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Io non ho sogni | L’accordo UE – Turchia: genesi, applicazione, criticità a due anni di distanza

Ultimo capitolo dell'inchiesta in merito agli effetti prodotti dall’accordo UE - Turchia

Eppure nel suo viaggio Ulisse fu accolto, nutrito e lavato prima ancora che gli si chiedesse quale fosse il suo nome il paese in cui è nato”.
Crifiu

Apriti cielo sulla frontiera, sulla rotta nera una vita intera. Apriti cielo per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando nella sera”.
Alessandro Mannarino

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Io non ho sogni | L’accordo UE – Turchia: genesi, applicazione, criticità a due anni di distanza

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Ad oggi 1 la Turchia viene definita come il paese più accogliente del mondo: il primo2 per numero di richiedenti protezione internazionale che sfiora i 4 milioni di persone3, il terzo se si considera il rapporto tra il numero di accolti e la propria popolazione nazionale (1 su 23)4.
Considerate le ultime stime ufficiali fornite dal Turkish Directorate General of Migration Management (D.G.M.M.), a fine luglio del 2018 si contavano 3,9 milioni di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in Turchia5. La maggior parte di loro sono siriani (3.542.2506) cui è stata concessa la protezione temporanea, seguiti da richiedenti asilo e rifugiati provenienti da diversi paesi, soprattutto Iraq, Afghanistan, Iran e Somalia (360.6087). Un ulteriore mezzo milione di persone straniere (718.2978) vivono attualmente in Turchia con altri tipi di permessi, tra cui quello umanitario.

Eppure, a ben guardare, i richiedenti asilo siriani registrati in Turchia erano meno di 150.0009 all’inizio del 2013 e poco più di 565.000 all’inizio del 201410. Cosa è cambiato? Cosa è successo in questi anni? Il cuore dei turchi si è aperto spontaneamente alla causa del popolo siriano (la cui maggioranza di loro appartiene tuttavia alla stessa minoranza curda vessata dal presidente Erdogan da decenni), oppure è solo la diretta conseguenza di una manovra politica studiata e strategicamente ben mirata? Che peso hanno tutto quelle vite sul piatto della bilancia nel grande scacchiere della politica internazionale?

PARTE I – Guerra! La genesi dell’esodo mediorientale

Siete tutti colpevoli, ognuno di voi è colpevole di quello che è successo al mio popolo e delle pene che continua a patire.
Tutti: Organizzazioni non Governative, Nazioni Unite, nessuno di voi ha il diritto di tirarsene fuori
“.
Di tutti i giorni spesi in Turchia, saranno le parole del combattente Annan a rimbombare sulle immagini dei bambini dietro le macchine da cucire e a martellarmi nella testa tenendomi sveglio la notte.
Tutti responsabili, nessuno escluso“, scriverò a lettere cubitali e col colore rosso sulla moleskine, immaginando gli orrori di una guerra i cui effetti intuivo ogni giorno sempre di più, guardando gli occhi delle donne in fila a Idomeni per avere un po’ di cibo per i loro bambini.

1.1 Venti di guerra

E’ il 15 marzo del 2011 quando, sulla scia delle contestazioni che coinvolgono numerosi paesi del Medio Oriente e del nord Africa, i venti della primavera araba iniziano a soffiare anche sulla Siria. La popolazione scende in piazza contro il presidente Bashar al – Assad e la folla chiede a gran voce le sue dimissioni e la fine dell’egemonia del partito Bath11. E’ l’inizio della Al-Ḥarb al-ahliyya al-sūriyya che sfocerà nel giro di un anno nella guerra civile che tuttora continua a lacerare il paese.
Nel 2013, l’ascesa del fondamentalismo islamico imposto dalle milizie dell’ISIS12 guidate da Al-Baghdadi, aggrava la situazione minando ulteriormente la stabilità del paese che si avvia verso quella che sarà definita la “balcanizzazione del territorio siriano13“.

1.2 L’inizio dell’esodo

Con l’espansione del califfato in Siria e in Iraq, e la proclamazione dello “stato Islamico” nella seconda metà del 2014, inizia il grande esodo della popolazione siriana che si riversa nei paesi più prossimi, la Turchia, il Libano e la Giordania. Coloro che cercano rifugio nel vicino Lubnān14 sono soprattutto persone che non hanno denaro sufficiente per intraprendere il viaggio verso l’Europa o che, molto più semplicemente, sperano in una rapida risoluzione del conflitto per tornare nelle loro case.

Siriani registrati Turchia. Dati UNHCR
Siriani registrati Turchia. Dati UNHCR
Siriani registrati in Libano. Dati UNHCR
Siriani registrati in Libano. Dati UNHCR
Campo profughi siriano in Turchia
Campo profughi siriano in Turchia

Il flusso migratorio generato è il più imponente dal secondo dopoguerra ad oggi.
Basti pensare che nel 2015 – l’anno in cui l’occidente si fingerà sorpreso nella scoperta del “problema” dei profughi in fuga dal conflitto mediorientale – i siriani che hanno chiesto asilo in Europa sono stati 362.72515, il numero di coloro che hanno chiesto invece protezione internazionale nei paesi limitrofi è stato rispettivamente di due milioni e mezzo di persone in Turchia, di 1.000.000 in Libano e di 634.000 in Giordania, mentre 6.600.000 risultano gli sfollati interni16.
Al pari dei siriani, anche la popolazione irachena iniziava la sua diaspora che
avrebbe portato a registrare, sempre nel 2015, 121.585 richiedenti asilo in
Europa
17 e 4 milioni e quattrocentomila sfollati interni18.
Il flusso migratorio verso l’occidente, inoltre, segue una rotta già percorsa da tempo da altre popolazioni mediorientali che in fuga dai conflitti interni continuano a sperare di poter cercare riparo in Europa. A fuggire sono soprattutto gli afgani – dalla violenza di quello che resta di un paese tormentato dai postumi della guerra iniziata da Bush nel 2001 – e i pachistani – dal rischio costante legato alla forte instabilità politica nel paese attanagliato nelle morse del terrorismo. Attraversando l’Iran, entrano in Turchia da ovest svalicando le alte montagne della provincia di Van. Da lì, un ultimo sguardo alle montagne innevate che avvolgono “la perla dell’esti19” e poi l’inizio del viaggio verso l’occidente.

Campo profughi siriano in Libano. Photo Credit: IndieWatch
Campo profughi siriano in Libano. Photo Credit: IndieWatch

1.3 Il corridoio turco e la trappola greca

Per chiunque partendo da oriente voglia raggiungere l’Europa, la Turchia, crocevia per secoli delle antiche rotte commerciali verso il profondo e lontano oriente, resta lo snodo principale, la porta a vetri da cui sbirciare l’occidente.
Nonostante confini via terra con la Bulgaria e con la Grecia, la militarizzazione delle frontiere ha fatto sì che la maggior parte dei richiedenti asilo

Campo profughi informale di Idomeni
Campo profughi informale di Idomeni

raggiungessero la penisola ellenica esclusivamente via mare arrivando a contare oltre ottocentocinquantamila arrivi via mare nel 201520. Principalmente dalle zone costiere di Canakkalè, Izmir, Didim, Bodrum e Kas, con piccole imbarcazioni di fortuna, salendo in 30 o 40 sui gommoni, nel tentativo di raggiungere le vicine isole di Agathonisi, Kos, Leros, Lesvos, Kastelorizo, Samos e Chios. Poi dritti, verso la terraferma per iniziare la balkan route, passando dallo snodo ferroviario di Idomeni che collega le città di Salonicco, Skopje e Belgrado.
Il flusso migratorio verso il vecchio continente prosegue attraverso la rotta balcanica senza interruzioni fino al novembre del 2015, quando la Slovenia (il 18.11.2015) su pressioni dell’Austria decide arbitrariamente di consentire il passaggio ai soli siriani, iracheni e afgani, che siano in possesso di un documento rilasciato dalle autorità greche che ne attesti la nazionalità. A catena anche gli altri paesi di transito, Croazia, Serbia e Macedonia impongono le medesime misure restrittive21.

Idomeni, campo profughi informale
Idomeni, campo profughi informale

E’ l’inizio del caos in terra ellenica, il sorgere dell’accampamento informale di Idomeni e di una moltitudine di settlement satellite. Senza più aver possibilità di proseguire, le tende dei migranti che un tempo si fermavano solo qualche notte, poche ore per riprendere fiato, diventano, da una parte, il simbolo della cinica indifferenza dei nazionalismi occidentali, dall’altra del timore di Bruxelles di ulteriori attacchi alla propria fortezza.

