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Inespellibile il cittadino straniero sprovvisto di permesso di soggiorno sottoposto a cure mediche ed immune da pendenze o precedenti penali

Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa E. Di Palo, ord. n. 443 del 15 ottobre 2015

Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa E. Di Palo, ord. n. 443 del 15 ottobre 2015 (A.T./ Prefettura di Genova – ricorso ex art 13 dlgs 286/98)

Il cittadino tunisino A.T., affetto da gravi problemi di salute ed immune da pendenze o precedenti penali nel nostro Paese, in data 29.5.2014 veniva sottoposto a controlli da personale dell’U.P.G. e S.P. di Genova e trovato sprovvisto di permesso di soggiorno; ricevuti gli atti, il Prefetto della Provincia di Genova emetteva in pari data il decreto di espulsione a carico del cittadino straniero contestando quanto di seguito: VERIFICATO che l’interessato si trova illecitamente sul territorio nazionale, in quanto: INGRESSO CLANDESTINO (art. 13 c. 2 lett. a) Si è sottratto ai controlli di frontiera; tuttavia, sulla base della documentazione presentata, non è da escludersi che lo straniero si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 13 c. 2 lett. B del d.l.gvo 286/98 (ha omesso di richiedere il permesso di soggiorno nel termine prescritto / ha omesso di presentare la dichiarazione di presenza sul Territorio nazionale ai sensi dell’art. 1 Legge n. 68 del 28.05.2007 / ha presentato la dichiarazione di presenza ma si è trattenuto nel Territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso in violazione dell’art. 1 Legge n. 68 del 28.05.2007; INOTTEMPERANZA PRECEDENTE ORDINE (art. 14 c. 5 bis) non ha ottemperato ad un precedente ordine a lasciare il territorio dello stato emesso, sotto il nominativo di A. K.,, dal Questore di Trapani in data 19.11.2009”.

La difesa proponeva tempestivo ricorso ex art 13 c.8 Dlgs 286/98 al competente Giudice di Pace di Genova, eccependo la genericità e carenza motivazionale, risultando non provata l’asserita clandestinità dell’ingresso in Italia dal parte del signor A.T, né le successive asserite violazioni contestate ai sensi degli artt. 13 c. 2 lett. B del d.l.gvo 286/98 e 1 Legge n. 68 del 28.05.2007, né tanto meno la sussistenza di un precedente ordine emesso a carico dell’alias A.K. cui il cittadino straniero non avrebbe ottemperato.
La difesa allegava al ricorso la cartella clinica del ricorrente, dalla quale si evinceva la sussistenza di una grave patologia, di sospetta natura oncologica ed eccepiva in ricorso le seguenti violazioni:
Violazione della Direttiva 2008/115/Ce;
Violazione e falsa applicazione degli art. 13 comma 2 D.L.vo. 286/98 – violazione dell’art. 3 comma 3 del Reg. 394/99, nonché dell’art. 3 comma 1 della legge 241/90;
Sull’inottemperanza di un precedente ordine di lasciare il territorio dello Stato. Carenza ed erroneità della motivazione e grave violazione di legge con riferimento all’art. 3, c.mmi 1 e 3, L. 241/90;
Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione;
Violazione degli artt. 3 e 32 Cost., nonché dell’art. 35 D.Lgs. 286/98. Violazione art. 8 Cedu.
Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e del Prot. N. 7 alla Convenzione di Strasburgo del 1984, recepita con legge n. 98/90 e dell’art. 13 d.l.vo 286/98;
Violazione dell’art. 2 comma 6 D.Lvo 286/98 ed art. 3 comma 3 D.P.R. 394/99;

Con ordinanza n. 443 del 15 ottobre 2015 il Giudice di Pace Dott.ssa Di Palo, accogliendo il ricorso proposto ex art 13 c. 8 del Dlgs 286/98, nell’interesse del signor A.T. osservava come di seguito: “Rilevando che in data 20 ottobre 2014 la difesa del ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, mentre la Prefettura instava per il rigetto; che in data 23 marzo 2015 la difesa produceva dichiarazione del poliambulatorio A. O. in Genova, nella quale si attestava come per motivi di salute del ricorrente, lo stesso venisse seguito nelle cure prescritte sin dal mese di maggio 2014 (…); che a maggior tutela del ricorrente medesimo questo giudice, letti gli atti depositati, ritiene che lo stesso debba essere seguito, per quanto alle cure mediche in Italia; che non veniva depositata documentazione inerente il Casellario Giudiziale e pertanto nulla emergeva a carico del ricorrente(….)”.
Il Giudice di Pace di Genova, verificata l’erroneità e carenza motivazionale in ordine alle asserite violazioni contestate dalla Prefettura, attesa l’insussistenza di elementi probatori di sorta, verificata l’immunità del cittadino straniero da qualsivoglia precedente o pendenza penale, esaminata la documentazione medica del ricorrente e verificata la gravità della condizione clinica del signor A.T. nonché la necessità dell’esecuzione di cicli terapeutici mirati, ha disposto, in accoglimento del ricorso proposto dalla difesa del signor A.T. l’annullamento del decreto di espulsione, frutto di carente istruttoria da parte della P.A. nel valutare il caso di specie.

Avv. Alessandra Ballerini
Avv. Arianna Pozzi

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Giudice di Pace di Genova ordinanza n. 443 del 15 ottobre 2015