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Infermieri professionali – Per la conversione del pds da studio a lavoro cosa serve fare?

Precisiamo che i titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio possono lavorare in regola solo part-time, o comunque non possono lavorare per più di 1040 ore annue complessivamente. D’altra parte il fatto di lavorare non da diritto a rimanere in Italia una volta terminati gli studi. Anche se lo studente titolare di permesso di soggiorno può lavorare durante la validità del suo soggiorno per studio, il fatto di lavorare non costituisce presupposto valido per rimanere in territorio italiano una volta terminate le esigenze di studio.
L’attività lavorativa dell’interessato come infermiere è stata svolta regolarmente nei limiti previsti dalla legge, ma non potrebbe più essere così una volta scaduto il permesso di soggiorno per studio senza averne ottenuto uno nuovo, di tipo diverso.
Come è noto, per poter avere un permesso di soggiorno per lavoro in Italia la via ordinaria è quella dell’utilizzo le quote (art. 3, Testo Unico sull’Immigrazione), ovverosia è necessario chiedere un visto di ingresso dall’estero dopo che un datore di lavoro in Italia ha ottenuto l’autorizzazione all’assunzione dall’estero, avendo inoltrato in tempo utile la domanda prima che i posti a disposizione si esauriscano.
Da quanto scrive l’interessato, abbiamo ragione di temere che la domanda utilizzata per le quote 2005 sia stata presentata troppo tardi. In questo caso, anche se vi è un datore di lavoro disponibile alla regolare assunzione non si hanno speranze di ottenere la “quota” ovvero l’autorizzazione all’ingresso dall’estero. Ma l’unico modo per avere una risposta certa è purtroppo quello di attendere la risposta dell’ufficio competente (salva la possibilità di informarsi direttamente sul numero di autorizzazioni già rilasciate e, soprattutto, sul numero di quote già assegnate e di quelle eventualmente ancora residue).
Semmai – proviamo ad interpretare il suggerimento che sembra essergli stato dato da un operatore della Polizia di Stato – conviene fare una pratica ex novo.
Ma in che senso?

In base al nuovo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 (supplemento ordinario n. 17/L) del 10 febbraio 2005), è consentita una pratica ex novo per quanto riguarda gli infermieri professionali. La legge Bossi-Fini (art. 22, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189) ha introdotto all’art. 27 del Testo Unico sull’Immigrazione (Ingresso per lavoro in casi particolari), il paragrafo r bis) che inserisce la figura dell’infermiere professionale tra i lavoratori che sono al di fuori delle quote e che, quindi, possono entrare in Italia indipendentemente dalla disponibilità di quote in base al decreto flussi. Tra l’altro, il regolamento di attuazione di cui sopra, all’art. 40, comma 1 prevede che per gli infermieri professionali si possa fare normalmente un contratto a tempo indeterminato (non più solo a tempo determinato) e che quindi anche il permesso di soggiorno sia normalmente prorogabile in Italia.
Inoltre all’art. 40, comma 21, si prevede espressamente che gli infermieri professionali possono rimanere in Italia, prorogare il permesso di soggiorno anche se cambiano il datore di lavoro in qualsiasi momento, purché si tratti sempre di occupazione con la qualifica di infermiere professionale.
Questa sembra essere la procedura più semplice, anche se comunque presuppone che il futuro datore di lavoro che intende assumere l’interessato – in una struttura sanitaria pubblica o privata – deve presentare, senza dover attendere il decreto flussi, una domanda di autorizzazione all’assunzione (in base all’art. 27) in qualità di infermiere professionale. La risposta dovrebbe essere positiva perché non dipende dalla disponibilità di posti.
Una volta ottenuta l’autorizzazione l’interessato potrà recarsi nel proprio paese di origine e chiedere ex novo il visto di ingresso per motivi di lavoro in qualità di infermiere professionale per poi svolgere la propria attività con contratto a tempo determinato o indeterminato e, volendo, cambiare datore di lavoro.

L’unica alternativa possibile sarebbe (prevista in via generale) di chiedere la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro.
Ma questo tipo di conversione è prevista (rimanendo in Italia) solo se vi siano quote disponibili, cosa che al momento non è.
In questo caso l’interessato potrebbe eventualmente – ma solo alla condizione di avere in quel momento il pds per studio ancora in corso di validità – tentare con il prossimo decreto flussi, dal suo datore di lavoro, una domanda di assunzione per qualsiasi tipologia di lavoro, quindi non solo come infermiere professionale ma anche come barista, o come medico qualora fosse laureato in medicina con laurea riconosciuta in Italia. A quel punto – sempre che vi siano quote disponibili e che la domanda sia stata presentata in tempo utile – potrebbe ottenere l’autorizzazione alla conversione e, rimanendo in Italia, trasformare il permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato.