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Infermieri professionali non comunitari – Qual è la loro condizione legale?

Come è noto si tratta di una categoria di lavoratori disciplinata dalla normativa sugli stranieri in modo particolare, e che spesso vive condizioni di difficoltà nel rapporto di lavoro.

La vecchia procedura
La procedura pre-esistente manteneva questi lavoratori in una condizione di perenne precarietà . La loro autorizzazione all’ ingresso dall’estero era condizionata alla stipula di un contratto di lavoro che prevedesse il loro impiego da parte di una struttura sanitaria pubblica o privata, o di un’eventuale impresa appaltatrice di servizi sanitari nell’ambito di imprese pubbliche o private. Era un’autorizzazione condizionata al mantenimento del rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro che aveva richiesto e ottenuto l’autorizzazione. Non era possibile cambiare datore di lavoro quindi anche nell’eventualità frequente di difficoltà nelle relazioni con il datore di lavoro, il lavoratore o la lavoratrice erano costretti a subire eventuali abusi da parte del datore di lavoro; e ciò perché se avessero deciso di dare le dimissioni e quindi di cercare un altro posto di lavoro, non avrebbero potuto rimanere legalmente in Italia considerato che, per poter essere assunti presso una nuova struttura, era necessario percorrere nuovamente tutta la procedura di autorizzazione all’assunzione dall’estero. Gli interessati sarebbero allora dovuti uscire dall’Italia, anche avendo trovato una struttura interessata all’assunzione in qualità di infermieri professionali, e avrebbero dovuto attendere l’esito della procedura all’estero interrompendo, non solo l’attività lavorativa, ma anche il percepimento del proprio reddito.

Questa situazione dava luogo a particolari difficoltà perché i lavoratori erano spesso costretti a sopportare le condizioni poste dal datore di lavoro, non potendosi permettere di perdere quel posto di lavoro e, quindi, interrompere il loro soggiorno in Italia, dovendo invece contare su un reddito continuativo per se e per la propria famiglia.

La nuova procedura
La procedura di assunzione dall’estero degli infermieri professionali stranieri è stata modificata.

Da una parte con le modifiche introdotte dalla legge c.d. Bossi – Fini (L. 30 luglio 2002, n. 189) al Testo Unico sull’Immigrazione (si veda l’art. 27, comma 1, lett. r bis)), tale categoria di lavoratori è stata collocata al di fuori delle quote, cosi è divenuto possibile assumere infermieri dall’estero in qualsiasi momento dell’anno senza dover attendere il decreto flussi.

Dall’altra, il nuovo regolamento di attuazione della legge Bossi – Fini (Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 (supplemento ordinario n. 17/L) del 10 febbraio 2005) introduce ulteriori modifiche prevedendo che i lavoratori impiegati in Italia con la qualifica di infermieri professionali, possano cambiare datore di lavoro direttamente in Italia senza dover intraprendere, ogni volta, una nuova procedura di autorizzazione di assunzione dall’estero.
Si tratta di una novità importante perché permette a questi lavoratori di decidere liberamente e, quindi, di potersi determinare a cambiare datore di lavoro quando le condizioni esistenti non sono di loro soddisfazione.
I quesiti che ci pervengono dimostrano però che tale nuova metodologia non è stata ben “digerita” dalla prassi amministrativa e dagli organi competenti.

Il problema delle questure
Ci vengono prospettati diversi casi di lavoratori stranieri entrati in Italia al di fuori delle quote (art. 27 lettera r bis di cui sopra) che, apprestandosi a rinnovare il permesso di soggiorno, incontrano presso le questure una serie di problemi legati alla loro condizione di infermieri. Da parte di alcune questure si continua a prospettare la necessità che per questi lavoratori sia richiesta da parte del datore di lavoro la proroga dell’autorizzazione a permanere in Italia, perché i lavoratori appartenenti a queste categorie speciali indicate all’articolo 27 del Testo Unico sull’Immigrazione erano considerati per definizione lavoratori precari ovvero lavoratori autorizzati a soggiornare in Italia per un tempo determinato (sempre salva la necessità per il datore di lavoro di richiedere una proroga dell’autorizzazione a suo tempo concessa per la permanenza in Italia e per l’impiego di questi lavoratori).

