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Il singolo episodio di accattonaggio non giustifica la revoca delle misure di accoglienza

T.A.R. per la Liguria, sentenza n. 628 del 17 luglio 2018

Il Tar Liguria con questa sentenza ha accolto il ricorso proposto contro il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, affermando: “La disposizione normativa applicabile alla fattispecie è costituita dall’art.23 comma 1 lett.e) D. Lgs. n.142/2015 ai sensi del quale il Prefetto dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure di accoglienza, tra l’altro, in caso di e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento colosso di beni mobili e immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti“.

Il Tar, premesso che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti della revoca ha carattere eminentemente discrezionale, ha affermato che essa “postula una valutazione in concreto della singola fattispecie, anche sotto il profilo della proporzionalità del provvedimento rispetto alla gravità delle condotte accertate” (…). Nel caso in esame la Prefettura di Savona ha fondato il decreto di revoca sulla base di un unico e isolato episodio di accattonaggio compiuto dall’attuale ricorrente. Questo Tribunale Amministrativo Regionale ritiene, in proposito, che l’aver posto in essere un unico episodio di accattonaggio non integri una violazione “grave o ripetuta” delle regole del centro, ai sensi del citato art.23. (…) sebbene l’attività di accattonaggio in sé considerata integri, da parte di chi la esercita, un comportamento riprovevole per l’ordinamento, la medesima -ove concretizzatasi in un solo episodio- non giustifica la revoca delle misure di accoglienza dello straniero (intesa quale extrema ratio nell’ambito delle norme inerenti la protezione internazionale). (…) la valutazione compiuta dalla Prefettura di Savona si pone in contrasto con i principi di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione rispetto alla condotta addebitata all’attuale ricorrente “.

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T.A.R. per la Liguria, sentenza n. 628 del 17 luglio 2018