Sgombero di un accampamento informale nei pressi di Salonicco
Sgombero di un accampamento informale nei pressi di Salonicco

Nel febbraio del 2016 la Macedonia inizia ad intermittenza le prove tecniche di chiusura totale della frontiera, consentendo l’entrata a sole 580 persone22.
Il 9 marzo, a seguito della decisione di Slovenia, Serbia e Ungheria di chiudere le proprie frontiere23, anche la Macedonia il 9 marzo chiude definitivamente ogni passaggio ai richiedenti asilo. Come in un imbuto in cui, nonostante sia stato ostruito il fondo, si continua a versare acqua, la Grecia diventa in pochissimo il più grande campo profughi d’Europa. Il flusso migratorio proveniente dalla Turchia non accenna infatti ad arrestarsi e coloro che arrivano restano bloccati al confine macedone senza riuscire ad uscire dalla territorio ellenico.
Gli stati membri dell’UE, nel frattempo, lavorano ad una soluzione rapida ed efficace.

PARTE II – L’inizio del processo di delocalizzazione dei diritti degli esseri umani e di esternalizzazione delle frontiere europee: l’accordo stipulato dall’Unione Europea con la Turchia

La risposta alla “crisi greca” arriva il 18 marzo del 2016 quando, a seguito dell’incontro tra i membri del Consiglio Europeo e la controparte turca, viene raggiunto un accordo sulla gestione del flusso irregolare di migranti diretti verso l’Europa24. Un’intesa largamente contestata che punta ad esternalizzare l’ingente richiesta di protezione internazionale dei migranti provenienti dal Medio Oriente, al fine di delocalizzare il “problema” con una soluzione tanto radicale quanto pericolosa in termini di violazione del diritto comunitario e internazionale.

2.1 Gli impegni assunti dalla Turchia

A) Il blocco del flusso migratorio proveniente dal medio oriente e diretto in Europa.

Piccola imbarcazione di migranti diretti verso l'isola greca di Lesvos
Piccola imbarcazione di migranti diretti verso l’isola greca di Lesvos

I termini dell’accordo sanciscono l’impegno della Turchia a bloccare il flusso migratorio che, transitando dalla Grecia, si dirige verso l’Europa occidentale adottando “qualsiasi misura necessaria per evitare nuove rotte marittime o terrestri di migrazione irregolare dalla Turchia all’UE” e collaborando “con i paesi vicini nonché con l’UE stessa a tale scopo 25”.
Per fare ciò Erdogan rafforza in primis i propri confini terrestri a sud est, continuando la costruzione di un muro, che impedisca ai siriani in fuga dal conflitto di entrare in territorio turco, alto tre metri, e lungo 800 km la cui costruzione è terminata nel 201726. Lungo i pochi chilometri non protetti dal muro, il confine è difeso da fossati e recinti presidiati ventiquattro ore al giorno con l’ausilio di telecamere e droni27.

Le massicce misure di difesa dell’esercito turco a Oncupinar per impedire l’ingresso ai profughi siriani nel paese
Le massicce misure di difesa dell’esercito turco a Oncupinar per impedire l’ingresso ai profughi siriani nel paese

Nel silenzio internazionale dei media, negli ultimi anni numerose centinaia di richiedenti asilo sono stati trucidati dai militari turchi mentre tentavano di entrare “illegalmente” in Turchia superando il confine siriano28. Tale modalità omicida di dissuasione è documentata dagli osservatori internazionali come una prassi adottata dai militari turchi almeno dall’agosto del 2015, che ha causato sino ad oggi un numero di morti stimati non inferiore alle 400 persone, di cui il 20% minorenni29.

Dati Ministero dell’Interno Turchia
Dati Ministero dell’Interno Turchia

Relativamente agli arrestati per ingresso o soggiorno irregolare, i dati del Ministero dell’Interno turco parlano di centinaia di migliaia di migranti, con un trend in costante aumento nell’ultimo quadriennio (+211% dal 2014 al 201830), che coinvolge soprattutto la popolazione siriana, seguita da quella afghana, pakistana e irachena. Un recente studio, indicava più di 250.000 casi di respingimenti diretti e illegali operati alla frontiera siriana durante il solo anno del 201731.
In parallelo, la costruzione di un altro muro la cui fine dei lavori è prevista per la primavera del 2019, “difenderà” 144 dei 499 km del confine con l’Iran32.

E’ ormai difficile entrare in questo paese”. Fadi scuote la testa, mentre sua moglie Samar si sistema sulla sedia aggiustandosi l’abito scuro che le copre il corpo dal collo fin sotto le caviglie.
Non si può più passare da questa parte33. La frontiera è controllata giorno e notte e il muro fa il resto. Occorre avere delle buone conoscenze tra i militari turchi che controllano il confine e abbastanza denaro da riuscire a pagare il loro silenzio”.
La zona più ad est è piena di mine, di lì si passa solo con il mulo”, interviene anche Khaled. Ha poco più di vent’anni e adesso lavora come interprete. “Sono arrivato solo io, i miei genitori e mia sorella più piccola sono rimasti nelle campagne nei pressi di Aleppo. Ho viaggiato per tutto il tempo insieme ad una famiglia che abitava nel mio stesso quartiere. Seguivamo il mulo per essere sicuri di non pestare le mine34, da dove lui passava, noi passavamo”.

In secondo luogo Erdogan incrementa esponenzialmente i controlli lungo i chilometri di costa antistante le isole elleniche. Il blocco navale viene supportato da imbarcazioni della NATO35 che, navigando in acque internazionali, allertano la guardia costiera turca nel momento in cui avvistano imbarcazioni che trasportano migranti affinché li obblighino a ritornare nei porti turchi.
Allo stesso tempo, viene denunciata l’attività illegittima di Frontex che navigando in acque territoriali greche, fermerebbe i natanti dei migranti per riconsegnarli, minacciandoli con le armi, alle navi della Guardia Costiera turca36.

B) Le riammissioni in Turchia.

Mi hanno riportato in Pakistan, sono a Quetta. Ahmad è rimasto in Grecia, ha detto che era un minorenne e l’hanno fatto restare. Io ho sbagliato tutto, ho detto che avevo già compiuto i 18 anni“.
La connessione Skype va e viene, le immagini che saltano mostrano solo un locale affollato.
Non ho presentato domanda di asilo perché una ragazza di [Praxis] mi ha detto che c’era tempo, che potevo aspettare e sarebbe andato tutto bene. E invece eccomi qui“.
Ahmad era tra il primo gruppo di persone ad essere deportato in Turchia.
Ho sperato che non stesse succedendo davvero, e invece ci hanno picchiato e costretti a salire su una nave diretta di nuovo in Turchia senza sapere neanche il perché. Nel carcere turco ci hanno continuato a picchiare.
Mi hanno dato la possibilità di fare solo una telefonata, dopo avermi chiesto dove dovevano riportarmi. Io sono un hazara e in Afghanistan non potevo tornare, così hanno pensato bene di spedirmi in Pakistan
37“.

La trave portante dell’accordo prevede che tutti coloro che riescono, nonostante tali misure di militarizzazione dei confini, a raggiungere la Grecia dopo il 20 marzo e che “non faranno domanda d’asilo o la cui domanda sia ritenuta infondata o non ammissibile ai sensi della direttiva procedure” vengano “rimpatriati in Turchia 38”.

I migranti economici.
La riammissione coinvolge quindi tutti i migranti che, giunti irregolarmente sul suolo greco, non presentano domanda di asilo e vengono pertanto considerati migranti economici irregolari.

I richiedenti asilo.
La riammissione forzata viene ulteriormente prevista per chiunque – ad eccezione dei vulnerabili – transitato dalla Turchia sia giunto in Grecia presentando una domanda di asilo che è stata ritenuta infondata o inammissibile.
Su questo secondo concetto – di inammissibilità della domanda – si costruisce un meccanismo che fa sì che le richieste di asilo presentate in Grecia vengano esaminate con una procedura accelerata che non prevede una loro valutazione nel merito. Accertato che il richiedente è transitato dalla Turchia, infatti, la sua domanda in applicazione dell’art. 33 della Direttiva 2013/32/CE39 viene ritenuta inammissibile. Ciò in virtù del fatto che la Turchia viene considerata da adesso in poi un paese terzo sicuro e il paese in cui pertanto il richiedente avrebbe dovuto richiedere protezione internazionale. Unica eccezione resta la possibilità per il richiedente asilo di riuscire a dimostrare in questa fase preliminare, che la Turchia non sia per lui un paese sicuro.
A dare maggiore vigore all’accordo, è la stessa Grecia che il 3 aprile del 2016 emana la legge n. 4375 introducendo un ferreo meccanismo di valutazione rapida della domanda che si basa sul mero accertamento della sua ammissibilità (valutando se il richiedente sia o meno passato dalla Turchia) senza entrare nel merito della richiesta.
Ulteriori modifiche sono in cantiere per mano del Governo greco che “sta lavorando a una revisione della legislazione in materia di asilo in Grecia, con modifiche […] che potrebbero contribuire a ridurre i ritardi […] e prevedere scadenze più stringenti per una causa dinanzi all’Alta Corte amministrativa e per l’esame delle domande successive40“.