Le novità introdotte nel nuovo regolamento di attuazione sopra citato superano questa necessità di proroga.
Ricordiamo che il nuovo regolamento di attuazione della legge Bossi – Fini è datato 2003, ma è stato pubblicato e applicato nell’aprile del 2004 e quindi è a partire da questo momento che si applicano le nuove disposizioni riguardanti questa tipologia di lavoratori. In particolare i commi 2 e 23 dell’art. 40 prevedono che per questi lavoratori sia possibile lavorare a tempo indeterminato e quindi aboliscono la necessità di proroga dell’autorizzazione a permanere sul suolo italiano. E’ inoltre possibile cambiare datore di lavoro, quindi dare le dimissioni presso il datore di lavoro che inizialmente aveva ottenuto l’autorizzazione di ingresso dall’estero e stipulare direttamente in Italia un nuovo contratto di lavoro, sempre con una struttura pubblica o privata che svolge attività sanitaria e che assume l’infermiere nella sua qualifica propria. All’art. 40, comma 23 si precisa infatti che gli infermieri possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro “a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nullaosta”.
Non è corretto imporre a queste persone, prima di rinnovare il permesso di soggiorno, di richiedere o di far richiedere dal nuovo datore di lavoro preventivamente alla competente Direzione provinciale del Lavoro, una nuova autorizzazione. Non solo non è necessario richiedere una proroga della autorizzazione, ma questi lavoratori hanno diritto di essere trattati, quando si trovano in Italia, alla stessa stregua della generalità dei lavoratori extracomunitari. L’art. 40, comma 23 del regolamento di attuazione prevede infatti che a questi lavoratori si applicano “l’art. 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36 bis e 37 del presente regolamento”, ovvero le disposizioni che consentono le iscrizioni alle liste di collocamento nel caso in cui gli stessi siano disoccupati. Quindi per questi lavoratori dovrebbe essere parimenti concesso, in caso di disoccupazione, un permesso di soggiorno per ricerca di occupazione della durata minima garantita di sei mesi (art. 22, comma 11), così come è previsto per la generalità dei lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti. In pratica, l’unica differenza rispetto ai lavoratori entrati con le quote, consiste nella limitazione ad uno specifico settore di attività, dal momento che le norme citate del regolamento impedirebbero di lavorare con mansioni diverse da quella di infermiere professionale.
La stipula del contratto di soggiorno
Deve poi essere tenuta in considerazione la novità del contratto di soggiorno (art. 5 bis del T.U. sull’Immigrazione, art. 8 bis dpr 394/99), che secondo il regolamento si applica anche a questa categoria. Per tutti i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ogni volta che si cambia datore di lavoro, è ora previsto che il vecchio datore di lavoro comunichi allo Sportello Unico la intervenuta cessazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni dall’evento (art. 36 bis, comma 2 dpr 394/99), mentre poi è necessario che il nuovo datore di lavoro stipuli con il lavoratore un nuovo contratto di soggiorno per lavoro (art. 36 bis, comma 1 dpr 394/99) e comunichi l’assunzione allo Sportello Unico unitamente alla trasmissione del contratto di soggiorno.
Quindi il contratto di soggiorno (che prevede anche la garanzia dell’alloggio ovvero la verifica da parte del datore di lavoro che il lavoratore disponga di un alloggio idoneo) è condizione per il rinnovo del permesso di soggiorno.

In altre parole, presso le questure, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno si richiede al lavoratore che dichiara di avere un rapporto di lavoro in corso, di esibire la copia del contratto di soggiorno già trasmessa allo Sportello Unico.
Questo è un adempimento che viene di fatto imposto anche agli infermieri extracomunitari anche se dobbiamo ancora una volta sottolineare che, nel caso di infermieri extracomunitari, come nel caso delle generalità di lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, è solo il regolamento di attuazione che impone questo adempimento del contratto di soggiorno, perché nel Testo Unico sull’Immigrazione (quindi nelle norme di legge che disciplinano questa materia) non è prevista la stipula del contratto di soggiorno per chi è già in Italia, ma è prevista dall’art. 22 soltanto per chi deve arrivare dall’estero con la nota procedura fissata dal sistema delle quote.

Importante la decisione della magistratura nei ricorsi
A nostro avviso questo adempimento è stato indebitamente esteso dal regolamento di attuazione a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti quindi, di fatto, anche agli infermieri professionali.
Confidiamo che prima o poi la magistratura interessata da eventuali procedimenti derivanti dal rifiuto del rinnovo del permesso per mancanza del contratto di soggiorno, o addirittura da procedimenti di licenziamento (che già risultano essere pendenti presso il Tribunale di Milano), prenda posizione; e ciò aderendo alla posizione assunta con il regolamento di attuazione che ha esteso oltre i limiti della legge questo adempimento del contratto di soggiorno, oppure – come auspichiamo – ritenendo che il regolamento di attuazione si è spinto oltre i limiti e la delega conferita dalla legge, estendendo un obbligo che la legge non prevede per la generalità degli stranieri che sono già regolarmente soggiornanti in Italia.