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Illegittimo il diniego della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea per mancanza di residenza reale

Tribunale di Roma, ordinanza del 22 agosto 2018

Foto Vanna D'Ambrosio, 20 giugno Roma

Il Tribunale civile di Roma conferma la assoluta illegittimità del diniego della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea per mancanza di residenza reale.

“L’art. 10 del d. igs. n. 30 /2007, fra gli altri documenti da allegare alla istanza di concessione della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, prevede il deposito dell’ “attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione“.
Nel caso in esame la figlia (cittadina italiana ndr.) della ricorrente (cittadina eritrea ndr.) ha una regolare residenza anagrafica presso uno degli indirizzi virtuali che il Comune di Roma ha messo a disposizione con varie circolari e delibere, in adempimento alla normativa in materia.

La ricorrente ha anche provato, con la dichiarazione di cessione di fabbricato allegata alla istanza, di avere un domicilio presso quello della figlia, sempre a Roma, in un immobile che non essendo regolare non consentirebbe un cambio di residenza anagrafica della figlia.
L’interpretazione della normativa citata da parte della P.A., di richiedere che la residenza anagrafica della figlia – virtuale ma valida a tutti gli effetti – debba coincidere anche con lo stesso indirizzo del domicilio o della dimora abituale della stessa, non ha un aggancio normativo, in assenza di una regolamentazione specifica limitativa degli effetti e della validità della iscrizione anagrafica in indirizzi virtuali.

Inoltre, anche in base a quanto stabilito dalla recente deliberazione della giunta capitolina dei 3 marzo 2017, essa, pur avendo modificato le modalità di iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora, non ha prodotto la cancellazione anagrafica della figlia della ricorrente la quale resta iscritta presso il Comune di Roma in uno degli indirizzi virtuali individuati per ciascuno dei Municipi e con cambio di indirizzo di residenza da effettuarsi anche di ufficio da parte dell’ufficiale dell’anagrafe; altresì, dalla detta deliberazione si ricava un ulteriore sostegno alla interpretazione di “iscrizione anagrafica” senza ulteriori requisiti, dato che in detta delibera l’iscrizione anagrafica’ in uno degli indirizzi virtuali indicati è consentita, senza limitazioni degli effetti, per i cosiddetti senza fissa dimora e senza tetto, intesi questi ultimi “come persone che per scelta o per una situazione soggettiva di disagio sociale, pur gravando stabilmente sul territorio comunale, non sono in grado dí individuare un’abitazione convenzionale dove fissare la propria dimora abituale , pur utilizzando talvolta in modo precario con o senza titolo, un manufatto“: ed è proprio il caso della figlia della ricorrente”.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 22 agosto 2018