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Immigrati e pubblico impiego: non solo infermieri

Commento all'ordinanza del Tribunale di Firenze a cura dell'avv. Faure

Avanza – lentamente – il drappello di anonimi “non cittadini” che sono pubblici impiegati degli enti pubblici italiani. Questa volta non si tratta di infermieri, ma di un posto di tecnico di laboratorio dell’Università.

A Firenze il Tribunale ha ordinato (1) l’ammissione di un cittadino marocchino al concorso pubblico bandito dalla “Università degli Studi di Firenze per la copertura di un posto Cat. C posiz. econ. C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato”.
Il ricorrente ha poi vinto il concorso, risultando il primo in graduatoria, e diventa pubblico dipendente a tempo indeterminato per sentenza del Tribunale.

E’ utile una arida relazione della tempistica del processo per fare chiara l’efficacia del procedimento applicato dal Tribunale di Firenze, previsto dall’art. 44 del Decr. leg.vo 286 del 1998.
Il ricorso è stato presentato nel dicembre 2005 al Tribunale di Firenze, Vol. Giur. n.Reg. Gen. 4640/2005. Il Giudice, con decreto inaudita altera parte (cioè prima dell’udienza) del 16.12.2005 ha ordinato di ammettere il ricorrente, cittadino marocchino, alle prove del concorso che si sono tenute il 19.12.2005.
Successivamente, all’udienza del 11.1.2006 sono state sentite le parti ed i loro difensori; con ordinanza del 14.1.2006 (7) il Tribunale ha confermato il precedente decreto ed accolto il ricorso nonché le sue argomentazioni. L’ordinanza fiorentina ripercorre tutta la giurisprudenza e dottrina sulla questione in una pregevole argomentazione, dandoci lo “stato dell’arte”.

In poco più di un mese si è fatta giustizia, evento purtroppo raro nella nostra cronaca giudiziaria.
Il mezzo è stata la “Azione civile contro la discriminazione” prevista dall’art. 44 citato, procedimento civile finalizzato tra l’altro a “rimuovere gli effetti della discriminazione” ad opera “di un privato o della pubblica amministrazione … per motivi razziali, etnici, nazionali...”. In nota si riporta il testo integrale della pregevole ordinanza che ha concluso il giudizio (6).
In Toscana vi erano due precedenti favorevoli sulla questione: Uno del 2002, Corte d’Appello di Firenze; uno del 2005, Tribunale di Pistoia (2)
Recentemente il Tribunale di Genova si era espresso su due casi analoghi, accogliendo il ricorso di “non cittadini” che chiedevano di partecipare a pubblico concorso, con procedimento a sensi dell’art. 44 TU 286/98 (3). Si trattava di due infermieri ammessi al concorso con riserva e, benché vincitori, non ammessi al lavoro presso l’Ente Pubblico ASL perché non cittadini italiani. Dopo aver ordinato l’assunzione immediata dei ricorrenti con decreto inaudita altera parte, il Tribunale confermava il decreto con le ordinanze citate.

Un altra novità – che coinvolge il sindacato – è da segnalare per questo filone di cause: si tratta dell’azione in giudizio che il sindacato può promuovere per eliminare le forme di discriminazione che riguardano collettività di lavoratori non cittadini, applicando il comma 10 dell’art. 44 in questione (4).
La CGIL di Genova, intervenendo nel giudizio “contro la discriminazione” iniziato da una infermiera non cittadina che era stata esclusa da graduatoria per posti di infermiere pubblico, chiese ed ottenne che fosse ordinato dal Giudice all’Ospedale – pubblico – Galliera di Genova “di definire, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate” (5). Vedi allegato
La CGIL chiedeva, in sostanza, che nei futuri bandi di concorso l’Ospedale chiarisse che gli stranieri con permesso di soggiorno possono accedere al pubblico impiego.
E’ (purtroppo) l’unica applicazione di cui si ha notizia ad oggi del comma 10 dell’art. 44 TU Immigrazione 286/98; (4)
Dopo 16 (lunghi) mesi, si è concluso l’”accordo” (che non dovrebbe essere un accordo perché è ordinato dal Giudice) per la “rimozione delle discriminazioni” di carattere collettivo, tra i sindacati e l’Ente Pubblico (L’Ospedale Galliera di Genova); a quanto risulta, l’accordo non è rispettoso dell’ordinanza del Tribunale, prevedendosi (in modo assai vago) la modifica dei futuri bandi di concorso (con la rimozione del divieto di partecipazione per gli stranieri extra UE) soltanto per quanto riguarda gli infermieri e non altro personale.
Va detto che la CGIL ottenne una identica ordinanza il 5.10.2004 (6) nei confronti dell’Ospedale S. Martino, il più grande della Liguria. Purtoppo ad oggi di questa ordinanza – esecutiva – i sindacati non se ne sono fatti niente e l’Ospedale S. Martino non ha concordato alcunché col sindacato.
Bisogna ammettere che complessivamente nel sindacato vi è una certa preferenza a tutelare maggiormente il “lavoro italiano”; tuttavia i tempi sono maturi perché si utilizzi adeguatamente anche questo mezzo giudiziario per coadiuvare la ardua lotta contro la discriminazione sul lavoro, fonte di divisioni tra lavoratori uguali che giovano soltanto al comune nemico.
C’è da augurarsi che, vista la giurisprudenza favorevole, si promuovano sempre più azioni in giudizio contro la “discriminazione civile”, sia per tutelare singoli lavoratori che per combattere discriminazioni collettive.

Genova, 13.6.2006

Roberto Faure

**Testo dell’ordinanza del 14.1.2006, Tribunale di Firenze