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Indennità di frequenza – Illegittimo il requisito del possesso del permesso di soggiorno Ce di lungo periodo

Nuova sentenza del Tribunale di Montepulciano che richiama l'orientamento della Corte ed intima l'Inps ad erogare la prestazione

Con la Sentenza n. 51 del 17 febbraio 2011 il Tribunale del Lavoro di Montepulciano ha ribadito l’illegittimità della richiesta del titolo di soggiorno di lungo periodo per l’accesso all’indennità di frequenza.

Il caso riguardava una minore straniera affetta da una grave forma di autismo che si è vista negare dall’Inps l’indennità di frequenza per la mancanza della carta di soggiorno. Secondo l’Inps infatti l’indennità di frequenza sarebbe dovuta essere distinta dall’assegno mensile di invalidità, in quanto concepita come sostegno alle famiglie e non come minimo sostentamento atto a garantire la sopravvivenza.

Il Tribunale di Montepulciano, chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dai familiari della minore in possesso di titoli di soggiorno di durata biennale (per lavoro e per famiglia), ha richiamato l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il requisito del possesso della carta di soggiorno per l’accesso alle prestazioni di sicurezza/previdenza/assistenza sociale introdotto con la legge finanziaria dell’anno 2000 ed espressamente ha successivamente esteso tale rileievo anche per quanto riguarda l’indennità di frequenza richiamando anche i dettami della normativa internazionale sui diritti delle persone disabili e dei fanciulli .

Sentenza del Tribunale di Montepulciano (sez. lavoro) n. 51 del 17 febbraio 2011