Rilevante pronunciamento del Tribunale di Ancona in materia di iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione. Con ordinanza del 29 luglio 2019 il Giudice dott.ssa Martina Marinangeli, nell’ambito del ricorso cautelare volto a conseguire l’iscrizione anagrafica di un richiedente, ha deciso di sollevare questione di legittimità costituzionale ed ha contestualmente ordinato l’iscrizione anagrafica del richiedente nelle more del pronunciamento della Corte Costituzionale. La questione di legittimità costituzionale dell’art.13, co.1, lett. a, n.2, del D.l. n.113/2018, convertito in legge n. 132/2018, è stata sollevata in riferimento agli artt. 2 Cost., 3 Cost. e 117 Cost., in relazione all’art. 2 del protocollo addizionale alla C.e.d.u. n. 4, e all’art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Particolarmente interessante il profilo giuridico sviluppato nell’ordinanza che consente di tenere insieme la necessità della tutela immediata del richiedente con l’iter del del pronunciamento della Corte Costituzionale, che necessariamente avrà tempi più dilatati.
Con l’ordinanza, di cui pubblichiamo il testo, un importante dispositivo del costrutto normativo salviniano verrà misurato alla luce dei diritti e dei fondamentali principi che infrastrutturano la nostra Carta Costituzionale.
Ciò crea le condizioni per un pronunciamento di illegittimità costituzionale o, quantomeno, per un pronunciamento che avvalli un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in materia di iscrizione anagrafica, interpretazione che a quel punto sarebbe vincolante ed imporrebbe su tutto il territorio nazionale l’iscrizione dei richiedenti protezione che abbiano maturato i relativi requisiti.
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Tribunale di Ancona, ordinanza del 29 luglio 2019