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Illegittimi i decreti di esplulsione per insussistenza art. 13, c. 2, lett. a), T.U. Immigrazione

Giudice di Pace di Torino, decreti dell'8 luglio 2020

Due interessanti pronunce gemelle del Giudice di Pace di Torino in cui si afferma come:
– “per il ricorso avverso il decreto di espulsione trovi applicazione la regola generale dettata dall’art. 83, comma 2, cod. proc. civ., il quale stabilisce che la procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, evidentemente anche proveniente da una autorità rogante straniera, salvo essere resa valida per lo Stato italiano secondo le norme in vigore, oltre che raccolta dall’autorità consolare, come stabilito dall’art. 18, comma 3, D. Lgs. 150 /2011”;
– il ricorrente non poteva essere espulso ai sensi dell’art. 13, c. 2, lett. a), T.U. Immigrazione come disposto dal Prefetto di Torino, in quanto entrato in area Schengen in qualità di turista circa due settimane prima: malgrado la mancata dichiarazione di presenza entro otto giorni al competente Questore, fattispecie che integrerebbe i presupposti per l’espulsione ex art. 13, c. 2, lett. b), tuttavia – riprendendo le parole della Suprema Corte – il Giudice di Pace afferma correttamente che nel procedimento contro l’espulsione “oggetto di indagine è la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell’espulsione”.

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1_Giudice di Pace di Torino, decreto dell’8 luglio 2020
2_Giudice di Pace di Torino, decreto dell’8 luglio 2020