Le prime riammissioni degli irregolari arrivati in Grecia dopo il 20 marzo del 2016 (di coloro che non hanno presentato domanda di asilo e di coloro che hanno presentato domanda di asilo che è stata tuttavia ritenuta infondata o inammissibile) vengono eseguite a partire dal 4 aprile del 201641, nell’ambito dell’accordo di riammissione bilaterale preesistente tra la Grecia e la Turchia del 201242. A partire dal 1° giugno del 2016, le riammissioni vengono invece effettuate nell’ambito dell’accordo di riammissione precedentemente stipulato dall’Unione Europea con la Turchia nel 201443 – la cui entrata in vigore è anticipata ad hoc dal Consiglio44 rispetto a quanto originariamente previsto (1° ottobre del 2017) – che impegna la Turchia a consentire la riammissione di “tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno” in Grecia, e che “sono entrate irregolarmente […] dopo aver soggiornato nel territorio della Turchia o esservi transitate” .

Un’analisi effettuata dall’UNHCR sulle persone riammesse dall’aprile del 2016 al 30 settembre del 2018 in virtù dell’accordo UE-Turchia, evidenzia che la maggioranza di coloro che sono stati costretti a tornare in Turchia sono uomini (91%), seguiti da una bassa percentuale di bambini (5%) e di donne (4%), per lo più di nazionalità pachistana (il 38%), quindi dai siriani (19%), algerini (11%), afgani (6%), bangladesi (6%), iracheni (4%), marocchini (3%), iraniani (3%), egiziani (1%), nigeriani (1%)45. Il 28% non aveva espresso la propria volontà di chiedere asilo, il 6% ha ritirato la propria volontà di presentare domanda di asilo e il 13% ha ritirato la richiesta di asilo, il 2% aveva ricevuto una decisione negativa sulla domanda di asilo in 1a istanza e il 37% in 2a istanza.

Analisi delle ragioni delle riammissioni da aprile 2016 al 30 settembre 2018 dei riammessi in virtù dell’accordo bilaterale UE-Turchia. Dati: UNHCR
Analisi delle ragioni delle riammissioni da aprile 2016 al 30 settembre 2018 dei riammessi in virtù dell’accordo bilaterale UE-Turchia. Dati: UNHCR

2.2 Do ut des

E in cambio? Quale è stato il prezzo che i governi europei hanno pagato nel delegare al sultano la gestione dell’emergenza?
La U.E. promette innanzitutto il resettlemnet della metà dei siriani riammessi in Turchia: per ogni siriano deportato dalla Grecia, uno sarà ricollocato in un paese membro con un limite iniziale di 72.000 posti per il 2016. Tralasciando il fatto che allo stato attuale solo 16.705 siriani siano stati ricollocati (dal 4 aprile del 2016 al 4 ottobre del 201846), tale meccanismo presenta dei forti profili di illegittimità poiché differenzia tra nazionalità dei richiedenti asilo creando di fatto rifugiati di serie A e rifugiati di serie B. Inoltre permettendo la ricollocazione dalla Turchia dei soli siriani, vengono esclusi proprio tutti coloro che a differenza loro non godono del regime di protezione temporanea.

Dati al febbraio 2018. Fonte: European Agenda of Migration
Dati al febbraio 2018. Fonte: European Agenda of Migration

I governi dei paesi europei si impegnano, inoltre, ad incrementare notevolmente il finanziamento europeo di sostegno all’accoglienza dei rifugiati in Turchia47, con un versamento complessivo di 6 miliardi di euro48.
A ciò si aggiunge la ripresa delle trattative per l’ingresso della Turchia nell’Unione Europea e l’impegno per una rapida liberalizzazione dei visti.

Il finanziamento UE dei controlli dei confini49.

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Un’indagine condotta da Politiken e Dainwatch, in collaborazione con European Investigative Collaborations EIC e The Black Sea, approfondita ulteriormente dallo Spiegel, ha dimostrato che l’Unione Europea ha aiutato la Turchia, nella sua scellerata violenta azione di pattugliamento dei confini mirata al contrasto del flusso migratorio, con un finanziamento di oltre 80 milioni di euro per l’acquisto di armi e sistemi di sorveglianza e difesa.
I primi 35,6 milioni di euro sono stati trasferiti da Bruxelles alla società turca Otokar per l’acquisto di 82 veicoli militari corazzati che adesso vengono utilizzati nel pattugliamento del confine siriano.
Ulteriori 50 veicoli pesantemente blindati sono stati finanziati interamente dalla UE per pattugliare il confine turco-greco. La gara, del valore di circa 29,6 milioni di euro, è stata vinta dalla società Aselsan (di proprietà per l’84% dell’esercito turco) che ha fornito tecnologia ed elettronica mentre i veicoli veri e propri sono della HIZIR, il cui proprietario è un ex parlamentare del partito dell’AKP di Erdogan.
Infine per la difesa del mar Egeo e impedire gli arrivi via mare in Grecia, la UE ha versato un’ulteriore ingente somma all’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni (OIM), che ha impiegato tale denaro acquistando per 17,9 milioni di euro sei guardacoste classe SAR per la Guardia Costiera Turca dalla società olandese Damen Shipyards50.

PARTE III – Le maggiori criticità di un accordo a tutti i costi

3.1 Principi comunitari e gli obblighi degli Stati Membri

Nel “progress report” dell’Agenda Europea sulla Migrazione del marzo del 201851 prodotto dalla Commissione Europea viene affermato che “procedure di asilo accelerate sono indispensabili per aumentare il ritmo dei rimpatri in Turchia“, e che nel dare ulteriore seguito all’accordo “le autorità greche dovrebbero accelerare l’attuazione dei rimpatri in Turchia, in particolare introducendo modifiche alla legislazione greca e finalizzando accordi con l’EASO per consentire operazioni efficaci in Grecia e un sostegno ulteriore alle Commissioni di Appello“.
Quanto si legge è solo la naturale conseguenza della politica adottata dai governi dell’Unione di esternalizzazione dei propri confini, che ha portato a delegare a paesi terzi di dubbia sicurezza in termini di rispetto dei diritti dell’uomo, la responsabilità della salvezza o della morte di migliaia di uomini e donne.
Il leitmotiv dell’ultimo quadriennio è stata l’accesa diatriba tra quanto proposto, e più volte attuato, dai capi di stato mediante accordi bilaterali per il rimpatrio dei richiedenti asilo che cercavano di raggiungere le coste dell’Europa, da una parte, e le pronunce della CEDU, dall’altra, che continuano a ricordare il rispetto delle norme internazionali e comunitarie sull’effettivo accesso alla protezione internazionale, in particolare in merito al divieto di non refoulment e di respingimento verso paesi di origine o di transito non sicuri.

3.1.1 Violazione del divieto di non refoulement da parte della Grecia

Dietro una formulazione così vaga dell’accordo in questione, che prevede la riammissione per coloro che transitando dalla Turchia e arrivando in Grecia non hanno fatto domanda di asilo o per coloro che l’hanno presentata ma è stata rigettata o ritenuta inammissibile, si nasconde il concreto pericolo di una violazione del principio del non refoulement che prevede il divieto di espellere o respingere “in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche52”. Tale minaccia include anche la possibilità dei c.d. “rimpatri indiretti” – ossia che il paese ricevente disponga a sua volta un rimpatrio verso un altro paese terzo non sicuro, di solito quello di nascita (es. una volta riammessi in Turchia, il richiedente viene espulso verso il Pakistan) – stabilendo l’onere per il paese che effettua il respingimento di valutare che il paese ricevente non esponga il richiedente al pericolo di ulteriori espulsioni verso altri paesi terzi non sicuri53.
Per perseguire il principio universale di tutela della vita umana54, tale divieto si applica anche a coloro che hanno avuto negata la loro domanda di asilo o che non hanno mai presentato la domanda.
Particolare attenzione deve essere posta all’esame con cui deve essere indagata la possibilità che il paese da cui è transitato il richiedente sia o meno per lui sicuro. In tal senso, sono emerse notevoli criticità in merito all’esame della domanda in Grecia in cui viene accertato dall’European Asylum Support Office (EASO)55, in modo celere e superficiale, se il richiedente abbia delle valide ragioni per ritenere la Turchia un paese per lui non sicuro. Ad eccezioni di rari casi, il parere espresso da tale autorità è stato nella maggior parte delle volte di inammissibilità che ha comportato poi l’espulsione56. E’ bene ricordare in tal senso che secondo la costante giurisprudenza europea57, è da considerarsi espulsione collettiva quella effettuata nei confronti dei richiedenti senza che sia stato compiuto un esame approfondito e accurato di ogni singola situazione individuale.

