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Il rinnovo del PdS non può essere negato a causa di reati lievi che non bilanciano i legami familiari e lavorativi

Tribunale di Napoli, ordinanza del 3 dicembre 2020

La Questura di Caserta ha adottato un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del T.U.I. per la presenza di una sentenza di condanna per la commissione di un reato ritenuto dal Tribunale penale di prime cure di lieve entità, senza compiere alcuna valutazione comparativa ed un concreto giudizio di pericolosità sociale.
Con l’ordinanza allegata il Giudice amministrativo ha accolto la domanda cautelare collegiale sulla scorta della seguente motivazione: “La formulazione del giudizio di pericolosità sociale, sotteso al diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce esplicazione di una potestà discrezionale, implicante una valutazione in concreto della idoneità delle condotte poste in essere dal ricorrente a costituire una minaccia alla ordinata e pacifica convivenza civile ex art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98; le esigenze di tutela dell’ordine pubblico devono essere oggetto di bilanciamento con i contrapposti interessi di cui è titolare l’istante; di qui la necessaria valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, alla permanenza di legami con il Paese d’origine; nella fattispecie, appare assumere vieppiù pregnanza il lieve disvalore del fatto contestato al ricorrente, unitamente all’allegato legame familiare con il padre, titolare di permesso di lungo periodo, ed alla documentazione relativa alla attività lavorativa espletata da esso ricorrente“.

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Tribunale di Napoli, ordinanza del 3 dicembre 2020