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Ingresso senza timbro alla frontiera: sentenza della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’extracomunitario contro la suddetta pronuncia: “qualora lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per fare ingresso in Italia – osservano gli ‘ermellini’ – la previsione di espulsione di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo, correlata alla sottrazione ai controlli di frontiera e cioe’ al fatto dell’introduzione senza che lo straniero abbia sottoposto la sua regolare documentazione di accesso alla verifica del personale di Polizia addetto ai valichi, non e’ integrata dalla mancata apposizione del visto o timbro di ingresso sul passaporto che, invece, rileva per fare emergere il ‘dies a quo’ per gli otto giorni utili per richiedere il permesso di soggiorno”.

In particolare, secondo i giudici, “il possesso del visto Schengen da parte dell’extracomunitario presente nel territorio italiano lascia presumere, salvo specifica prova del suo ingresso clandestino o con falsificazione dei documenti, che lo straniero abbia fatto legittimo ingresso nello Stato, sottoponendo, alla verifica ai valichi di frontiera, la propria documentazione di accesso, rimanendo peraltro aperto l’ulteriore problema della mancanza di un titolo di soggiorno”.

Fonte – www.asgi.it