3.1.2 Inammissibilità di una domanda, la normativa comunitaria a riguardo

Più in particolare, l’art. 33 della Direttiva 2013/32/CE58 sancisce effettivamente la possibilità di dichiarare inammissibile la domanda di asilo che rivela, dopo un attento esame individuale, che una persona possa essere riammesso in un paese definibile “di primo asilo” o “terzo sicuro”, nozioni specificate nella stessa direttiva che prevedono tuttavia alti e dettagliati standard di sicurezza che il paese terzo in questione deve dimostrare di possedere. Nel caso “di primo asilo”, dimostrare quindi che colui che sarà riammesso “sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, ovvero goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non-refoulement»59”. Nel caso di “paese terzo sicuro” di non subire “minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale ,[…] il rischio di danno grave definito nella direttiva 2011/95/UE“, e che sia “ rispettato il principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra ; d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra60”.
Chiude inoltre il cerchio di garanzie, l’obbligo sancito dalla Direttiva di esaminare singolarmente la domanda di asilo per assicurarsi che tali concetti possano essere applicabili al caso concreto e la garanzia del diritto di impugnare la decisione. Il concetto è ribadito più volte anche dalla stessa giurisprudenza europea che sottolinea come l’espulsione di un gruppo di stranieri può avvenire solo ed esclusivamente dopo una valutazione attenta dei singoli casi specifici di ogni membro del gruppo61.

Alla luce di quanto appena detto, la domanda da porsi è se davvero la Turchia possa essere considerata un paese terzo sicuro o paese di primo asilo, soddisfacendo le garanzie minime di sicurezza – tra cui, la possibilità concreta di presentare domanda di asilo, se la protezione accordata sia adeguata agli standard minimi richiesti e se non vi è il pericolo di essere ulteriormente respinti verso paesi in cui è in rischio l’incolumità di detta persona – oppure le riammissioni in questione violino la norma comunitaria precedentemente richiamata e il principio di non refoulement.

3.2 La Turchia: un Paese terzo sicuro e in linea con gli standard di tutela internazionale dei diritti dell’uomo?

Nonostante i passi in avanti compiuti, anche a seguito della richiesta di entrare a far parte dell’Unione Europea, la Turchia oggi non può in alcun modo considerarsi un paese sicuro.

Rejanli, Turchia. L'istruzione dei bambini siriani orfani è garantita dalle sole associazioni di volontariato.
Rejanli, Turchia. L’istruzione dei bambini siriani orfani è garantita dalle sole associazioni di volontariato.

La deriva autoritaria intrapresa dal paese nell’ultimo decennio, connotata da una maggiore violenza e repressione generalizzata a seguito degli scontri di piazza Taksim62, ha raggiunto il suo apice all’indomani del presunto golpe del 15 luglio del 201663. A partire da quella notte di violenti scontri, sono seguite dispotiche e violente rappresaglie nei confronti di tutti gli oppositori politici e dissidenti dell’attuale presidente Erdogan, il quale ha trasformato la Turchia in quella che viene oggi soprannominata “la più grande prigione per giornalisti al mondo64.
A ciò si aggiunga la storica guerra asimmetrica e senza sconti mossa al popolo curdo che si protrae ormai dalla fine degli anni ‘80 e che ha causato nel solo ultimo triennio la morte di oltre 2.300 militanti curdi e di 700 civili65.

Gaziantep, Turchia. Bambini a lavoro nelle fabbriche tessili.
Gaziantep, Turchia. Bambini a lavoro nelle fabbriche tessili.

In tal senso, nel voler considerare la Turchia un paese sicuro sono alquanto singolari i dati che riguardano coloro che sono fuggiti dal regime per chiedere asilo in Europa66: negli anni 2014 e 2015 erano rispettivamente 4.415 e 4.180. All’indomani del colpo di stato, con un accordo stipulato con l’Unione Europea ancora caldo, che si fonda sull’assunto che il paese possa essere considerato un paese terzo sicuro, le domande crescono esponenzialmente arrivando a 10.105 nel 2016 e 14.655 l’anno successivo67. Sempre nel biennio 2015/2016 la Turchia è entrata di prepotenza tra i primi 30 paesi terzi da cui gli Stati membri dell’UE hanno ricevuto domanda di protezione internazionale68.
Ancora, per comprendere meglio la forzatura dell’accordo e la connivenza dei governi europei nei confronti di quello che viene oggi definito il “regime turco” al solo fine di fermare fuori le porte dell’occidente il flusso migratorio, basti pensare che al momento della sua firma erano solo dodici i Paesi europei che si erano dotati di un elenco di paesi terzi da ritenere sicuri e che, tra questi, solo la Bulgaria considerava la Turchia un paese terzo sicuro! (la Grecia non aveva nemmeno una sua lista)69.

C’è da chiedersi pertanto quale tipo di protezione possa offrire un paese con delle così gravi disfunzionalità nell’esercizio della sua democrazia interna. Un governo che non riesce a garantire il rispetto dei principi fondamentali al suo popolo, che tipo di garanzie può offrire ad un richiedente asilo?
I molteplici osservatori internazionali hanno ripetutamente evidenziato tali criticità, sottolineando inoltre come ad oggi la possibilità di ottenere l’asilo non sia nemmeno sempre scontata e la normativa interna crei dei pesanti squilibri tra le differenti nazionalità di provenienza dei richiedenti distinguendo tra rifugiati di serie A e di serie B.
Ad oggi, per coloro che non sono siriani e intendono presentare domanda di asilo, la situazione che si presenta è drammatica a causa dell’incapacità delle autorità di gestire il carico di domande70 e delle limitazioni di un sistema che non assicura le garanzie procedurali minime.
Gravissime lacune si registrano anche in merito agli standard qualitativi dell’ accoglienza71, il cui sistema è ancora oggi accessibile praticamente ai soli siriani – escludendo di fatto tutti i profughi di altre nazionalità che si trovano in Turchia – e solo per un numero estremamente ristretto di loro, il 6%.
L’assenza di una governance dell’emergenza, pone serie criticità in merito alla possibilità di usufruire dei servizi più essenziali, quali l’assistenza sanitaria72 o l’istruzione scolastica, obbligando inoltre i richiedenti asilo all’entrata nel vortice del lavoro nero per ottenere il denaro sufficiente per l’affitto di una casa73.

Gaziantep, Turchia. Sfruttamento lavorativo dei bambini siriani.
Gaziantep, Turchia. Sfruttamento lavorativo dei bambini siriani.

3.2.1 Il sistema di protezione internazionale in Turchia

La mia famiglia è curda. Veniamo dall’Iraq”. Idris scandisce in modo fiero la parola “curdo”.
E’ una settimana talmente calda a Ventimiglia che sotto il ponte, accampamento informale per chi è in attesa di superare la frontiera, stanotte ci sono visibilmente più persone74. Prima di accompagnarlo in Chiesa, dove troverà rifugio e, nonostante l’ora, un pasto caldo per lui, sua moglie e i suoi figli, mi chiede di accendere una sigaretta.
Andrà via già domattina all’alba, di lui non resterà altro ricordo che un pezzo di carta con un timbro e un numero che gli è stato consegnato a Istanbul per imbarcarsi su una nave diretta verso l’Italia.
Avevo denaro sufficiente per superare il confine insieme alla mia famiglia. Sono arrivato velocemente a Sanlurfa dove abbiamo vissuto per strada per alcuni giorni. Sapevo di dovermi dirigere verso Istanbul, avevo degli amici lì che mi avrebbero aiutato. Qualcosa però è andato male e ci abbiamo messo molto più tempo per andarcene dalla città. Una sera, mentre stavamo dormendo vicino la stazione, la polizia ci ha chiesto i documenti. Ci hanno chiesto di seguirli presso una stazione di polizia. La polizia turca ci ha tenuti prigionieri per oltre 3 settimane, me, mia moglie e i miei due figli piccoli di tre mesi uno e un anno e mezzo l’altro”.

La riserva geografica della Convenzione di Ginevra.

Qualunque individuo, indipendentemente dalla sua cittadinanza, può presentare domanda di protezione internazionale in Turchia? La risposta è no.
La Turchia ha infatti ratificato75 la sola Convenzione di Ginevra per i Rifugiati del 195176 – che era applicabile ai soli avvenimenti verificatisi antecedentemente al 195177. e accettandola con la cosiddetta limitazione o “riserva geografica – senza invece mai aderire al successivo “Protocollo relativo allo status di rifugiato” del 196778, che rimuoveva ogni limitazione geografica e temporale79.
Ciò rende la Turchia di fatto esente da qualsiasi obbligo verso cittadini non europei che arrivino nel paese per chiedere asilo.

