Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

L’accertata vulnerabilità e i traumi subiti durante il viaggio migratorio giustificano la protezione umanitaria a due richiedenti asilo nigeriani

Tribunale di Venezia, ordinanze del 18 e del 28 febbraio 2019

Due ordinanze della Sezione specializzata in protezione internazionale del Tribunale di Venezia che ha riconosciuto la protezione umanitaria a due richiedenti asilo nigeriani.

Nel primo caso, ha ritenuto di accogliere la domanda sulla base dell’accertata vulnerabilità, dettata dal fatto che il ricorrente oltre ad essere “stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l’asportazione di un neuro fibroma … è anche attualmente seguito dal CSM per disturbo delirante e disturbo post traumatico da stress per i quali sta seguendo un percorso psicoterapeutico ed è sottoposto a trattamento farmacologico che dovrà proseguire anche in futuro”.
Arduo è stato il cammino e, solamente con il supporto della dott.ssa Noemi Galleani, del Pastore Oki Mazino e di ottimi operatori legali, il ricorrente ha deciso di intraprendere il trattamento, così come delineato dall’Autorità Giudiziaria, che ha determinato l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria. Arduo il fare emergere quel vissuto, difficilmente delineabile in sede di audizione, non per noncuranza, ma per mancanza di quelle competenze per poter analizzare certi comportamenti e saperli cristallizzare nella prospettiva più corretta, consentendo così all’operatore giuridico l’applicazione della norma più giusta.
Come affermato dalla dottoressa Galleani, “i pazienti stranieri sanno benissimo che noi non crediamo all’esistenza della spiritualità, anche se siamo disponibili ad ascoltarli. Per questo è importante, non solo fare le domande giuste, ma anche far capire” che la persona può fidarsi e che la persona che ascolta è consapevole della forza e potenza che, per gli africani, hanno i loro riti e le loro maledizioni.
Dopo un faticoso cammino, il richiedente ha trovato la forza per procedere, con l’ausilio del suo Pastore Nigeriano, che l’ha saputo comprendere ed aiutare nel suo percorso psicologico per superare anche le sofferenze e le torture subite in Libia. Se è vero che la Libia è considerato Paese di passaggio, i suoi incubi non sono di passaggio e necessitano di essere accolti dall’operatore giuridico per conferire loro la giusta collocazione giuridica al fine del riconoscimento della protezione più corretta.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Venezia, ordinanza del 18 febbraio 2019

Nel secondo caso riguardante una donna, ha ritenuto di accogliere la domanda considerando, anche ai fini dell’accertamento della vulnerabilità, le “violenze subite dalla richiedente (tentativo di stupro e sequestro), la mancanza di riferimenti in patria e la sua giovane età (…)”.
Il Tribunale Veneziano, ancora prima che la Cassazione si pronunciasse sul punto (Cass.4890/2019), ha considerato non applicabile, ratione temporis, le modifiche apportate dal d.l. 113/2018, convertito in l.132/2018, in quanto il ricorso era stato incardinato prima dell’entrata in vigore della legge de qua.
Il Tribunale ha, altresì, “valutato positivamente l’impegno della ricorrente per integrarsi in Italia (…)” considerando sia l’attività lavorativa svolta sia il fatto che ella abbia (…) “sostenuto buona parte dell’audizione in lingua italiana.” Una applicazione umana del diritto.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Venezia, ordinanza del 28 febbraio 2019