 8020 del 21 aprile 2020
[ PDF - 354 Kb ]

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