Refugee, Conditional refugee, subsidiary protection e temporary protection .
Per quanto appena detto, il sistema di protezione internazionale in Turchia80 oggi regolato dalla “Law of foreigners and international protection81”, seppur con una struttura che ricorda molto il modello europeo presenta profonde differenze rispetto al sistema comunitario europeo e dei suoi paesi membri82.
Lo status di refugee è garantito, nel rispetto degli impegni assunti con la ratifica della Convenzione di Ginevra (con le limitazioni per riserva geografica), ai cittadini – che hanno la ragionevole paura di poter essere perseguitati nel loro paese per ragioni di razza o di religione, per appartenenza a una determinata classe sociale o per le loro idee politiche – dei soli paesi europei83. A tali persone viene garantito un permesso di lungo termine per restare in Turchia.

Coloro che soffrono il medesimo rischio, ma che tuttavia provengono da paesi non appartenenti all’Unione Europea possono ricevere il permesso di “ conditional refugee 84”. Queste persone non hanno accesso a molti dei servizi garantiti invece ai rifugiati e hanno bisogno di un permesso specifico per poter lavorare. Tali limitazioni sono poste in ragione del fatto che la loro permanenza in Turchia è temporanea ed è permessa fin quando, dopo aver presentato domanda presso un ufficio dell’UNHCR, non verranno ricollocati presso un paese terzo.

Una “ subsidiary protection [[Art. 63 della Legge n. 6458 recante “Law of foreigners and international protection”: “A foreigner or a stateless person, who neither could be qualified as a refugee nor as a conditional refugee, shall nevertheless be granted subsidiary protection upon the status determination because if returned to the country of origin or country of [former] habitual residence would: a) be sentenced to death or face the execution of the death penalty; b) face torture or inhuman or degrading treatment or punishment; c) face serious threat to himself or herself by reason of indiscriminate violence in situations of international or nationwide armed conflict; and therefore is unable or for the reason of such threat is unwilling, to avail himself or herself of the protection of his country of origin or country of [former] habitual residence.”]]” è poi riconosciuta a stranieri o apolidi che non rientrano nella categoria di refugee o di conditional refugee, ma che se tornassero nel loro paese rischierebbero di essere condannati a morte, subire torture o rischiare la propria incolumità a causa di conflitti armati.

Accanto a tali tre forme di protezione internazionale85, per una decisione del Ministro dell’Interno, tutti i siriani che cominciarono ad arrivare successivamente al 28 aprile del 2011 iniziarono a beneficiare di quello che nel 201486 sarà formalizzato nello status di “ temporary protection 87”. Tale forma di protezione88 è ad oggi concessa quasi esclusivamente ai soli siriani[[Regolamento del 22 ottobre del 2014 recante “Temporary protection regulation”, disposizioni transitorie: “Provisional article 1: “(1) The citizens of the Syrian Arab Republic, stateless persons and refugees who have arrived at or crossed our borders coming from Syrian Arab Republic as part of a mass influx or individually for temporary protection purposes due to the events that have taken place in Syrian Arab Republic since 28 April 2011 shall be covered under temporary protection, even if they have filed an application for international protection. Individual applications for international protection shall not be processed during the implementation of temporary protection. (2) Those among the foreigners covered under paragraph (1), who filed international protection application prior to 28 April 2011, shall be covered under temporary protection upon their request. (3) Those who have obtained residence permits after 28 April 2011 but whose residence permits were not extended or were cancelled and those who have requested protection at the end of the duration of their visas or visa exemption period shall be covered under temporary protection without prejudice to provisions under Article 8. General provisions shall apply to those among these [foreigners] who do not request protection. (4) Identification documents issued prior to the entry into force date of this Regulation shall substitute temporary protection identification documents until the issuance of the temporary protection identification documents laid down in Article 22. Foreigner identification number may be issued to the holders of this document under the Law No. 5490. (5) Proceedings for entry into our country from Syria or exit from our country to Syria by third country nationals, excluding the foreigners covered under paragraph (1), shall be conducted at the border gates and in the framework of general provisions”.]], soprannominati “guest”, ospiti. La normativa prevede infatti che possano godere della protezione temporanea tutti coloro che sono stati costretti a lasciare il loro paese, senza avere la possibilità di farvi ritorno, che “sono arrivati o hanno attraversato i confini della Turchia con un flusso massiccio” in cerca di “una protezione temporanea e immediata” e “le cui richieste di protezione internazionale non possono essere prese in base a una valutazione individuale89“.

Coloro che vogliono presentare domanda di protezione internazionale90 devono rivolgersi presso la Provincial Directorate of Migration Management (P.D.M.M.) della provincia in cui si trovano.
Nonostante sia il D.G.M.M. il responsabile per tutte le decisioni di protezione internazionale prese sia a livello centrale sia dai P.D.M.M., nella pratica sono diversi gli attori impegnati. Nello specifico, anche a fronte dell’iniziale impreparazione dei funzionari governativi e della carenza di risorse, le prime fasi procedurali (registrazione e primo colloquio di registrazione) competono all’UNHCR91, che ha sinora formato e supportato il personale governativo, e al suo partner la Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (A.S.A.M.)92, mentre il colloquio relativo al merito della domanda e la relativa decisione sono di esclusiva competenza delle P.D.M.M..
I richiedenti protezione internazionale hanno il diritto a restare sul territorio93, e l’obbligo di vivere in province designate (per i siriani nel distretto dove sono stati registrati per la prima volta), durante tutta la procedura fatta eccezione per il richiedente che appartenga o abbia relazioni con gruppi terroristici o criminali, oppure sia una minaccia per l’ordine o la salute pubblica94.

3.2.2 I respingimenti collettivi operati dalla Turchia

Neanche il principio, richiamato precedentemente, del c.d. divieto di “respingimento indiretto” (vedi § 3.1.1) può ritenersi in alcun modo soddisfatto.
Nonostante infatti la Turchia abbia codificato sulla carta la regola del non refoulment, stabilendo che “nessuno deve essere restituito ad un luogo in cui può essere sottoposto a tortura, a pene o trattamenti inumani o degradanti o, laddove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica95” (integrando la protezione con le garanzie previste dalla protezione sussidiaria), la denuncia degli osservatori internazionali e le testimonianze degli stessi migranti raccontano tutt’altro.

Oncupinar, valico di frontiera turco. Donne siriane fermate per verificare la regolarità del loro ingresso.
Oncupinar, valico di frontiera turco. Donne siriane fermate per verificare la regolarità del loro ingresso.

In tal senso, si sottolinea in primis la tragica prassi della Turchia di rimpatriare i migranti che sono stati riammessi dalla Grecia (o che già si trovavano in Turchia), soprattutto coloro che provengono dall’Afghanistan96 e dal Pakistan97, nonostante il gravissimo rischio per la loro incolumità che correrebbero nei paesi di origine. D’altronde, la velocità con cui avvengono tali riammissioni e l’altissimo numero di coloro che le subiscono, permette di sostenere che non avvenga a monte un’esauriente (o nessuna!) analisi personale del rischio concreto a cui quest’ultimi vengono sottoposti98.
In secondo luogo si sottolinea la violenza delle procedure adottate dalle forze di polizia e dai militari preposti al controllo dei confini (vedi § 2.1.1), che continuano deliberatamente ad aprire il fuoco sulla popolazione inerme in fuga dalla Siria mentre cercavano di entrare in Turchia.
Da ultimo, recenti inchieste hanno portato alla luce l’ulteriore pratica del governo di intercettare i migranti in fuga ormai arrivati nelle città turche di confine, arrestarli ed espellerli in modo del tutto arbitrario in Siria99.

PARTE IV – Gli effetti dell’accordo sul flusso migratorio

4.1 Il decremento degli arrivi via mare durante il biennio 2016-2017

L’accordo è lo scacco matto al flusso migratorio che ha fatto registrare immediatamente un netto crollo negli arrivi via mare fino a toccare il punto più basso nel giugno del 2016 con 1.554 arrivi via mare registrati. Complessivamente, con 173.450 arrivi nel 2016 rispetto ai 856.723 dell’anno precedente, il decremento è del 79,5%.
Il 2017 registra un ulteriore calo negli arrivi in Grecia (29.718), con un decremento del 82,87% rispetto al 2016 e del 96,53% rispetto al 2015100.

4.2 L’altalena del flusso durante il biennio

Profughi siriani a bordo di una piccola imbarcazione diretta verso l’isola di Lesvos.
Profughi siriani a bordo di una piccola imbarcazione diretta verso l’isola di Lesvos.

Nonostante l’evidente strozzatura e il calo netto del numero di arrivi rispetto agli anni precedenti, il flusso migratorio ha disegnato dal 2016 ad oggi una
curva decisamente altalenante.

Nel brevissimo periodo, tra il mese di marzo e quello di aprile del 2016, si è assistito ad un crollo netto negli arrivi del 87,82%. A fronte di una momentanea linearità che nel trimestre successivo (maggio, giugno e luglio 2016) si stabilizza su una media di arrivi di circa 1.700 persone, nel mese di agosto un nuovo picco di arrivi registra oltre 3.400 entrate in territorio ellenico (con un andamento simile durante i mesi di settembre e ottobre).
Tale fenomeno probabilmente è riconducibile in questo caso all’instabilità politica interna della Turchia. Immediatamente dopo il colpo di stato di luglio, si è evidenziato infatti un particolare incremento di arrivi in Grecia dovuti quasi certamente alla difficoltà del sultano, in tale momento storico, del controllo dei propri confini. Occorrerà aspettare il mese di novembre per tornare sotto i 2.000 ingressi e quello di dicembre per tornare ai numeri di maggio.

Anche durante il 2017 è stato registrato un andamento discontinuo con un picco considerevole negli arrivi nei mesi compresi tra agosto e novembre. In questo caso l’eterogeneità nel numero delle entrate è da ricondursi ad una precisa strategia politica del governo turco. Un modo efficace e silenzioso di mostrare i muscoli, a fronte delle accuse mosse da alcuni governi europei che continuano, seppur ormai con voce decisamente flebile, ad accusare Erdogan di continuare ad adottare misure fortemente antidemocratiche.
Particolarmente significativi sono gli episodi di tensione che hanno esacerbato i rapporti tra la Germania e la Turchia sin dal luglio del 2017, quando il ministro degli esteri tedesco Gabriel mise in guardia le proprie aziende nell’investire in Turchia. La risposta del Governo turco fu la richiesta di estradizione di oltre 400 cittadini turchi accusati di essere connessi al colpo di stato, accompagnata dall’arresto di dieci cittadini tedeschi accusati anch’essi di essere implicati nel tentativo di golpe. Nel periodo immediatamente successivo, ulteriori dichiarazioni di Merkel – che la Germania avrebbe posto il veto ad ogni aggiornamento degli accordi doganali tra la Turchia e la U.E. fin quando non ci sarebbero stati dei progressi in termini di tutela dei diritti umani da parte del presidente Erdogan – e di Gabriel – che “il governo turco e Erdogan si stanno velocemente allontanando da tutto ciò che l’Europa sostiene e difende” -, hanno nuovamente fatto seguito alle minacce più o meno velate di Erdogan di non rispettare l’accordo stipulato e aprire le porte all’immigrazione.
Durate tali mesi convulsi gli arrivi via mare sono saliti in numero sino a toccare le 3.500 unità in agosto e le oltre 4.800 in settembre.

4.3 La situazione attuale. I primi sette mesi del 2018

Durante i primi sette mesi del 2018 si è registrato in Grecia un incremento complessivo di arrivi (attraversamento delle frontiere sia terrestre che marittima) del 88% rispetto all’anno precedente101, con una crescita del 41% di quelli via mare102.
La popolazione migrante sbarcata sulle coste elleniche è per lo più proveniente dalla Siria (35%), dall’Iraq (21%), dall’Afghanistan (15%), dal Congo (5%) e dal Camerun (4%)103.

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La demografia del flusso mostra l’alto tasso di vulnerabilità di chi arriva, per lo più nuclei familiari. A differenza dell’immigrazione che coinvolge la Spagna e l’Italia, la cui percentuale di maschi adulti supera il 70%, i richiedenti che giungono sulle coste elleniche sono infatti per il 24% donne e per il 36% minori (di cui circa 1 su 7 è un minore straniero non accompagnato104 e solo per il 40% uomini.
La maggior parte dei migranti è sbarcata sulle isole del Dodecaneso (2.178), a Samos (3.234) e a Lesvos (8.550).

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4.4 Le isole lager

I continui arrivi nelle isole dell’Egeo e il lento ritmo dei rimpatri sono fonte di continue pressioni sulla capacità di ricezione degli Hotspot”.
Il sistema architettato da governi dell’Unione regge, ma solo a metà. Infatti, anche a causa dei rapporti sempre più tesi tra i diversi paesi comunitari e la Turchia – cui seguono le ripetute minacce da parte di quest’ultima di sospendere i trasferimenti e aprire le proprie porte a tre milioni di migranti verso l’Europa -, alla diminuzione degli arrivi sulle isole elleniche non corrisponde tuttavia un numero sufficiente di riammissioni. Dall’aprile del 2016 fino all’aprile del 2018, a fronte dei 57.450 arrivi sulle isole successivi alla stipula dell’accordo, sono stati forzati a rientrare in Turchia in totale “solo” 2.164 persone105 (in forze di entrambi gli accordi di riammissione106).
Se da una parte l’accordo permette di alleggerire la pressione migratoria in Grecia sulla terraferma (pur restando bloccate decine di migliaia di persone a ridosso della frontiera macedone e di quella bulgara, crolla il numero dei transitanti che restano bloccati negli hotspot), dall’altra trasforma le isole greche in enormi prigioni naturali. Chi arriva non può più ripartire infatti verso la terraferma come prima107, perché trattenuto dalle autorità108 in attesa di verificare la legittimità della sua richiesta di asilo o essere riportato in Turchia109: nel brevissimo periodo ciò comporta che gli hotpsot delle isole di Chios, Samos, Leros, Kos e Lesvos arrivano al collasso110.
Emblematico è il caso di quest’ultima isola, Lesvos, dove la situazione continua a restare, sin dall’inizio dell’emergenza nel 2016, particolarmente critica. La mancanza di infrastrutture adeguate e il sovrappopolamento dei centri e delle strutture indicate per l’accoglienza, rendono le condizioni della permanenza dei migranti nettamente al di sotto degli standard fissati dalla normativa europea. E’ in tale contesto che le organizzazioni umanitarie, ed in particolare Medici senza Frontiere continuano a denunciare111 che “la politica di contenimento dei richiedenti asilo sulle isole greche ha portato a oltre 9.000 persone, un terzo delle quali sono bambini, bloccate indefinitamente nel campo di Moria che ha una capacità massima di 3.100 persone”, chiedendo “l’evacuazione di emergenza di tutte le persone vulnerabili, in particolare i bambini, verso un alloggio sicuro nel continente greco e all’interno dell’Unione europea112, anche in considerazione dell’aumento drammatico dei tentativi di suicidio e dei casi di autolesionismo tra i richiedenti asilo, soprattutto tra gli adolescenti, registrando come tra febbraio e giugno del 2018 “quasi un quarto dei bambini si era auto-danneggiato, aveva tentato il suicidio o aveva pensato di suicidarsi. Altri bambini hanno sofferto di mutismo elettivo, attacchi di panico, ansia, attacchi di aggressività e incubi costanti113”.

Dati al febbraio 2018. Fonte: European Agenda of Migration
Dati al febbraio 2018. Fonte: European Agenda of Migration
  1. I dati provengono dal “Global Trends. Forced displacement in 2017” consultabile al seguente link: http://www.unhcr.org/5b27be547
  2. Cui seguono Pakistan e Uganda rispettivamente con 1,4 milioni di richiedenti accolti a testa, Libano (998,900), Repubblica islamica dell’Iran (979,400), Germania (970,400), Bangladesh (932,200) e Sudan (906,600).
  3. Valore assoluto.
  4. Primo il Libano con un rapporto tra rifugiati e popolazione nazionale di 1 su 6, seguito dalla Giordania con un rapporto di 1 su 14.
  5. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sitrep_Turkey_July_2018.pdf
  6. Dati del “Ministry of Interior – Directorate General of Migration Management” al 02.08.2018. http://www.goc.gov.tr
  7. Dati dell’UNHCR al 30.06.2018.
  8. Dati del Ministry of Interior – Directorate General of Migration Management” al 02.08.2018. http://www.goc.gov.tr
  9. 148.441 persone al 1 gennaio 2013. Dati UNHCR. https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113
  10. 559.994 persone al 1 gennaio 2014. Dati UNHCR. https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113
  11. https://rlp.hds.harvard.edu/faq/baath-party-syria | http://www.baath-party.org/index.php?lang=en
  12. https://www.cfr.org/backgrounder/islamic-state | https://www.counterextremism.com/threat/isis | https://www.ilpost.it/2014/08/14/reportage-vice-news-isis/
  13. https://www.theguardian.com/world/2012/jul/21/syria-bashar-al-assad-free-syrian-army
  14. Libano in lingua araba.
  15. I dati si riferiscono ai cosiddetti “First asylum applicant”, coloro che chiedono per la prima volta asilo in un paese europeo. Sono esclusi da tale definizione coloro che rinnovano le domande di asilo. Il dato dei “First Asylum Applicant” dovrebbe rispecchiare più fedelmente il numero di coloro che sono arrivati per la prima volta in un paese UE.
    Negli anni successivi i richiedenti asilo alla prima domanda sono stati 334.815 nel 2016 e 102.375 nel 2017. Dati di Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu
  16. https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/newscomunicati-stampa3024-html.html
  17. Negli anni successivi i richiedenti “First asylum applicant” sono stati 127.090 nel 2016 e 47.650 nel 2017. Dati di Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu
  18. https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/newscomunicati-stampa3024-html.html
  19. Appellativo con cui i turchi chiamano la città di Van.
  20. 856.723 arrivi nel 2015. Dati di UNHCR.
  21. http://www.italiastarmagazine.it/ILCASO/migranti-i-morti-dimenticati-della-rotta-balcanica-2393
  22. https://www.theguardian.com/world/2016/feb/27/thousands-of-refugees-stranded-at-greece-macedonia-border | https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-macedonia-refuses-to-open-border-to-asylum-seekers-a6900726.html
  23. https://www.lastampa.it/2016/10/05/esteri/migranti-in-marcia-verso-lungheria-riaprite-i-confini-delleuropa-DDunPKtGfvjzcgsSTyD72J/pagina.html | https://www.repubblica.it/esteri/2016/03/08/news/migranti_i_media_sloveni_dal_9_marzo_lubiana_chiude_le_frontiere_-135065456/
  24. I termini dell’accordo possono essere consultati al seguente link: http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
  25. Punto n. 3 dell’accordo.
  26. https://www.thenational.ae/world/mena/syria-turkey-border-wall-completed-1.738637
  27. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-border-idUSKBN16A1VP
  28. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/refugee-crisis-turkish-border-guards-kill-syrian-refugees-shooting-asylum-seekers-migrants-a7090371.html | https://www.dailymail.co.uk/news/article-3583152/Shocking-footage-shows-wounds-Syrian-migrants-shot-beaten-death-Turkey-s-border-police.html
  29. Il Syrian Observatory for Human Rights ha documentato 361 casi di omicidi di civili siriani compiuti dalle guardie di confine turche tra l’agosto del 2015 e l’aprile del 2018, tra cui 69 bambini e 34 donne. http://www.syriahr.com/en/?p=90124
    Per ulteriori info sull’argomento cfr. anche: https://www.hrw.org/news/2015/11/23/turkey-syrians-pushed-back-border | https://www.hrw.org/news/2018/02/03/turkey/syria-border-guards-shoot-block-fleeing-syrians | http://www.syriahr.com/en/?p=78799
  30. Dal 01.01.2014 al 21.09.2018
  31. https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/dangerous-ground—syrias-refugees-face-an-uncertain-future/dangerous-ground—syrian-refugees-face-an-uncertain-future.pdf
  32. https://uk.reuters.com/article/uk-un-assembly-israel-iran/netanyahu-in-u-n-speech-claims-secret-iranian-nuclear-site-idUKKCN1M72FI
  33. Si riferisce all’area di confine della provincia turca di Kilis.
  34. Secondo il rapporto “Mine action review” pubblicato nel 2017, alla fine del 2016 il confine siriano interessato dal problema delle mine è stato di oltre 144 chilometri quadrati, con una contaminazione di mine antiuomo superiore alle 413.000 unità e di 194.00 mine anti carro. Il rapporto è disponibile al seguente link: http://www.mineactionreview.org/assets/downloads/Turkey_Clearing_the_Mines_2017.pdf
  35. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_128746.htm
  36. https://alarmphone.org/it/2016/06/17/watchthemed-alarm-phone-denounces-illegal-push-back-operation-with-frontex-present-4/
  37. https://www.meltingpot.org/Il-sogno-infranto-di-Ahmad-giovane-hazara-vittima-dell.html
  38. http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
  39. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013L0032
  40. EUROPEAN COMMISSION – Brussels, 14.3.2018 – COM (2018) 250 final. “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL. Progress report on the Implementation of the European Agenda on Migration”. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_progress-report-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
  41. https://www.panorama.it/news/esteri/grecia-le-deportazioni-dei-migranti-verso-la-turchia/
  42. Bilateral Greek-Turkish Readmission Protocol” , Legge n. 3030/2002.
  43. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0507(01)&from=EN
  44. Decisione del Consiglio del 23.03.2016 n. 551/2016 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0551&from=BG
  45. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66192
  46. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_eu-turkey_en.pdf
  47. Per maggiori informazioni in merito ai progetti finanziati in Turchia dall’Unione Europea cfr. “EU Facility for Refugees in Turkey List of projects committed/decided, contracted, disbursed”, disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
  48. Cfr. “Io non ho sogni – L’accoglienza dei rifugiati in Turchia: un fallimento annunciato” disponibile al seguente link: https://www.meltingpot.org/Io-non-ho-sogni-L-accoglienza-dei-rifugiati-in-Turchia-un.html
  49. http://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-unterstuetzt-tuerkei-bei-der-aufruestung-ihrer-grenzen-a-1199535.html | https://m.theblacksea.eu/billions-for-borders/article/en/no-way-out
  50. https://www.iom.int/news/eur-20-million-eu-project-support-turkish-coast-guard-seeks-save-more-migrant-lives | https://www.tugspotters.com/app/content/2017/07/turkish-coast-guard-command-takes-delivery-first-two-six-damen-search-and-rescue-vessels/
  51. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_progress-report-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
  52. Art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
  53. Corte Europea dei Diritti Umani, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ricorso n. 27765/09, sentenza del 23 febbraio 2012: “La Corte ricorda il principio secondo il quale il respingimento indiretto di uno straniero lascia inalterata la responsabilità dello Stato contraente, il quale è tenuto, conformemente a una giurisprudenza consolidata, a vigilare a che l’interessato non sia esposto a un rischio reale di subire trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione in caso di rimpatrio (si vedano, mutatis mutandis, T.I. c. Regno Unito (dec.), n. 43844/98, CEDU 2000-III, e M.S.S., sopra citata, § 342). È lo Stato che procede al respingimento a doversi assicurare che il Paese intermedio offra garanzie sufficienti che permettano di evitare che la persona interessata venga espulsa verso il suo Paese di origine senza una valutazione del rischio che corre. La Corte osserva che tale obbligo è ancora più importante quando, come nel caso di specie, il Paese intermedio non è uno Stato parte alla Convenzione“.
  54. https://openmigration.org/glossary-term/principio-di-non-refoulement/
  55. https://www.easo.europa.eu/
  56. A tal proposito, è emblematico quanto si legge sul documento “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Progress report on the Implementation of the European Agenda on Migration”. A pagina 6 della versione inglese del report si legge che uno dei “punti chiave” nella realizzazione del blocco del flusso migratorio, “è stato il lavoro della Commissione e delle Agenzie UE per supportare il Sistema Greco di Asilo e la Commissiione di Appello, nell’accellerare l’esame delle domande di asilo” poichè ciò “aumenterebbe l’attuazione dei ritorni in Turchia“.
  57. Vedi sentenze: Andric contro Svezia, decisione del 23 febbraio 1999; Sultani contro Francia, sentenza del 20 settembre 2007; Čonka contro Belgio, sentenza del 5 febbraio 2002; Hirsi Jamaa e altri contro Italia, sentenza del 23 febbraio 2012; Sharifi e altri contro Italia e Grecia, sentenza del 21 ottobre 2014.
  58. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013L0032
  59. Concetto di paese di primo asilo” art. 35 della Direttiva europea 2013/32/UE recante “procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
  60. Concetto di paese di paese terzo sicuro” art. 38 della Direttiva europea 2013/32/UE recante “procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale“.
  61. https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Collective_expulsions_ENG.pdf
  62. https://it.wikipedia.org/wiki/Proteste_in_Turchia_del_2013
  63. https://it.wikipedia.org/wiki/Colpo_di_Stato_in_Turchia_del_2016
  64. https://www.amnesty.it/amnesty-international-la-turchia-diventata-prigione-giornalisti/”, con l’impegno della reintroduzione della pena di morte e altri progetti di legge alquanto discutibili sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo[[Da ultimo, ma non per importanza, la cronaca internazionale si è occupata del caso delle spose bambine della legalizzazione dei matrimoni contratti in presenza dei Mufti. Cfr: https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-10-19/rischio-spose-bambine-turchia-ratifica-nozze-celebrate-mufti-203411.shtml?uuid=AEu8lDsC
  65. Per ulteriori info sul conflitto cfr: http://www.crisisgroup.be/interactives/turkey/
  66. https://www.balcanicaucaso.org/aree/Turchia/Turchia-triplicate-le-richieste-di-asilo-negli-ultimi-due-anni-184745
  67. I dati si riferiscono ai cosiddetti “First asylum applicant”. Fonte: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu
  68. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/it
  69. https://www.diritto.it/stampa-articolo/?articolo_id=31984
  70. https://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2014/05/30/news/afgani-87682396/
  71. http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_tr_update.i.pdf
  72. https://www.meltingpot.org/Io-non-ho-sogni-L-accesso-alla-sanita-per-i-rifugiati.html#.W82e2WgzbIU
  73. https://www.meltingpot.org/Io-non-ho-sogni-Il-lavoro-sommerso-e-lo-sfruttamento-dei.html
  74. Giugno 2017
  75. La convenzione è stata adottata dalla Turchia con la Legge n. 359.
  76. https://it.wikisource.org/wiki/Statuto_dei_Rifugiati_-_Convenzione,_Ginevra,_28_luglio_1951
  77. Con la locuzione “avvenimenti verificatisi anteriormente al 1°gennaio 1951” è stata data la possibilità ai paesi firmatari di poter scegliere se aderire con una limitazione geografica, intendendo quindi gli “avvenimenti verificatisi anteriormente al 1°gennaio 1951 in Europa” oppure considerando rifugiato qualsiasi individuo richiedente protezione internazionale a causa di “avvenimenti verificatisi anteriormente al 1°gennaio 1951 in Europa o altrove
  78. Protocollo relativo allo status di rifugiato” Adottato a New York il 31 gennaio 1967. http://centroastalli.it/wp-content/uploads/2014/09/protocollo.relativo.allo_.status.di_.rifugiato.pdf
  79. Ad oggi solo il Pakistan, il Paraguay e la Turchia non hanno ratificato tale protocollo. L’Italia lo ha ratificato solo nel 1990 con la Legge del 28.02.1990 n.39.
    Per ulteriori info Cfr: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf
  80. http://www.goc.gov.tr/icerik3/types-of-international-protection_917_1063_5781
  81. http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf
  82. La legge sulla protezione internazionale turca è stata adottata nel 2013 ed è entrata in vigore nel 2014. E’ largamente basata sul sistema europeo, probabilmente perché alla sua redazione hanno collaborato UNHCR, il Consiglio d’Europa ed altre organizzazioni.
    Per ulteriori info sul sistema di protezione internazionale in Turchia cfr: https://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/types-procedures | https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4438252016ENGLISH.pdf
  83. Art 61 della Legge n. 6458 recante “Law of foreigners and international protection”: “A person who as a result of events occurring in European countries and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his citizenship and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself or herself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it, shall be granted refugee status upon completion of the refugee status determination process.
  84. Art. 62 della Legge n. 6458 recante “Law of foreigners and international protection”: “A person who as a result of events occurring outside European countries and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality,membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself or herself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it, shall be granted conditional refugee status upon completion of the refugee status determination process. Conditional refugees shall be allowed to reside in Turkey temporarily until they are resettled to a third country.
  85. Art. 3 lettera r) della Legge n. 6458 recante “Law of foreigners and international protection”, definisce la protezione internazionale come “the status granted for refugee, conditional refugee, and subsidiary protection“.
  86. Regolamento del 22 ottobre del 2014 recante “Temporary protection regulation”. http://www.refworld.org/docid/56572fd74.html
  87. Art. 91 della Legge n. 6458 recante “Law of foreigners and international protection”: “Temporary protection may be provided for foreigners who have been forced to leave their country, cannot return to the country that they have left, and have arrived at or crossed the borders of Turkey in a mass influx situation seeking immediate and temporary protection .”
  88. Per ulteriori info cfr: https://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/content-temporary-protection | http://help.unhcr.org/turkey/information-for-syrians/temporary-protection-in-turkey/
  89. http://www.goc.gov.tr/icerik3/types-of-international-protection_917_1063_5781
  90. A prescindere dalla loro nazionalità e dal tipo di protezione che riceveranno, ovvero refugee, conditional refugee, subsidiary protection oppure conditional protection.
    Per ulteriori info cfr:
    http://help.unhcr.org/turkey/information-for-non-syrians/reception-registration-and-rsd-with-unhcr/ | http://help.unhcr.org/turkey/information-for-syrians/reception-and-registration-with-the-turkish-authorities/
  91. UNHCR ha dichiarato tuttavia la fine della sua missione e che a decorrere dal 10 settembre 2018 ha termine la sua attività di registrazione dei richiedenti asilo in Turchia.
    http://static.help.unhcr.org/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/06134921/UNHCR_ending_registration_leaflet_ENG.pdf#_ga=2.189937707.1431832477.1536428038-987117320.1359371329
  92. http://en.sgdd.info/?page_id=1276
  93. Art. 54 della Legge n.6458 recante “Law of foreigners and international protection”, così come modificato dal “Emergency Degree n. 676” del 29 Ottobre del 2016: “The registration document shall enable applicant to stay in Turkey and shall be issued without being subject to any fee”.
    Per ulteriori info. cfr: https://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/removal-and-refoulement#footnote2_mftxld8
  94. Art. 69 della Legge n.6458 recante “Law of foreigners and international protection”: “A removal decision may be issued in respect of applicants or international protection beneficiaries solely when there are serious reasons to believe that they pose a threat to national security of the Turkey or if they have been convicted upon a final decision for an offence constituting a public order threat.
  95. Art. 4 della Legge n.6458 recante “Law of foreigners and international protection”: “No one within the scope of this of this Law shall be returned to a place where he or she may be subjected to torture, inhuman or degrading punishment or treatment or, where his/her life or freedom would be threatened on account of his/her race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion“.
  96. https://www.afghanistan-analysts.org/mass-deportations-of-afghans-from-turkey/
  97. https://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-turkey-pakistan-idUKKCN0X50IL
  98. https://www.afghanistan-analysts.org/mass-deportations-of-afghans-from-turkey/
  99. http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/03/26/turchia-deportazioni-massa-dei-profughi-siriani/ | https://www.hrw.org/news/2018/03/22/turkey-mass-deportations-syrians | https://www.hrw.org/video-photos/map/2018/03/22/201803refugees-turkey-syria-security-posts
  100. Dati UNHCR
  101. Cfr. il rapporto “Desperate journeys” disponibile al seguente link: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/65373
  102. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/65159
  103. 5.740 Siria, 3.450 Iraq, 2.444 Afghanistan, 797 Congo, 590 Camerun, 3.241 restanti ulteriori nazionalità. Dati: UNHCR
  104. 640 msna, il 12% i tutti i minori arrivati nei primi sette mesi del 2018. Dati: UNHCR
  105. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_eu-turkey-two-years-on_en.pdf
  106. Al 4 ottobre del 2018 sono stati effettuate 2.224 riammissioni di cui: 600 riammissioni dall’entrata in vigore dell’accordo UE-Turchia in virtù del protocollo bilaterale Grecia – Turchia, 1.485 riammissioni in virtù del protocollo bilaterale U.E.-Turchia durante il biennio 2016-2017, 139 riammissioni in virtù del protocollo bilaterale U.E.-Turchia durante l’anno 2018.
    Per ulteriori info Cfr : https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_eu-turkey_en.pdf
  107. Nonostante la Commissione Europea ha affermato che oggi sono esclusi dal vincolo di permanenza sulle isole i vulnerabili, dichiarando che “le autorità greche hanno risposto effettuando trasferimenti sulla terraferma di richiedenti asilo vulnerabili”, le organizzazioni che lavorano sul campo continuano a denunciare il contrario.
    Per maggiori info cfr: https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1LX22G | https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_progress-report-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
  108. Per ulteriori info sulla situazione delle isole e sul trattenimento dei migranti durante il periodo immediatamente successivo all’accordo vedi: https://www.meltingpot.org/Kos-Di-ritorno-dall-isola-del-Diritto-che-non-c-e.html | https://www.meltingpot.org/Grecia-La-situazione-nell-hotspot-di-Moria-sull-isola-di.html#.W-NFVZNKjIU
  109. Nell’ambito del programma “Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR)” dal giugno del 2016 all’aprile del 2018 sono stati 2.401 coloro che hanno scelto di ritornare nel loro paese di origine. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_eu-turkey-two-years-on_en.pdf
  110. Al 24 aprile del 2016 si registrava sulle isole un’eccedenza rispetto alla disponibilità di posti in accoglienza di 534 presenze, al 27 maggio 2016 di 1.005, al 23 maggio del 2017 di 4.351.
    Cfr: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/47376 | http://www.refworld.org/docid/574e800e4.html | http://www.refworld.org/docid/592d5fd14.html
  111. https://www.msf.org.uk/article/greece-increase-suicide-attempts-among-child-refugees-lesvos
  112. In merito al problema dei migranti bloccati sulle isole e sulla legittimità di tale forma di coercizione, cfr: https://www.meltingpot.org/Richiedenti-asilo-bloccati-nelle-isole-greche-potranno.html#.W9cvlpNKjIU
  113. 18 bambini su 74 del gruppo osservato durante le attività di salute mentale del team di Medici senza Frontiere.

Andrea Panico

Attivista, fotografo e ricercatore.
Mi sono laureato in giurisprudenza nel 2012, con un master in diritto del commercio internazionale nel 2015 e un master in African Studies nel 2018.
Lavoro come consulente di Diritto dell'Immigrazione.
Sono autore di inchieste e reportage dalle frontiere mediorientali e quelle europee.
Per contatti [email protected]